Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: cosa cambia in materia di ferie
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Il recente accordo per l’intesa sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti Locali, riferito al triennio 2022-2024, rappresenta un passaggio significativo: scopriamo come influisce sulle ferie per i lavoratori.
La sottoscrizione della pre-intesa, raggiunta tra ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali CISL, UIL e CSA, riguarda centinaia di migliaia di lavoratori di regioni, province, comuni, enti locali e camere di commercio.
Qui l’approfondimento con tutte le novità generali introdotte.
Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: cosa cambia in materia di ferie
Il rinnovo, come anticipato non si limita a definire aumenti retributivi e modifiche organizzative, ma introduce anche importanti precisazioni su un tema spesso oggetto di discussioni e interpretazioni divergenti: la disciplina delle ferie e dei riposi.
Diritto al periodo di ferie retribuito
Uno degli aspetti centrali del documento riguarda il riconoscimento del diritto al periodo di ferie retribuito per ogni dipendente pubblico del comparto. Il contratto ribadisce, in modo chiaro e inequivocabile, che durante i giorni di ferie è garantita la normale retribuzione, comprensiva delle indennità collegate alle posizioni organizzative, ma esclusi i compensi legati allo svolgimento di attività straordinarie o quelli non corrisposti per tutte le dodici mensilità. Una puntualizzazione che mira a uniformare prassi spesso differenti tra enti e territori.
Durata delle ferie
La durata delle ferie risulta parametrata in base all’articolazione dell’orario settimanale. Nei casi in cui la settimana lavorativa si sviluppi su cinque giorni, il dipendente ha diritto a 28 giorni complessivi di ferie annue. Se invece l’organizzazione del lavoro prevede sei giornate settimanali, i giorni di riposo salgono a 32. In entrambi i casi sono incluse le due giornate di riposo aggiuntivo stabilite dalla legge 937 del 1977.
Neoassunti
Il contratto interviene anche sulle situazioni dei neoassunti, riconoscendo che coloro che entrano per la prima volta in una pubblica amministrazione maturano inizialmente un numero leggermente inferiore di giorni rispetto ai colleghi già in servizio: 26 giorni nel caso della settimana su cinque giorni e 30 in quella su sei. Dopo tre anni di servizio, però, anche non continuativo o svolto in enti diversi, tale differenziazione viene meno e i lavoratori raggiungono il livello previsto per la generalità del personale.
Riposi aggiuntivi
Il documento chiarisce inoltre che ai dipendenti spettano quattro giornate di riposo aggiuntive durante l’anno, sempre in virtù della citata normativa del 1977. Un ulteriore elemento che viene confermato riguarda la festività del santo patrono del comune o dell’ente in cui il dipendente presta servizio: essa assume valore a tutti gli effetti di giorno festivo, qualora cada in un giorno lavorativo.
Gestione pratica delle ferie
Particolare attenzione si dedica alla gestione pratica delle ferie. Il contratto stabilisce che la fruizione debba avvenire tempestivamente e in modo compatibile con le esigenze sia dell’amministrazione che del dipendente. Le ferie, definite come un diritto irrinunciabile, non possono essere convertite in denaro salvo casi eccezionali: la monetizzazione è ammessa esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e solo se le ferie non sono state godute per necessità legate all’organizzazione del servizio.
Le amministrazioni, nel nuovo testo, assumono l’obbligo di programmare e monitorare la fruizione delle ferie durante l’anno, con un controllo puntuale che garantisca l’effettiva possibilità per ciascun lavoratore di usufruire dei periodi di riposo.
Nei casi in cui, per esigenze inderogabili, le ferie non possano essere utilizzate entro l’anno, deve essere garantita la possibilità di recuperarle entro il primo semestre dell’anno successivo. Situazioni analoghe sono previste per le ferie residue dovute a esigenze personali motivate, da smaltire comunque entro il 30 giugno dell’anno seguente.
Nuove tutele in caso di malattia
Il contratto introduce anche tutele per situazioni particolari: se un dipendente si ammala durante le ferie, queste risultano sospese purché la malattia risulti adeguatamente documentata e si protragga per oltre tre giorni o comporti un ricovero ospedaliero. Analoga sospensione si prevede in caso di lutto. Tali norme hanno la finalità di tutelare il valore reale del tempo di riposo, impedendo che circostanze impreviste sottraggano al lavoratore periodi che dovrebbero essere dedicati al recupero psicofisico.
In situazioni ancora più delicate, come la malattia di lunga durata o gli infortuni che si estendono per l’intero anno solare, il contratto precisa che il diritto alle ferie non viene meno. Tuttavia, la loro fruizione deve essere autorizzata dal dirigente in un momento compatibile con le esigenze del servizio, anche oltre i limiti temporali indicati per la generalità dei casi.
Interruzione delle ferie e calcolo del compenso sostitutivo
Il documento si sofferma anche su un tema spesso fonte di controversie: l’interruzione delle ferie per motivi di servizio. Se un dipendente viene richiamato al lavoro durante un periodo di riposo già in corso, egli ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il rientro e per il successivo ritorno al luogo in cui aveva programmato le ferie, oltre alla restituzione delle somme pagate per servizi non utilizzati a causa dell’interruzione.
Infine, il contratto definisce con precisione le modalità di calcolo del compenso sostitutivo, nei casi in cui esso sia consentito. Questo risulta determinato sulla base dell’anno di mancata fruizione, in conformità a quanto previsto dal CCNL del 2022.
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