Vigile fuori servizio, può fare multe e intervenire nel traffico?
La risposta alla domanda se un vigile fuori turno possa multare un automobilista o intervenire nella circolazione dipende dal tipo di attività svolta. L’accertamento di una violazione stradale, la direzione del traffico, il controllo di veicoli e l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria non sono operazioni giuridicamente equivalenti.
A complicare il quadro hanno contribuito alcune pronunce della Corte di Cassazione che, esaminando casi diversi, possono apparire contraddittorie. Da una parte, la giurisprudenza civile ha escluso la legittimità di una multa elevata da un agente municipale che non era effettivamente in servizio. Dall’altra, una decisione del 2025 ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale a un operatore fuori turno intervenuto per impedire una truffa nel territorio di competenza.
Il vigile fuori servizio può fare una multa?
In linea generale, un appartenente alla Polizia locale non può elevare una contravvenzione stradale mentre si trova fuori servizio. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza civile 2748 del 30 gennaio 2019, ha stabilito che gli agenti municipali possono accertare le violazioni amministrative, comprese quelle relative alla circolazione, quando ricorrono due presupposti: devono trovarsi nel territorio dell’ente di appartenenza ed essere in servizio.
Nel procedimento esaminato dai giudici, un comandante della Polizia municipale in abiti civili e fuori turno aveva contestato a un automobilista un sorpasso pericoloso. La sanzione è stata ritenuta illegittima proprio perché l’accertatore, pur appartenendo al corpo competente e trovandosi nel relativo territorio, non stava svolgendo il servizio.
Non basta quindi possedere la qualifica professionale. Per redigere un verbale relativo a una normale infrazione stradale, l’agente locale deve operare nell’ambito delle funzioni per le quali è stato comandato e all’interno della competenza territoriale attribuita al corpo.
Perché Polizia di Stato e Carabinieri seguono regole differenti
Il limite non è esteso in automatico a tutte le forze di polizia. La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza esercitano funzioni con un ambito territoriale e organizzativo differente rispetto alla Polizia locale. La Cassazione civile, con la sentenza 34691 del 12 dicembre 2023, ha ritenuto legittimo l’accertamento effettuato fuori turno da un appartenente alla Polizia di Stato. Per gli operatori locali assumono invece un peso la legge quadro 65 del 1986, l’organizzazione dell’ente e il perimetro nel quale sono esercitate le funzioni.
La nozione di pubblico ufficiale riguarda chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. La qualifica viene valutata in relazione all’attività svolta e non coincide con il potere di accertare qualsiasi illecito in qualsiasi momento. L’agente di polizia giudiziaria esercita invece le funzioni previste dal Codice di procedura penale, come prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori e assicurare le fonti di prova.
L’articolo 57 del Codice di procedura penale qualifica gli appartenenti alla Polizia municipale come agenti di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e quando sono in servizio. Queste categorie non vanno confuse neppure con quella di agente di pubblica sicurezza, che viene attribuita agli operatori della Polizia locale in presenza delle condizioni fissate dalla legge e mediante il riconoscimento.
Cosa prevede il Codice della Strada
L’articolo 11 del Codice della Strada comprende tra i servizi di polizia stradale la prevenzione e l’accertamento delle violazioni, la rilevazione degli incidenti, la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione e la tutela della rete stradale.
L’articolo 12 attribuisce questi compiti ai corpi e ai servizi di Polizia municipale nell’ambito del perimetro di competenza che non è limitata al centro abitato, ma si estende al territorio dell’ente per il quale il corpo esercita le funzioni.
L’appartenenza alla Polizia locale autorizza quindi l’esercizio dei servizi stradali entro il relativo ambito territoriale. Per la validità dell’accertamento amministrativo la giurisprudenza richiede però che l’operatore sia effettivamente in servizio.
Un vigile fuori turno che osserva un’automobile parcheggiata in divieto può segnalare il fatto alla centrale operativa o chiedere l’intervento di una pattuglia, ma non trasformare ogni osservazione in un accertamento formale.
La sentenza della Corte di Cassazione 13264 del 4 aprile 2025 ha affrontato il caso di un agente della Polizia municipale che, pur essendo fuori servizio e in abiti civili, era intervenuto nel proprio territorio per sventare una cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un’automobilista.
Secondo la Suprema Corte, l’operatore agiva come pubblico ufficiale perché aveva compiuto un atto riconducibile alle proprie finalità istituzionali e perché l’intervento era avvenuto nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza. La resistenza opposta contro di lui poteva quindi integrare il reato previsto dall’articolo 337 del Codice penale.
La pronuncia non afferma che ogni agente locale possa elevare contravvenzioni durante il tempo libero. Il caso riguardava la repressione di un fatto penalmente rilevante, non la compilazione di un verbale per una comune violazione amministrativa.
Il significato di “quando è in servizio”
L’espressione contenuta nell’articolo 57 del Codice di procedura penale ha prodotto interpretazioni non sempre uniformi. Nel campo delle sanzioni amministrative stradali, la Corte di Cassazione ha attribuito rilievo alla condizione concreta dell’agente e richiesto che sia effettivamente in servizio.
Nel procedimento penale deciso nel 2025 la Suprema Corte ha invece riconosciuto che l’intervento compiuto fuori turno, entro il territorio e per finalità istituzionali, poteva assumere la natura di un atto del pubblico ufficio. Non si può ricavare da quest’ultima decisione una generale “riattivazione volontaria” di tutti i poteri dell’agente. Sostenere che un vigile possa decidere autonomamente di tornare in servizio ogni volta che nota un’irregolarità sarebbe una semplificazione eccessiva.
La natura dell’evento rimane decisiva. Davanti a un reato o a un pericolo concreto l’intervento può essere funzionale alla tutela pubblica. Nel caso di una normale violazione amministrativa, l’accertamento richiede il rispetto dei presupposti organizzativi e funzionali indicati dalla giurisprudenza.
Può fermare un automobilista fuori turno?
Un agente fuori servizio non dovrebbe svolgere ordinariamente un posto di controllo, intimare l’alt a veicoli per verificare documenti o effettuare controlli amministrativi come se facesse parte di una pattuglia comandata.
Quando assiste a un reato, a un incidente o a una condotta capace di creare un pericolo immediato può intervenire per impedire conseguenze più gravi, mettere in sicurezza le persone e richiedere l’arrivo delle unità in servizio.
La regolazione della circolazione rientra però tra i servizi di polizia stradale. Di norma viene svolta da operatori identificabili, dotati degli strumenti necessari e inseriti in un servizio organizzato. Un agente fuori turno può però trovarsi davanti a una situazione che richiede un’azione immediata: un incidente appena avvenuto, un ostacolo in carreggiata, un albero caduto oppure un veicolo fermo in una posizione pericolosa.
L’attività dovrebbe essere limitata a quanto serve per fronteggiare l’emergenza. Appena possibile, l’operatore deve contattare la centrale, chiedere l’arrivo della pattuglia competente e lasciare agli agenti in servizio la gestione formale dell’evento.
Un agente fuori servizio e in abiti civili deve rendere riconoscibile la propria qualifica quando pretende dal cittadino l’osservanza di un ordine collegato alle funzioni istituzionali, salvo che le circostanze rendano impossibile o pericolosa l’identificazione immediata. Il tesserino di servizio consente alla persona fermata di comprendere che non si trova davanti a un privato che impartisce ordini arbitrari.
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