Concorso Agenzia delle Entrate 2025: ulteriori quesiti errati nella prova del 31 ottobre

Novembre 14, 2025 - 06:00
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Concorso Agenzia delle Entrate 2025: ulteriori quesiti errati nella prova del 31 ottobre

lentepubblica.it

Continuano gli strascichi dovuti alle criticità emerse all’interno dell’ultimo Concorso dell’Agenzia delle Entrate: un lettore ci ha segnalato la presenza di ulteriori quesiti errati all’interno della prova che ha avuto luogo lo scorso 31 ottobre 2025.


Ne abbiamo parlato recentemente: l’Agenzia delle Entrate ha confermato ufficialmente un errore contenuto in uno dei questionari somministrati durante la prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, svoltosi tra il 29 e il 31 ottobre 2025.

Una situazione che, come abbiamo già raccontato, si sta verificando anche in altri concorsi pubblici, come quello per assistenti giudiziari e funzionari del Ministero della Giustizia, dove diversi quesiti sono stati ritenuti errati o formulati in modo ambiguo.

Adesso la segnalazione di un nostro lettore alimenta ulteriori polemiche: sono stati infatti rilevati altri errori all’interno dei quesiti sottoposti ai candidati proprio durante l’ultima prova scritta che ha avuto luogo a fine ottobre.

Concorso Agenzia delle Entrate 2025: ulteriori quesiti errati nella prova del 31 ottobre

Qui di seguito riportiamo il testo completo della segnalazione pervenuta alla nostra redazione a mezzo PEC da uno dei nostri lettori.


Facendo seguito all’attenzione da Voi brillantemente dimostrata in ordine alla erroneità del quesito somministrato alla prova concorsuale di cui all’oggetto, mi è gradita l’occasione di segnalarvi che la medesima prova era errata in ulteriori due quesiti.

IL PRIMO QUESITO RECITA:

Le deliberazioni assembleari invalide possono essere impugnate:

  Dall’amministratore del condominio.

  Da tutti i condomini.

  Dai condomini assenti o dissenzienti

Ebbene, rispetto ad esso è stata indicata come valida la risposta “Dai condomini assenti o dissenzienti” MA LE RISPOSTE CORRETTE SONO DUE!

Occorre precisare che la disciplina codicistica in materia di condominio menziona solo l’annullabilità della delibera e non la nullità della stessa

Ciò posto, bisogna evidenziare che la INVALIDITÀ è un concetto generale, atteso che essa ricomprende sia la nullità che la annullabilità quali “vizi patologici” di un atto, e ben può  una della delibera assembleare, a seconda del vizio che la attanagliaessere nulla o annullabile.

Per la precisione:

a) la nullità è la forma d’invalidità più grave, che ricorre in linea di massima soltanto per le decisioni prive di elementi essenziali, con oggetto impossibile, illecito oppure non rientrante nella competenza dell’assemblea. Sono altresì nulle le delibere che incidono sui diritti individuali, su cose o servizi comuni oppure sulla proprietà esclusiva di ogni condomino;

b) al contrario, sono annullabili le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Ad esempio, è annullabile la decisione adottata senza rispettare i quorum stabiliti dal Codice civile, oppure quella che stabilisce in maniera contraria a quanto statuito dal regolamento o dalla legge.

La deliberazione condominiale nulla può essere impugnata in qualsiasi momento da chiunque ne abbia interesse, a differenza dell’annullabilità, che può essere fatta valere solo entro trenta giorni e solo dai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti.

Insomma, legittimato ad impugnare la delibera nulla è qualunque condomino che abbia interesse a farne accertare l’invalidità, compresi coloro che votarono favorevolmente (in tal senso Cass., sent. n. 6714/2010).

Pertanto, CONSIDERATO CHE L’INDICATO QUESITO SI RIFERISCE ALL’INVALIDITA’ GENERALMENTE CONSIDERATA, NONCHE’ CHE L’INVALIDITÀ DÀ LUOGO ALLE DUE FIGURE DELLA NULLITÀ E DELL’ANNULLABILITÀ, DEVONO NECESSARIAMENTE CONSIDERARSI VALIDE ENTRAMBE LE SEGUENTI RISPOSTE AL PREFATO QUESITO:

Da tutti i condomini (laddove si intenda per invalida una delibera nulla)

Dai condomini assenti o dissenzienti (laddove si intenda per invalida una delibera passibile di essere annullata).

IL SECONDO QUESITO CHE SI VUOLE SEGNALARE RECITA:

In materia tributaria la conciliazione giudiziale può essere proposta:  

Esclusivamente dalle parti

Dalle parte e dalla Corte di giustizia tributaria

Dal contribuente, ma non dall’amministrazione finanziaria

rispetto al quale la  risposta considerata valida è “Dalle parte e dalla Corte di giustizia tributaria”.

In queto caso le possibilità di risposta sono da considerarsi TUTTE ERRATE al lume della lettura delle norme interessate.

Difatti, considerata la formulazione delle norme di riferimento (artt. 48, 48 bis e 48 bis 1. del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), il termine “PROPOSTA”  fa riferimento esclusivamente all’art. 48 bis 1.(conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria – ABROGATO dall’art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

Per cui, SECONDO LA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA NON E’ STATA INDICATA ALCUNA RISPOSTA CORRETTA, CONFORME AL DATO LETTERALE DELLA NORMA – ART. 48 BIS 1. D. LGS. 546/1992 – ATTESO CHE:

LA PROPOSTA VIENE FORMULATA SOLO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA E NON DALLE PARTI CHE, DAL LORO CANTO, POSSONO SOLO PRESENTARE ISTANZA.

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