ITA Airways condannata dal Giudice di Pace di Catania
Una nuova pronuncia conferma i diritti dei passeggeri aerei e ribadisce gli obblighi delle compagnie in caso di ritardi che compromettono il raggiungimento della destinazione finale. Il Giudice di Pace di Catania, con sentenza ha accolto integralmente il ricorso della assistita da ItaliaRimborso, condannando ITA Airways al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004 e al rimborso delle spese sostenute dalla passeggera per raggiungere la propria destinazione.
La vicenda riguarda un viaggio effettuato il 15 novembre 2024 con itinerario Venezia Roma Catania. Il ritardo del primo volo, sulla tratta Venezia Marco Polo Roma Fiumicino, ha impedito alla passeggera di imbarcarsi sul successivo collegamento diretto a Catania. A causa della coincidenza persa, la viaggiatrice è stata costretta ad acquistare autonomamente un volo alternativo con un’altra compagnia aerea per poter raggiungere la destinazione prevista. Le spese sostenute per il nuovo biglietto sono state pari a 225,38 euro.
Nel giudizio, ITA Airways ha sostenuto che il ritardo fosse dovuto all’arrivo tardivo dell’aeromobile proveniente dalla tratta precedente, relativo alla rotazione dell’aeromobile. Tuttavia, secondo il giudice, la compagnia non è riuscita a fornire una prova adeguata dell’esistenza di circostanze eccezionali tali da escludere la propria responsabilità. La documentazione prodotta in giudizio, costituita da un report interno, è stata ritenuta insufficiente perché non supportata da attestazioni provenienti da autorità qualificate.
Nelle motivazioni della sentenza, il giudice richiama la consolidata giurisprudenza europea in materia di trasporto aereo, ricordando che i passeggeri vittime di ritardi significativi possono essere equiparati ai passeggeri di voli cancellati ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria. Un principio ormai consolidato che trova fondamento nelle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e che tutela concretamente chi subisce una perdita di tempo rilevante a causa del disservizio del vettore aereo.
Particolarmente importante è anche il passaggio dedicato all’onere della prova. Il giudice ha ricordato che il passeggero deve esclusivamente dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto e allegare il ritardo o il disservizio subito. Spetta invece alla compagnia aerea dimostrare l’esatto adempimento delle proprie obbligazioni oppure l’esistenza di circostanze eccezionali inevitabili. Nel caso in esame, tale dimostrazione non è stata fornita.
Accertata la responsabilità contrattuale del vettore, il Giudice di Pace di Catania ha quindi condannato ITA Airways a corrispondere complessivamente 475,38 euro in favore della passeggera. L’importo comprende i 250 euro di compensazione pecuniaria previsti dal Regolamento CE 261/2004 e i 225,38 euro relativi alle spese sostenute per l’acquisto del volo alternativo.
La sentenza rappresenta un ulteriore precedente favorevole ai consumatori e dimostra come le compagnie aeree non possano limitarsi a richiamare genericamente problematiche operative per sottrarsi alle responsabilità previste dalla normativa europea. Quando un ritardo provoca la perdita di una coincidenza e il vettore non riesce a dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali, il passeggero mantiene il diritto sia alla compensazione pecuniaria sia al rimborso delle spese necessarie per raggiungere la destinazione finale.
Per ItaliaRimborso, la pronuncia conferma ancora una volta l’importanza di far valere i propri diritti in presenza di disservizi aerei, soprattutto nei casi in cui il passeggero è costretto a sostenere ulteriori costi per completare il viaggio programmato.
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