ANAC Parere 3938/2025: obblighi di comunicazione dei dati dei dirigenti pubblici

Novembre 11, 2025 - 17:30
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ANAC Parere 3938/2025: obblighi di comunicazione dei dati dei dirigenti pubblici

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Approfondimento a cura della Dott.ssa Valentina Vasta sugli obblighi di comunicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici come indicato da ANAC Parere 3938/2025.


(ANAC) Fascicolo n. 3938/2025 (Parere del 22 ottobre 2025) relativo agli obblighi di comunicazione dei dati per i titolari di incarichi dirigenziali.

Oggetto

Il parere riguarda una richiesta di chiarimento circa gli obblighi di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali, di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 33/2013, applicabili ai titolari di incarichi dirigenziali.

 Quadro normativo:

  • L’art. 14 del d.lgs. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni rendano pubblici — tra gli altri — i dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti (“lett. f)”);
  • tuttavia, l’intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/2019, ha ritenuto incostituzionale l’obbligo indiscriminato di pubblicazione di questi dati per tutti i dirigenti (salvi quelli di cui art. 19, comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 165/2001) per ragioni di proporzionalità;
  • si attende l’adozione di un regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che provveda a graduare gli obblighi di pubblicazione – regolamento ancora non adottato.

Sospensione della pubblicazione, mantenimento della comunicazione

In attesa dell’adozione del regolamento sopra menzionato, l’ANAC chiarisce che gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali per i dirigenti (diversi da quelli di cui art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) sono temporaneamente sospesi, anche con riferimento ai dirigenti sanitari. Rimane invece fermo l’obbligo di  comunicazione  dei dati patrimoniali e reddituali all’amministrazione di appartenenza, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e come confermato anche dalla giurisprudenza per fini di prevenzione del conflitto di interessi.

Incertezze applicative e indicazioni operative dell’ANAC Parere 3938/2025

Sulla stessa linea anche il Consiglio di Stato, con la sentenza 267/2025, che ammette l’inclusione anche dei redditi da altre amministrazioni o privati, rilevando che, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Corte e sopra riferite,  si ritiene ancora vigente l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali quale si ricava dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, in via del tutto autonoma dall’art. 14, comma 1-bis del medesimo decreto legislativo (dichiarato costituzionalmente illegittimo), e dall’articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (richiamato dall’art. 1, comma 7, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha stabilito che resta fermo «per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali» di cui al citato art. 13, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Tale dichiarazione è da presentare non solo all’atto della assunzione ma da rinnovare di anno in anno.

L’Autorità ribadisce inoltre le due diverse finalità degli obblighi: l’obbligo di pubblicazione ha funzione di trasparenza verso l’esterno, l’obbligo di comunicazione, invece, ha funzione di controllo interno all’amministrazione, soprattutto in chiave anticorruzione e prevenzione del conflitto di interessi.

A livello operativo, la mancanza del Regolamento ha generato diverse incertezze applicative.  In attesa che la questione venga approfondita, il recente parere stabilisce che:

  • le amministrazioni che hanno dirigenti diversi da quelli di cui art. 19, co. 3 e 4 d.lgs. 165/2001 non devono al momento mettere in pubblicazionei dati reddituali/patrimoniali ai sensi dell’art. 14, lett. f) d.lgs. 33/2013, fino a che il Regolamento non venga adottato;
  • le amministrazioni devono in ogni caso garantire che i dirigenti comunichino internamente tali dati (situazione reddituale, patrimoniale, partecipazioni, interessi finanziari, etc) all’amministrazione di appartenenza; la violazione dell’obbligo di comunicazione può configurare una violazione di dovere di trasparenza/integrità e dare luogo a procedimenti disciplinari;
  • le amministrazioni devono predisporre procedure interne (codice di comportamento, controlli, verifiche) affinché la comunicazione sia effettuata e le eventuali variazioni tempestivamente segnalate.

Verifiche sugli obblighi di comunicazione dati ancora vigenti

È  importante verificare se nell’amministrazione siano presenti dirigenti che rientrano nelle eccezioni dell’art. 19, comma 3-4 d.lgs. 165/2001, per i quali l’obbligo di pubblicazione potrebbe essere ancora vigente, anche in applicazione del criterio di equiparazione funzionale elaborato dall’Anac e dalla giurisprudenza.


Valentina Vasta

Esperta giuridica di prevenzione della corruzione e trasparenza, privacy e GDPR di Sistema Susio srl – su un recente parere emesso da ANAC.


Leggi anche: Trasparenza e privacy: come gli enti possono essere davvero “compliant”

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