Fermo preventivo esteso ai minorenni: il Consiglio dei ministri approva il nuovo ddl Sicurezza
Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo ddl Sicurezza: tra le principali novità il fermo preventivo applicato anche ai minorenni. A illustrare le novità in conferenza stampa, al termine della riunione del Cdm, è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il testo approvato reca ‘Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell’Interno’.
Piantedosi: “Fermo preventivo esteso anche a minorenni”
“Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa post Cdm a seguito dell’approvazione del ddl sicurezza. Il titolare del Viminale ha precisato che l’estensione riguarda i minori “rispetto ai quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, ad esempio della cosiddetta movida” “per condotte che possano essere ritenute di pericolo per la sicurezza pubblica” per esempio “per il possesso di armi o di oggetti che siano indicativi della pericolosità della persona”.
“Fermo preventivo già prerogativa di polizia locale
Sulla possibilità che anche la polizia locale possa eseguire un fermo preventivo “secondo me c’è stato un malinteso tutto tecnico perché la norma già prevede che sia una prerogativa degli agenti di pubblica sicurezza, categoria di carattere funzionale in cui sono compresi gli agenti della polizia locale”, ha spiegato il ministro. “L’estensione” del fermo preventivo “è più di tipo funzionale per il fermo preventivo” “ma può riguardare qualsiasi agente di pubblica sicurezza, sia appartenenti alle forze di Polizia statuale sia agenti della polizia locale se disposti a fare quel tipico servizio”, ha precisato.
“Divieto aggregazione da questore per ‘malamovida’”
Tra le “norme di tipo diverso” aggiunte al Ddl sicurezza c’è anche “l’introduzione di una ipotesi di un nuovo avviso orale da parte del questore con il quale si dispone il divieto di aggregazione” in contesti “tipo movida” che “danno luogo a situazioni che costituiscono grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha aggiunto Piantedosi.
“C’è una modifica al codice penale per il reato di danneggiamento perché viene estesa a questo reato la possibilità di arresto differito in flagranza” “se compiuto da un numero di persone maggiore di 5 o più persone”, numero che si ricollega “all’articolo 112 del codice penale”.
“Escluso risarcimento danno per reazione a reato”
C’è una “modifica al codice civile”, viene “escluso il risarcimento del danno nelle situazioni in cui il fatto si verifichi nel compimento da parte del danneggiato di alcuni reati. Il caso classico è quello della rapina in casa con la reazione e il tentativo di legittima difesa da parte del rapinato e la condanna per eccesso colposo, come già successo in alcuni casi di cronaca. Fermo restando la valutazione di carattere penale e la possibilità di poter essere condannati dal punto di vista penale” viene prevista “l’esclusione del risarcimento del danno in questi casi””. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa post Cdm sul ddl Sicurezza”, ha inoltre spiegato Piantedosi. “In poche parole – ha aggiunto – viene valorizzato il concorso alla commissione del reato da parte della persona che diventa a sua volta parte offesa del reato per la reazione” precisando che “i reati previsti sono la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni, la violenza sessuale di gruppo” oltre a “furto in abitazione, furto con strappo”.
“Procedibilità d’ufficio per lesioni ad agenti”
“L’ultima norma è quella che riguarda la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. Fino adesso era previsa per questo tipo di reati la punibilità nel caso di lesioni lievi o lievissime solo in caso di querela di parte, invece viene estesa la procedibilità di ufficio”, ha concluso il ministro.
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