Decreto Cutro, Consulta: “Legittime le pene per la morte di migranti”
La Corte Costituzionale conferma la legittimità del severo impianto sanzionatorio introdotto dal cosiddetto “Decreto Cutro” per punire i casi più gravi di traffico di migranti. Con la sentenza n. 120, depositata oggi, i giudici hanno stabilito che non è costituzionalmente illegittima la pena prevista per il reato di morte o lesioni come conseguenza del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, respingendo le questioni di legittimità sollevate dal Gup del Tribunale di Siracusa.
Da dove nasce il Decreto Cutro
Il caso nasce da una drammatica traversata del Mediterraneo. Un’imbarcazione con a bordo 34 migranti, durante un intervento di soccorso, entrò in collisione con una motovedetta. Il bilancio fu pesantissimo: tre persone morirono e altre dieci rimasero ferite. Nel procedimento penale, il giudice aveva messo in dubbio la proporzionalità dell’articolo 12-bis del Testo unico sull’immigrazione, introdotto nel 2023 dopo il naufragio di Cutro.
La norma stabilisce la reclusione da 20 a 30 anni quando il favoreggiamento dell’ingresso irregolare provoca, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona accompagnata da lesioni gravi o gravissime ad altre. Una previsione che il giudice rimettente riteneva eccessivamente severa rispetto ad altri reati previsti dal codice penale.
Cosa dice la Consulta
La Consulta non ha negato la particolare durezza della disciplina. Nella sentenza riconosce infatti che il legislatore ha scelto una “risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza”. Tuttavia, tale scelta non supera il limite della manifesta sproporzione richiesto per dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma.
Secondo la Corte, il reato prende in considerazione soltanto condotte di estrema gravità. La fattispecie, infatti, presuppone che il trasporto dei migranti avvenga esponendo le persone a un concreto pericolo per la vita o l’incolumità, oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti, e che da tali condotte derivino morti o lesioni gravissime. Per i giudici costituzionali la norma non tutela esclusivamente il controllo dei flussi migratori, ma protegge soprattutto beni fondamentali come la vita e l’integrità fisica delle persone trasportate. È proprio questo duplice interesse a giustificare un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso, considerato “coerente con il disvalore di fatti che mettono a repentaglio la vita di numerosi migranti nel contesto delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani”.
Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda la figura del cosiddetto “migrante-scafista”, ossia il migrante che, pur non appartenendo alle reti criminali, viene incaricato occasionalmente di condurre l’imbarcazione o di svolgere altre funzioni durante la traversata. La Corte osserva che l’ordinamento già dispone di strumenti idonei a evitare un’applicazione indiscriminata delle pene più severe. Se il migrante assume quel ruolo perché costretto con violenza o minacce, oppure per sottrarsi a condizioni degradanti o affrontare una situazione di emergenza, può trovare applicazione la causa di giustificazione dello stato di necessità.
Anche quando questa non sia configurabile, restano comunque utilizzabili le attenuanti previste per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica nei confronti dei trafficanti. Meccanismi che, secondo la Consulta, consentono al giudice di adeguare la pena all’effettivo grado di responsabilità del singolo imputato.
Respinte anche le censure basate sul confronto con altri delitti, in particolare con l’omicidio volontario. La Corte rileva che il paragone non è corretto, perché la pena minima di venti anni prevista dall’articolo 12-bis riguarda eventi che coinvolgono più vittime oppure una vittima accompagnata da gravi lesioni ad altre persone. Il confronto, eventualmente, dovrebbe essere effettuato con le ipotesi di omicidio volontario plurimo o di omicidio in concorso con lesioni. Infine, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni relative al divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e alla mancata previsione di una specifica attenuante per i fatti di lieve entità, ritenendo insufficiente la motivazione del giudice rimettente sulla loro rilevanza nel processo.
La decisione rappresenta un’importante conferma dell’impianto del Decreto Cutro, riaffermando la possibilità per il legislatore di prevedere pene particolarmente severe nei confronti delle forme più gravi di traffico di migranti, “purché riservate a condotte che mettono concretamente in pericolo la vita e l’incolumità delle persone coinvolte”.
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