La sentenza: stato di ebbrezza, solo se veicolo in movimento

Febbraio 4, 2026 - 23:00
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La sentenza: stato di ebbrezza, solo se veicolo in movimento

lentepubblica.it

Il nuovo codice della strada fa ancora discutere a un anno e poco più dalla sua entrata ufficiale in vigore. Sono in molti a chiedersi che tipo di effetto sarà registrato dai dati ufficiali dopo che, il 14 dicembre scorso, la riforma ha contato il suo primo un anno.


Una base di partenza per un primo ragionamento può essere dedotta dai numeri diffusi dall’Istat riferiti al periodo gennaio-giugno 2025 e da un primo confronto con i dati dello stesso periodo del 2024. Questa prima proiezione vede tutti i parametri in calo, con un numero di incidenti stradali 82.344 che scende dell’-1,3%, con una diminuzione del numero di feriti 111.090 che è allineato al -1,2%. Sembra importante la diminuzione del numero di decessi su strada che con 1.310 vede una diminuzione di quasi sette punti percentuali (-6,8%)

Le stime dell’ISTAT

L’Istat stesso, però, nel presentare questi numeri avverte che si tratta solo di dati preliminari e, anzi, “stime”. Questi sono da valutare dunque come dati parziali soggetti a numerose variazioni possibili. Sarà necessario, inoltre, contestualizzare questi dati in ambito Europeo e verificare trend e tendenze di tutto il sistema di mobilità. In aggiunta va anche tenuto conto della spinta alla rottamazione di vecchi veicoli circolanti con numerosi bonus il che può aver prodotto l’immissione sul mercato di mezzi più moderno con standard di sicurezza più elevati.  In poche parole, per stabilire una relazione tra i dati sugli incidenti e la riforma del Codice e tirare le prime somme, si dovranno attende i dati 2024 definitivi, che arriveranno a solamente a fine luglio 2026.

Intanto fioccano i ricorsi

Intanto ricorsi e sentenze continuano a ‘fare notizia’. L’ultima vicenda giunta agli onori delle cronache riguarda il TAR Puglia, Bari, II sezione con la sentenza n. 10 pubblicata il 5 gennaio 2026. Il caso specifico ha riguardato un verbale per guida in stato di ebbrezza. Il verbale però e la multa erano state elevate nei confronti di una persona sottoposta a controllo del tasso alcolemico mentre era a bordo di un’autovettura ferma nei pressi di un distributore, in una zona non soggetta a pubblico transito. Poiché il tasso superava 0,5 g/l, ma era comunque inferiore a 0,8 g/l, gli agenti avevano contestato la violazione dell’art. 186 comma 1 lett. a CdS. Una multa importante, 543 Euro, a cui si era aggiunta la sanzione accessoria della sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti.

Il ricorso al Giudice di Pace

A seguito di questo verbale, l’interessato avanzava un ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso contestava sia il verbale dell’infrazione che l’ordinanza di sospensione della patente emessa dalla Prefettura. Nel frattempo, però, il ricorrente veniva fermato alla guida di altra vettura di sua proprietà. A questo punto la sua situazione si aggravava. In questo secondo stop gli veniva contestata la violazione dell’art. 218 comma 6 del CdS per aver circolato abusivamente nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente a tempo determinato, con ritiro della patente e fermo del veicolo. La Prefettura notificava poi la revoca della patente di guida. Seppure giungeva poco dopo la pronuncia di sospensione da parte del giudice di pace del provvedimento che aveva sospeso la patente, egli proponeva ricorso al TAR contro questo secondo provvedimento di revoca della patente di guida il conducente.

Il ricorso al TAR

IL ricorso al TAR, infine, ha emesso una  delibera che di certo farà giurisprudenza.  La sentenza afferma che non è legittima la sospensione della patente di guida per stato di ebbrezza rilevato su un soggetto a bordo di un’autovettura ferma.  Motivo in più, è illegittimo elevare una sanzione di questo tipo se le circostanze non consentono di essere certi che il fermato abbia guidato o fosse in procinto di per mettersi alla guida.

A bordo si, ma di un veicolo fermo

Il punto nodale della questione, su cui il Tribunale Amministrativo ha basato il proprio pronunciamento è la compatibilità tra la condotta guida in stato di ebbrezza e il fatto che il ricorrente fosse fermo a bordo della vettura nel momento in cui veniva controllato. A completezza dei fatti, nello specifico caso, altre prove portate a supporto hanno contribuito a determinare la sentenza. Il ricorrente si trovava a bordo di un veicolo non di sua proprietà, intento a consumare una bevanda in compagnia dell’intestatario del veicolo. L’auto era in un’area retrostante una stazione di servizio e in prossimità della propria abitazione. Un video estratto dalle videocamere di sorveglianza aveva consentito di verificare che il ricorrente, al momento del controllo, era in sosta nell’area di servizio da almeno venti minuti a veicolo spento.

La sentenza

L’insieme di tutte queste circostanze ha portato il TAR a decretare che non fosse possibile essere certi che il ricorrente avrebbe ripreso la guida. In aggiunta, il veicolo era fermo da almeno venti minuti prima del controllo e il tasso alcolemico del ricorrente, che pur fuori norma non aveva valori altissimi. Non è di conseguenza verosimile che il ricorrente avesse guidato in stato di alterazione prima del controllo. Questa sentenza ha fatto segnare quindi un altro chiarimento rispetto alla normativa. È illegittima la sospensione della patente se l’alcol test è positivo ma il conducente è fermo nell’autovettura. In altre parole, la sanzione è legittima se il verbale è in grado di evidenziare circostanze di fatto, presenti al momento del controllo, dalle quali sia possibile chiaro e lampante che il soggetto abbia guidato illegittimamente, oppure stia per riprendere la marcia in condizione di alterazione psicofisica.

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