Lampade votive a Siracusa, il Tar dà ragione al Comune ma lo bacchetta: “poco trasparente”

16 Ottobre 2026 - 19:30
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Lampade votive a Siracusa, il Tar dà ragione al Comune ma lo bacchetta: “poco trasparente”

Il Comune di Siracusa vince la causa sulle lampade votive del cimitero, ma esce dalla sentenza del Tar con un richiamo pesante sulla gestione della vicenda. I giudici amministrativi, pur confermando la legittimità del diniego di proroga alla società Fazzina, definiscono la condotta dell’amministrazione “assai poco trasparente” e arrivano a prospettare una possibile responsabilità risarcitoria per le informazioni fornite alla concessionaria. È quanto emerge dalla sentenza con cui il Tar di Catania ha respinto il ricorso della Fazzina Antonino & C. Srl contro il provvedimento comunale del 18 marzo scorso, che aveva negato la proroga del servizio di illuminazione votiva, e contro la successiva diffida a riconsegnare gli impianti. Una storia portata alla luce dal delegato di quartiere Giovanni Di Lorenzo.

La vicenda affonda le radici nel 1980, quando la società ottenne la gestione dell’illuminazione elettrica delle tombe, dei loculi e dei viali del cimitero comunale. Un rapporto proseguito attraverso successive proroghe, con scadenza fissata al 15 novembre 2022, ma di fatto continuato fino al marzo 2026. Il nodo della controversia riguarda soprattutto il cosiddetto Settore Y, una nuova area del cimitero consegnata alla concessionaria nel luglio 2022. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, gli impianti realizzati dal Comune per quell’area erano incompatibili con quelli già esistenti. La società si era quindi fatta carico degli interventi necessari per renderli utilizzabili, chiedendo una proroga fino al novembre 2027 per recuperare l’investimento sostenuto. La richiesta, però, è stata respinta dall’amministrazione nel marzo 2026. Da qui il ricorso al Tar, con cui Fazzina ha contestato sia il diniego sia la successiva intimazione a cessare il servizio e restituire gli impianti.

I giudici hanno dato ragione al Comune sul piano amministrativo. La società, infatti, non è riuscita a dimostrare di aver presentato formalmente la richiesta di proroga prima della scadenza della concessione. Inoltre, il ritardo con cui l’amministrazione ha risposto non rende automaticamente illegittimo il diniego. Confermata anche la legittimità della richiesta di riconsegna degli impianti, che nel frattempo, secondo quanto dichiarato in giudizio dal Comune, è stata completata.

Ma è nella parte conclusiva della sentenza che arriva il richiamo più significativo all’amministrazione comunale.

Il Tar parla di una “condotta comunque poco coerente del Comune intimato” che, pur non rendendo illegittimo il diniego di proroga, “potrebbe determinare in capo allo stesso una responsabilità aquiliana (cioè civile extracontrattuale, ndr) per danno da false informazioni”. Il riferimento è alla determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, con cui il Comune aveva preso atto delle condizioni tecniche che rendevano necessario l’intervento della concessionaria sul Settore Y.

In parole semplici, il Comune potrebbe aver indotto la società a sostenere spese per adeguare gli impianti, senza poi consentirle di recuperare integralmente l’investimento. Una circostanza che, secondo i giudici, potrebbe aprire la strada a una richiesta di risarcimento davanti al giudice ordinario. Il Tar individua anche il periodo rispetto al quale potrebbe essere calcolato l’eventuale danno: dal 20 maggio 2026 al 15 novembre 2027, in relazione ai costi sostenuti dalla società per il Settore Y e non ancora ammortizzati. Non si tratta, dunque, di un risarcimento già riconosciuto, ma di una possibile responsabilità che dovrà eventualmente essere accertata in un diverso giudizio.

Il giudizio sul comportamento dell’amministrazione è ribadito anche nella decisione sulle spese processuali. Pur avendo respinto entrambi i ricorsi della società, il Tar ha deciso di non porre a suo carico le spese della causa. La motivazione è esplicita: “In relazione alla condotta comunque assai poco trasparente del Comune intimato, il Collegio ritiene di dover compensare interamente le spese di lite fra le parti, prescindendo dalla formale soccombenza della società ricorrente”.

Un passaggio che va oltre la semplice valutazione della legittimità degli atti. I giudici, in sostanza, riconoscono che il Comune aveva il potere di negare la proroga e pretendere la restituzione degli impianti, ma sollevano dubbi sulla correttezza e sulla trasparenza del comportamento tenuto nei confronti della concessionaria.

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