Iperammortamento e Transizione 5.0 2026, ecco gli emendamenti ancora in pista
LEGGE DI BILANCIO
Iperammortamento e Transizione 5.0 2026, ecco gli emendamenti ancora in pista
A pochi giorni dal voto della Commissione Bilancio del Senato sugli emendamenti segnalati dalle forze politiche per correggere il tiro della legge di bilancio ecco quali sono i sei emendamenti ancora in gioco per modificare l’articolo 94 del DDL di Bilancio 2026, quello che reintroduce il sistema del super ammortamento e iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali materiale e immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

Mancano pochi giorni al voto della Commissione Bilancio del Senato sugli emendamenti segnalati dalle forze politiche per correggere il tiro della legge di bilancio. Sotto i riflettori, dal punto di vista delle imprese, le proposte di modifica relative all’articolo 94 del DDL di Bilancio 2026, quello che reintroduce il sistema del super ammortamento e iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali materiale e immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Iperammortamento: che cosa prevede (in breve) l’articolo 94
Il nuovo super e iperammortamento previsto dall’articolo 94 del DDL di Bilancio 2026 consente alle imprese di maggiorare fiscalmente il costo dei beni strumentali nuovi – sia materiali sia immateriali, gli stessi previsti dagli allegati a) e b) del piano Industria 4.0 e Transizione 4.0 più beni legati all’introduzione di fonti di energia rinnovabile – per dedurre quote di ammortamento maggiorate.
La maggiorazione varia in base all’importo dell’investimento: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10 milioni e 50% da 10 a 20 milioni. Le aliquote della maggiorazione salgono poi fino al 220% per investimenti “5.0”, cioè finalizzati alla transizione ecologica con riduzione certificata dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi della struttura produttiva o il 5% del processo interessato dagli investimenti, proprio come accadeva per il piano Transizione 5.0 che si è appena concluso.
Fascia di Investimento Maggiorazione “Standard” (4.0) Maggiorazione “Green” (5.0) Fino a 2,5 milioni € +180% +220% Da 2,5 a 10 milioni € +100% +140% Da 10 a 20 milioni € +50% +90%
L’agevolazione si applica a investimenti effettuati nel 2026, con consegna ammessa fino a giugno 2027 se è versato un acconto minimo del 20% entro la fine del 2026.
Come funziona l’approvazione della Legge di Bilancio 2026
Il percorso di approvazione della legge di bilancio 2026 è iniziato con la presentazione al Senato, il 22 ottobre 2025, del Disegno di Legge approvato da Governo.
Il documento è stato assegnato alla Commissione Bilancio del Senato il 30 ottobre 2025. Da quel momento si è aperto il termine per la presentazione degli emendamenti. Poiché ogni anno vengono presentate migliaia di proposte, viene chiesto ai gruppi parlamentari di “segnalare” solo gli emendamenti ritenuti più importanti; nel 2025 sono state segnalate poco più di 400 proposte.
La Commissione Bilancio effettua quindi una verifica sull’ammissibilità degli emendamenti segnalati, valutando la coerenza con la materia della legge e la copertura finanziaria. Molti emendamenti vengono dichiarati inammissibili in questa fase preliminare. I senatori che hanno presentato gli emendamenti inammissibili hanno 24 ore per correggerli e riproporli.
Dopo questa fase preliminare si passa all’esame e al voto. La Commissione discute e vota gli emendamenti ammessi, definendo il testo modificato della manovra, processo che si conclude di norma all’inizio di dicembre. Durante questa fase il Governo ha facoltà di proporre dei propri emendamenti a cui i parlamentari possono prooprre a loro volta dei sub-emendamenti.
Spesso la procedura si conclude con la presentazione di un “max emendamento” governativo che raggruppa tutte le principali modifiche.
Il testo così emendato viene portato in Aula del Senato, dove vengono presentati ulteriori emendamenti e si tiene la discussione generale e la votazione finale, solitamente a metà dicembre.
Dopo l’approvazione al Senato, il testo passerà alla Camera, dove sarà ripetuto l’intero iter, ma solo formalmente perché non esiste il tempo tecnico per approvare nuove modifiche (in caso accadesse, il testo dovrebbe tornare nuovamente al Senato).
Quando i due rami del Parlamento hanno votato lo stesso testo finale, la legge passa al presidente della Repubblica che la promulga. Il testo deve poi essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2025 per entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.
Gli emendamenti segnalati e quelli ammissibili
In questo articolo del 20 novembre vi avevamo già raccontato alcuni degli emendamenti, cioè delle proposte fatte dai partiti per modificare il testo del disegno di legge di bilancio.
Nel frattempo i lavori della Commissione sono andati avanti: gli emendamenti segnalati in relazione all’articolo 94 sono stati in tutto sei (in realtà sono di più, ma questi sei sono quelli che modificano l’articolo 94, mentre altri emendamenti propongono aggiunte di altre norme in un articolo successivo).
Qui di seguito una breve sintesi del contenuto di questi emendamenti. Poi vedremo a che punto sono e infine vi proponiamo il loro testo integrale.
I 6 emendamenti in sintesi
L’emendamento 94.1, presentato da Calenda e Lombardo, propone una revisione sostanziale sostituendo l’articolo 94 con un meccanismo basato sulla maggiorazione dell’ammortamento (invece del credito d’imposta). La proposta mantiene le aliquote dell’articolo attuale e include i beni materiali e immateriali 4.0 interconnessi, oltre ai beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Un punto chiave è l’inclusione di beni che garantiscano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (minimo 3% o 5% per i processi interessati). Di fatto, viene eliminata la specificità della “maggiorazione 5.0”, rendendo il risparmio energetico un prerequisito tecnico per l’aggiunta di componenti come motori e inverter.
Con l’emendamento 94.4, i firmatari Patuanelli, Boccia, Magni e Paita puntano a ripristinare il quadro normativo della Misura “Transizione 4.0” così come configurata nel 2020, basata sul credito d’imposta. Le aliquote previste sono del 10% per i beni ordinari, fino al 50% per i beni dell’Allegato A e del 20% per quelli dell’Allegato B. La proposta estende inoltre la disciplina del credito d’imposta anche alle spese di formazione connesse al piano Impresa 4.0, un aspetto rilevante per lo sviluppo delle competenze nel settore.
L’emendamento 94.9, proposto da Romeo, Bergesio, Minasi, Dreosto e Testor, interviene sulle tempistiche e sulla localizzazione della produzione. Viene spostato il termine di consegna dei beni da giugno a settembre 2027. Un aspetto politicamente rilevante è il riconoscimento della maggiorazione specificamente per gli investimenti in beni degli Allegati A e B prodotti in stabilimenti nell’Unione Europea. Inoltre, per le Piccole e Medie Imprese (PMI), si prevede un riconoscimento delle spese di certificazione per la riduzione dei consumi energetici, in aumento della maggiorazione, fino a un tetto di 10.000 euro.
L’emendamento 94.36, a firma di Gelmetti, Sigismondi, De Priamo e altri, si configura come una modifica puntuale e tecnica. Interviene sul testo normativo relativo all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, sopprimendo una specifica preposizione nel secondo periodo del comma 3, lettera b), verosimilmente per chiarire l’interpretazione del testo.
Con l’emendamento 94.47, il proponente Paroli introduce modifiche sostanziali mirate ad adeguare ed espandere gli elenchi dei beni agevolabili (Allegati A e B). L’obiettivo è aggiornare i beni strumentali 4.0 includendo nuove voci legate alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’efficienza energetica, ampliando così il perimetro degli investimenti ammessi.
Infine, l’emendamento 94.88 di Marti, Dreosto e Testor aggiunge un comma dedicato alle imprese a forte consumo di energia (energivori). Per gli investimenti effettuati da queste realtà entro il 31 dicembre 2025, vengono disapplicate alcune esclusioni normative vigenti. Un passaggio cruciale per l’industria pesante è la stabilita cumulabilità dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) con il credito d’imposta, valida anche se riferiti ai medesimi progetti e senza riduzioni nel numero di TEE concessi.
Le ammissibilità e le riformulazioni
La Commissione Bilancio ha però dichiarato inammissibili per mancanza di copertura gli emendamenti 94.1 (Calenda), 94.88 (Marti, Dreosto e Testor) e 94.9 (Romeo e altri). Quest’ultimo è stato poi riammesso.
Dei due inammissibili (94.1 e 94.88) sono state presentate delle nuove formulazioni.
Sono invece stati dichiarati ammissibili gli emendamenti 94.4 (Patuanelli e altri), 94.36 (Gelmetti e altri) e 94.47 (Paroli, quello con l’elenco delle merceologie), di cui pure è stata presentata una riformulazione.
Dal 2 dicembre la Commissione Bilancio tornerà a riunirsi per le ultime considerazioni sulle riformulazioni e si passerà poi al voto.
I testi aggiornati degli emendamenti ancora in pista
Ecco quindi i testi aggiornati degli emendamenti ancora in pista.
Emendamento 94.1 (testo 2)
Calenda, Lombardo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 94
(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura di 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro e nella misura del 100 per cento per gli investimenti sopra i 20 milioni di euro in relazione ai beni di cui al comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
c) beni strumentali, materiali e immateriali, diversi da quelli delle lettere a), b), quali quelli indicati di seguito a titolo esemplificativo, che assicurino l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, da comprovare tramite apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista o da un ente di certificazione accreditato, in fase di presentazione del progetto:
1) motori elettrici, anche accompagnati da installazione o sostituzione di inverter
2) impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale, con sistemi radianti ad alta temperatura;
3) impianti di produzione dell’aria compressa;
4) gruppi frigo, pompe di calore e centrali frigorifere, anche corredati da sistemi di free-cooling;
5) sistemi per l’illuminazione;
6) sistemi di aspirazione e/o del vuoto, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
7) sistemi di isolamento termico di componenti;
8) economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;
9) sistemi di pompaggio, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
10) trasformatori BT/MT.
4. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili consistenti in una comunicazione in via preventiva con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti che si intende realizzare e, entro 3 mesi, una comunicazione del completamento degli investimenti, all’esito del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica l’ammissione al beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 del presente articolo. In assenza di detta comunicazione, l’impresa non è ammessa al beneficio e non può procedere alla sua contabilizzazione.
5. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio investimenti remunerati secondo il modello regulatory asset base (RAB).
6. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo relative al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, anche al fine del monitoraggio delle prenotazioni e del rispetto dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.
8. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 10.
10. Per le misure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 3,975 miliardi di euro.
Emendamento 94.4 (testo 2)
Patuanelli, Boccia, Magni, Paita, Patton
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 94.
(Ripristino Misura “Transizione 4.0″)
1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
2. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento.
3. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.”
4. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
5. Per le finalità di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1052, 1059, 1060, 1061, 1062 e 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. La disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo, denominato “Fondo Transizione 4.0”, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, che costituisce limite di spesa.».
Conseguentemente, all’articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:
“15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.
15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell’economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l’esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, 210 milioni di euro per l’anno 2033 e 66 milioni di euro per l’anno 2034.”.
Emendamento 94.9
Romeo, Bergesio, Minasi, Dreosto, Testor
All’articolo sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola “giugno” è sostituita dalla parola “settembre”;
b) al comma 5, dopo le parole “comma 3” inserire “, lettera a),”.
c) al comma 6:
1) alla lettera a) dopo le parole “al beneficio di cui al” inserire “secondo periodo del”;
2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente “c-bis) Investimenti in beni di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prodotti in stabilimenti collocati nel territorio dell’Unione Europea”.
d) dopo il comma 6 è inserito il comma 6 bis “Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy possono essere apportate modifiche agli Allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente 7 bis “Per le piccole e medie imprese, le spese di certificazione della riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 sono riconosciute in aumento della maggiorazione complessiva di cui al comma 5 per un importo fino a 10.000 euro per impresa.”;
f) il comma 10 è sostituito dal seguente “Con Decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le piccole e medie imprese e il made in Italy, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, tra l’altro, modalità e termini per la procedura di accesso al beneficio e sono approvati i modelli di comunicazione di cui al comma 7 e di certificazione della riduzione dei consumi energetici, nonché l’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio;
g) dopo il comma 13 è inserito il seguente “13-bis Agli oneri derivanti dal comma 12 del presente articolo, per un importo fino a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria della misura.”.
Emendamento 94.36
Gelmetti, Sigismondi, De Priamo, Pogliese, Russo, Sallemi, Bergesio
Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola “a),”
Emendamento 94.47 (testo 3)
Paroli
All’articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
“a-bis) trai beni immateriali strumentali di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.”
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di adeguare l’elenco di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell’efficienza energetica, al medesimo Allegato A apportare le seguenti modificazioni:
a. nella sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:”, terza voce, dopo le parole “macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”, sono aggiunge le seguenti: “compresi gli impianti di processo per la produzione di carburanti a bassa emissione di carbonio da materie prime sostenibili,”;
b. nella sezione “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:”, ultima voce, “le parole “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,” sono sostituite con le seguenti: “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; questa voce si riferisce a quelle soluzioni che all’interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre e di utilizzare energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (tecnologie per la generazione di calore, cogenerazione, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell’energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all’autoconsumo energetico, componentistica meccatronica ad alta efficienza: azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti e moduli modulari in grado di recuperare energia dai cicli macchina e sistemi di potenza per gestione carichi (Inverter) e alimentazione energetica (Quadri BT/MT) interconnessi, sistemi meccatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo, motori elettrici in corrente alternata e continua di tipo asincrono, servomotori a magneti permanenti, stepper e motori speciali per applicazioni industriali ad alta efficienza, sistemi meccatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo.);
c. nella sezione “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:” sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
“sistemi di misura/ispezione in-linea con machine vision avanzata (visibile, iperspettrale, termografia) e AI/edge per controllo qualità e closed-loop, sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid, sensoristica ambientale e monitoraggio consumi (energia, acqua, aria compressa, gas tecnici) con tracciabilità KPI ambientali e integrazione con DPP/ESPR, ove applicabile,
impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali ed operative dei processi produttivi” (quali sistemi HVAC, impianti di depolverazione, ventilazione e filtrazione avanzata, sistemi di umidificazione/deumidificazione, cleanroom, impianti di trattamento e riciclo delle acque, aspirazione e abbattimento fumi, infrastrutture per la produzione e distribuzione di fluidi tecnologici quali aria compressa, gas tecnici, vapore, acque di processo).”;
d. nella sezione “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:” sono inserite, in fine, le seguenti voci:
“Wearable e soluzioni XR (AR/VR/MR) per assistenza operativa e training, eso-ausili e sistemi per supporto ergonomico,
Sistemi di sicurezza attiva e collaborazione uomo-robot.”;
e. è inserita, in fine, la seguente sezione: “Ulteriori beni funzionali: sistemi basati sull’acquisizione di immagini e/o di altri elementi di diagnostica atti a identificare, anche mediante algoritmi di analisi dei dati, (rischi di) non conformità rispetto alle specifiche, beni strumentali alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell’erogazione dei servizi quali macchine per archiviazione ed elaborazione dati, macchine per fornitura dati a macchine o software, macchine per fornitura funzionalità ad altre macchine o software, mobili o telai per archiviazione e protezione di apparecchi elettronici a struttura modulare, infrastrutture HPC (High Performance Computing) per AI e simulazione quindi hardware ad alte prestazioni per addestramento ed esecuzione di modelli complessi, edge computing industriale, dispositivi e PC industriali per elaborazione locale dei dati e applicazioni AI in tempo reale, macchine per la progettazione e l’esecuzione di flussi di lavoro integrati (Workflow Management System: designing and executing workflows), macchine per l’addestramento l’ottimizzazione e l’utilizzo di reti neurali ed altri sistemi di intelligenza artificiale, servizi di connettività: quali infrastrutture abilitanti delle comunicazioni tra dispositivi reti private 5G (5G Private Network) in sostituzione delle obsolete reti locali (LAN – Local Area Network), in grado di collegare sonde e sensori e di ospitare capacità di calcolo distribuita (edge computing), installazioni di fibra ottica nelle sedi produttive, soluzioni IoT, Distributed Antenna System (DAS) e small cells.”.
3-ter. Al fine di adeguare l’elenco di cui all’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell’efficienza energetica, al medesimo Allegato B apportare le seguenti modificazioni:
a. dopo le parole “software, sistemi, piattaforme e applicazioni”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “, inclusi algoritmi e modelli digitali,”.
b. alla prima voce, le parole: “per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni” sono sostituite dalle seguenti: “per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità e delle prestazioni e per la produzione di manufatti”;
c. alla terza voce, le parole: “in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione” sono sostituite dalle seguenti: “in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, anche da fonti eterogenee, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione”;
d. alla sesta voce, le parole: “di realtà virtuale” sono sostituite dalle seguenti: “di realtà aumentata, mista o virtuale”;
e. la nona voce è sostituita dalla seguente: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali di ottimizzazione, per la schedulazione intelligente della produzione, il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi”;
f. l’undicesima voce è sostituita dalla seguente: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a risorse virtualizzate, condivise e configurabili (cloud computing) a supporto di processi produttivi e della supply chain, inclusi servizi di archiviazione ed elaborazione dati, backup e disaster recovery, virtualizzazione, licenze per utilizzo di applicazioni web e mobile in cloud, e migrazione di sistemi informativi aziendali in ambiente cloud”;
g. alla tredicesima voce, le parole: “di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici” sono sostituite dalle seguenti: “di intelligenza artificiale avanzata, inclusi machine learning, deep learning, large language models (LLM), Generative AI e Agentic AI, che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici”;
h. la quindicesima voce è sostituita dalla seguente: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori”;
i. la diciassettesima voce è sostituita dalla seguente: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali, per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, inclusi software di energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell’energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e sistemi di controllo e ottimizzazione dei consumi energetici”;
j. la diciannovesima voce è sostituita dalla seguente: “software, sistemi, piattaforme applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, e apparati per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati, incluse soluzioni di observability, detection e response proattiva alle minacce informatiche (cybersecurity)”;
k. la ventesima voce è sostituita dalla seguente: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per digital twin, virtual industrialization e high performance computing (HPC) in ambiente cloud, che simulando virtualmente prodotti, processi e sistemi produttivi e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine delle verifiche, consentono di ridurre tempi di test e fermi macchina”;
l. sono introdotte, in fine, le seguenti voci:
“Soluzioni di rete intelligente, basate sul software (SD WAN), in sostituzione delle tradizionali reti MPLS che collegano via Internet varie LAN, per esempio di sedi diversi di una stessa azienda,
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e approvvigionamento, delle relazioni con clienti e fornitori (Supply Chain Management, Customer Relationship Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, Marketing Automation) e per il coordinamento della logistica (Warehouse Management System, Transportation Management System),
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di commercio elettronico e marketplace B2B connessi ai sistemi di produzione e logistici,
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (Human Capital Management, Workforce Management, gestione paghe e presenze, eLearning, eRecruiting) connesse ai sistemi di pianificazione della produzione,
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni a supporto della Circular Economy, della doppia transizione digitale-ambientale e della sostenibilità, inclusi piattaforme di performance management ESG, software per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO?, sistemi di Life Cycle Assessment (LCA), piattaforme per il tracciamento dei prodotti e delle prestazioni ambientali lungo la filiera (Digital Product Passport), software per la gestione dei rifiuti e il recupero di materiali, e sistemi a supporto delle certificazioni ambientali (EPD, Carbon Footprint),
Software, sistemi, apparati, piattaforme e applicazioni per garantire la convergenza e l’integrazione sicura tra sistemi informativi aziendali (IT) e sistemi di automazione industriale (OT), inclusi middleware industriali, protocolli di comunicazione standardizzati e piattaforme di integrazione,
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione integrata, la qualità e la governance del dato aziendale, inclusi sistemi di Master Data Management, Data Catalog, Data Quality e gestione delle anagrafiche,
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), trusted data ecosystems e data marketplaces, per la condivisione sicura e controllata di dati industriali tra organizzazioni,
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per accelerare, automatizzare o ottimizzare il ciclo di sviluppo software (DevOps, CI/CD) tramite intelligenza artificiale, inclusi strumenti di code generation, testing automatizzato, analisi predittiva dei rilasci e gestione intelligente delle configurazioni,
Software di Building Information Modeling (BIM) per la progettazione, gestione e manutenzione digitale di edifici produttivi, infrastrutture e impianti industriali,
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione automatizzata e intelligente degli edifici produttivi e industriali (Building Management System), inclusi controllo climatizzazione, illuminazione, accessi e integrazione con sistemi di produzione,
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Robot Process Automation (RPA) e automazione intelligente dei processi aziendali, inclusi workflow automation, document processing e integrazione con sistemi gestionali,
Software gestionali integrati Enterprise Resource Planning (ERP), limitatamente ai moduli per la gestione della produzione, manutenzione e supply chain, con esclusione di funzionalità puramente amministrative, contabili o finanziarie, a condizione che siano nativi digitali o costituiscano implementazioni ex novo (non upgrade di sistemi esistenti) e siano interconnessi con i sistemi di fabbrica,
Software, sistemi e piattaforme per reti intelligenti software-defined (SD-WAN) finalizzate all’interconnessione sicura, flessibile e ottimizzata di sistemi produttivi distribuiti geograficamente, sedi operative e supply chain.”»;
c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a), che abbiano origine negli Stati membri dell’Unione Europea, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 200 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 70 per cento per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.»;
d) al comma 6, lettera a), le parole «da almeno 24 mesi» sono soppresse;
e) al comma 8, primo periodo, le parole «del progetto di innovazione» sono soppresse».
Emendamento 94.88 (testo 2)
Marti, Dreosto, Testor
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
«13-bis. All’articolo 38, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“Per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 da imprese rientranti, per l’anno 2024 o per l’anno 2025, nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in deroga alla normativa di riferimento, non opera l’esclusione di cui al successivo comma 6, lettere a) e b). In ogni caso i Titoli di efficienza energetici concessi alle imprese ed alle Esco si intendono cumulabili con il credito di imposta di cui al presente comma, anche ove riferiti ai medesimi progetti, senza che al numero di tali Titoli si applichi alcuna riduzione. Le disposizioni di cui al presente comma sono adottate con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che integra e modifica le corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell’articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”
13-ter. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 13-bis, è autorizzata una spesa massima complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, cui si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
L'articolo Iperammortamento e Transizione 5.0 2026, ecco gli emendamenti ancora in pista proviene da Innovation Post.
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