Giudice Sportivo Serie A: stangata Cremonese, quattro giornate a Grassi e due a Djuric. Tutte le decisioni
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie A: occhi su Cremonese-Como.
Stangata per la Cremonese dopo i fatti contro il Como.
Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26.
Grande attenzione era rivolta a Cremonese-Como per il finale infuocato allo Stadio Giovanni Zini. E sono arrivate delle stangate per i grigiorossi: ammenda per la società, ma soprattutto quattro giornate di squalifica ad Alberto Grassi per espressioni blasfeme, atteggiamento minaccioso e una lieve spinta all'arbitro dell'incontro Maresca.
Due turni di stop per Milan Djuric, per atteggiamento gravemente irrispettoso, una giornata sola ma con multa per David Okereke.
Due giornate di squalifica (e ammenda) da scontare la prossima stagione anche per Christian Kabasele dell'Udinese per aver colpito Hojlund con un calcio con pallone non a distanza di gioco.
Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo.
a) SOCIETÀ
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco, sette petardi e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; recidiva reiterata; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato oggetti di varia natura sia sul terreno sia nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, suoi sostenitori nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GRASSI Alberto (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
KABASELE Christian (Udinese): per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio ad una gamba. senza conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DJURIC Milan (Cremonese): per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
OKEREKE Chidozie David (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRITSCHGI Sascha (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MKHITARYAN Henrikh (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
VARDY Jamie Richard (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
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