O è Gin, dunque con il suo bel 37,5 per cento di alcool (minimo), oppure non lo è, e non lo si può chiamare così

Novembre 14, 2025 - 17:30
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O è Gin, dunque con il suo bel 37,5 per cento di alcool (minimo), oppure non lo è, e non lo si può chiamare così

Bruxelles – Una bevanda non alcolica non può essere venduta come gin, perché questo nome “è riservato a una specifica bevanda alcolica”. Punto. Basta aperitivi “gin tonic” senza alcol insomma, bisognerà inventare altri nomi. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulla falsariga delle decisioni del Parlamento circa la denominazione di salsicce per i prodotti non di carne, che però in realtà contraddice una precedente sentenza della stessa Corte. Il dibattito in materia è in grande divenire.

Questa storia nasce da un’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale che ha citato un’impresa  dinanzi a un giudice per far vietare la vendita di una bevanda analcolica denominata “Virgin Gin
Alkoholfrei” (Virgin Gin non alcolico). Secondo l’attore, questa denominazione è contraria al diritto dell’Unione, per il quale il gin dovrebbe essere prodotto mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di un alcol etilico di origine agricola e presentare un titolo alcolometrico volumico minimo del 37,5 per cento.

La vicenda è finita davanti alla Corte di giustizia, la quale ha sostenuto che il diritto dell’Unione vieta chiaramente di presentare ed etichettare una bevanda come quella oggetto dello scontro come “gin non alcolico”, per il fatto stesso che tale bevanda non contiene alcol. Secondo i giudici europei, il fatto che la denominazione legale di “gin” sia accompagnata dall’indicazione “non alcolico” è “irrilevante a tal riguardo”.

Il divieto, sottolineano alla Corte, “non impedisce la vendita del prodotto in questione, ma solo di venderlo con la
denominazione legale riservata a una bevanda spiritosa specifica, il gin“. Inoltre, si spiega, “il divieto è proporzionato, nella misura in cui mira a proteggere i consumatori da qualsiasi rischio di confusione circa la composizione dei prodotti e i produttori di gin che soddisfano i requisiti di diritto dell’Unione da una concorrenza sleale”.

E’ importante ricordare che la Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa, ma conformemente alla decisione della Corte. La decisione finale, però, vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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Redazione Eventi e News Redazione Eventi e News in Italia