Il Consiglio di Stato ribadisce il diritto alla mobilità per le persone con disabilità
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Con l’ordinanza 3334/2025, il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – segna un’importante affermazione dei diritti delle persone con disabilità, riformando una precedente decisione del TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno ha affermato che il diniego comunale riguardo la richiesta di uno stallo personalizzato richiede un’istruttoria motivata e non può basarsi su generiche valutazioni.
In molti comuni italiani, le persone con disabilità possono chiedere non solo un contrassegno per parcheggiare negli stalli riservati, ma possono chiedere ed ottenere un posto auto dedicato vicino la propria abitazione o luogo di lavoro. Questo stallo è personalizzato con la targa del proprio veicolo e solo da loro utilizzabile.
La procedura: chi può accedere e come richiederlo
Non tutte le persone con disabilità possono ottenere uno stallo “ad personam”: i requisiti variano da Comune a Comune, ma in generale si richiedono:
- Contrassegno di invalidità;
- Condizioni di deambulazione particolarmente difficili;
- Residenza o luogo di lavoro in una zona ad alta densità di traffico;
- Impossibilità di disporre di un parcheggio privato accessibile nelle vicinanze;
- A seconda dei casi, patente di guida o utilizzo del veicolo.
I passaggi formali necessari per la richiesta
La richiesta di uno stallo personalizzato richiede alcuni passaggi formali e una documentazione precisa:
- Informarsi presso il proprio comune di residenza o di lavori per conoscere regolamenti e modulistica da presentare;
- Compilare l’istanza indicando la motivazione e l’indirizzo di abitazione o lavoro, oltre alla dichiarazione di essere titolari di contrassegno disabili;
- Allegare la documentazione, di solito sono sufficienti copia del contrassegno di invalidità, certificato medico o verbale di invalidità che attesti la difficoltà di deambulazione, eventuale patente di guida o documentazione che comunichi chi utilizzerà il veicolo, documento che attesti la residenza o il luogo di lavoro nella zona per cui si richiede lo stallo;
- Attendere l’esame della richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
- On caso di accoglimento della domanda, il sindaco emette un’ordinanza che sancisce l’assegnazione gratuita dello stallo e il comune provvede a installare la segnaletica con il numero di contrassegno del titolare;
- Revisione o rinnovo: la concessione viene generalmente riesaminata al rinnovo del contrassegno invalidi, che ha una validità media di 5 anni;
- In caso di trasferimento di residenza o decesso del titolare, è obbligatorio comunicarlo all’ufficio competente che lo ha autorizzato.
La vicenda
La vicenda richiamata in incipit, ruota attorno all’applicazione dell’art. 381, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), che consente al Comune di assegnare gratuitamente uno stallo riservato nei pressi dell’abitazione della persona con disabilità, a condizione che non vi siano spazi privati accessibili e che la zona presenti “alta densità di traffico”. Si tratta di un’agevolazione importante, ma non automatica.
Il diniego del Comune e l’iter legale
Un cittadino con gravi patologie motorie aveva fatto richiesta di uno stallo di sosta personalizzato per persone con disabilità. Il Comune di appartenenza aveva negato la possibilità di realizzarlo. Ancora, Il TAR, con l’ordinanza cautelare n. 281/2025, aveva rigettato la domanda di sospensiva presentata dal ricorrente contro il diniego comunale. Il cittadino non si era però arreso, proseguendo nei gradi di giudizio ed aveva avuto la meglio. Difatti il Consiglio di Stato ne ha accolto l’appello in riferimento al ricorso n. 6490/2025, evidenziando ‘gravi carenze nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento amministrativo impugnato’.
L’analisi del Consiglio di Stato ha osservato come l’Amministrazione comunale abbia omesso una corretta valutazione dei presupposti normativi. Il Comune, secondo la sentenza, ha sottovalutato l’effettiva condizione del richiedente e poi ha dichiarato come la strada in questione non presenterebbe un’elevata densità di traffico in maniera generica e senza produrre un’istruttoria adeguata a corredo.
Nel pronunciamento il richiamo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cons. giust. amm. Sicilia, sent. n. 978/2024), secondo cui il Comune non può esercitare la propria discrezionalità in modo arbitrario, ma deve bilanciare le collettive con i diritti del singole, le esigenze di viabilità con il diritto fondamentale della persona con disabilità motoria a vivere una vita dignitosa ed il più possibile autonoma. “La norma – si legge nell’ordinanza – è chiaramente finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle persone con importanti limitazioni della capacità di deambulazione, garantendo il loro diritto alla libertà di movimento”.
Le conseguenze della decisione
Il Consiglio di Stato ha, nello specifico, sospeso il provvedimento comunale, accogliendo l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione, ora, impone all’Amministrazione di valutare di nuovo la richiesta alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, conducendo una nuova istruttoria e motivando in modo puntuale ogni scelta.
Una pronuncia che rafforza il diritto alla mobilità
Un filone giurisprudenziale attento ai diritti di tutte le persone, ma con una particolare attenzione a quelle con disabilità ribadisce come le amministrazioni pubbliche debbano giustificare con rigore ogni diniego, specie quando incidono su diritti fondamentali come la libertà di movimento. Questa ordinanza è, di fatto un monito chiaro agli enti locali: la tutela dei diritti delle persone con disabilità non può mai essere trattata come una questione secondaria.
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