Iperammortamento e Transizione 5.0: le ultime novità su decreto attuativo e credito esodati

Aprile 19, 2026 - 12:30
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Iperammortamento e Transizione 5.0: le ultime novità su decreto attuativo e credito esodati

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Iperammortamento e Transizione 5.0: le ultime novità su decreto attuativo e credito esodati



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Il decreto attuativo dell’iperammortamento attende ancora la firma di Urso e Giorgetti, mentre i tecnici sono al lavoro su alcuni elementi di dettaglio rilevanti. Sul fronte degli esodati di Transizione 5.0 l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il codice tributo per fruire del nuovo credito d’imposta, pari al 90% di quanto spettante, ma resta aperto il nodo della fruizione entro il 2026 e sul regime del “contributo” per gli investimenti in FER…

Pubblicato il 18 apr 2026



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Sono passate ormai oltre due settimane da quando i decreti-legge 38 e 42, emanati rispettivamente il 27 marzo e il 3 aprile, hanno stabilito da un lato l’eliminazione del vincolo del made in EU per l’iperammortamento e dall’altro la “soluzione” per i cosiddetti “esodati” del piano Transizione 5.0. E tuttavia le imprese attendono ancora risposte su entrambi i fronti: da un lato il decreto attuativo con le regole dell’iperammortamento; dall’altro come si concretizzerà la “compensazione” riconosciuta agli esodati di Transizione 5.0. Su entrambi i fronti le ultime ore hanno portato qualche elemento in più, ma – lo diciamo subito – permangono ancora le incertezze.

Il decreto attuativo sull’iperammortamento

Sul fronte dell’iperammortamento nelle ultime ore è iniziata a circolare una bozza del decreto attuativo che tuttavia non è ancora quella definitiva e – anzi – parrebbe antecedente rispetto a quella più recente che vi abbiamo raccontato su questo sito. Tanto per dirne una, il testo attualmente in circolazione prevede l’esenzione dall’obbligo di perizia per i beni di valore fino a 300.000 euro, ma – a quanto ci risulta – il Governo non avrebbe operato alcun dietrofront su questo punto; fatto che ci porta a pensare che questa bozza sia, appunto, anteriore all’altra.

Ma quando arriverà questo decreto? Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrebbero dovuto firmare il decreto già a inizio settimana; ma si è verificato un rallentamento legato ad alcuni elementi di dettaglio, su sui i tecnici sono ancora al lavoro. Non è quindi ancora possibile indicare una data certa per la firma, che resta comunque attesa a brevissimo.

Nel frattempo appaiono consolidati alcuni elementi essenziali della misura: la possibilità di beneficiare dell’incentivo per tutti gli investimenti completati nel corso del 2026 (inclusi quindi anche quelli i cui ordini sono stati inviati a fine 2025), l’inclusione dei software fruiti in abbonamento (le cosiddette licenze SaaS) e la facoltà di acquistare nuovi sistemi di stoccaggio anche abbinati a impianti di generazione di energia preesistenti. Le questioni ancora aperte riguardano invece principalmente aspetti procedurali, in particolare la possibile necessità di inviare una ulteriore comunicazione di conferma al termine di ogni anno e il nodo della data di prima fruizione del beneficio a seguito della conclusione degli investimenti, nonché altri aspetti tecnici la cui definizione è ancora in corso.

Il credito e il contributo per gli esodati di Transizione 5.0

Sul fronte degli esodati di Transizione 5.0 questa settimana l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il codice tributo 7079 per consentire alle imprese di fruire del nuovo credito d’imposta, che sarà pari al 90% (l’89,77% per essere precisi) del credito originariamente spettante per investimenti in beni strumentali e attività di formazione. Per poterlo utilizzare le aziende dovranno attendere le lettere del GSE recanti gli importi definitivi da portare in compensazione.

Il nodo più spinoso rimane però quello della fruizione entro il 31 dicembre 2026. Il il comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 38 del 27 marzo – non modificato su questo punto dal successivo decreto-legge 42 del 3 aprile – dispone che il credito
d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 “entro il 31 dicembre 2026”. Non si prevede quindi la possibilità di fruirlo in più quote né di riportare a nuovo la parte di credito non utilizzata negli anni successivi. Una scelta che ha generato malcontento tra le numerose imprese prive di sufficiente capacità di compensazione nell’annualità corrente. Sul punto c’è ancora qualche speranza legata al percorso di conversione in legge del decreto-legge n. 38.

Per ragioni di segno opposto – cioè per l’allungamento forzoso dei temi di ristoro – desta invece perplessità la decisione di erogare in tre quote annuali il “contributo” che sostituisce il credito d’imposta per i beni strumentali funzionali alla generazione di energia rinnovabile per autoconsumo (le cosiddette FER). Oltre alla forzata diluizione triennale, la misura, non avendo natura di credito d’imposta generalizzato ma di “contributo” di carattere particolare, rientra poi nel perimetro degli aiuti di Stato (lo dice del resto lo stesso decreto 42 “Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”) con tutte le complicazioni che ne derivano per le imprese beneficiarie.

Le preoccupazioni di Confindustria

La stessa Confindustria, in occasione di un’audizione parlamentare sui due decreti-legge, ha rilevato, sul punto, tre elementi di criticità.

Il primo è proprio che “non è chiara la finalità del richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato” di una misura non qualificata come credito d’imposta verosimilmente legata alla “volontà di ripartire l’erogazione su più anni (2026-2028), anziché consentirne la compensazione in un unico anno come per i crediti d’imposta relativi ai beni degli allegati A e B”.

In secondo luogo, scrive Confindustria, “la trasformazione di un’agevolazione fiscale automatica in un contributo finanziario comporterà complicazioni amministrative qualora si chiedesse alle imprese beneficiarie di presentare nuove domande e fornire informazioni sugli investimenti effettuati che sono già in possesso della Pubblica Amministrazione (GSE e MIMIT). Peraltro, non è chiaro se il contributo, nella sua nuova veste, debba qualificarsi come agevolazione non fiscale non automatica ai sensi del Codice degli incentivi pubblici, con le conseguenti implicazioni in termini di istruttoria, concessione e tutela giurisdizionale”.

Da ultimo Confindustria teme che la diversità di forma si traduca in una disparità sostanziale di trattamento, e chiede che, “per ragioni di coerenza sistematica e di tutela dell’affidamento” il contributo, pur nella sua diversa forma tecnica, “produca per il beneficiario le medesime potenzialità economiche del credito d’imposta originariamente promesso: non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa, non rilevanza ai fini IRAP, non rilevanza ai fini dei rapporti di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR”.

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Redazione Redazione Eventi e News