Nella bozza del CCNL Enti Locali 2025-2027 novità sul fondo risorse decentrate

30 Giugno 2026 - 08:54
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lentepubblica.it

La bozza del CCNL Funzioni Locali 2025-2027 introduce una profonda revisione delle regole che disciplinano il Fondo delle risorse decentrate negli enti locali.


Si tratta di un intervento destinato ad avere effetti concreti sull’organizzazione interna di molti Comuni di piccole e medie dimensioni, oltre che sulle modalità di finanziamento della contrattazione integrativa e della remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ).

L’obiettivo della nuova disciplina è quello di definire un sistema più strutturato e stabile per la costituzione del Fondo, individuando con precisione sia le risorse permanenti sia quelle variabili che potranno alimentarlo a partire dal 2027. La riforma interviene inoltre sui criteri di finanziamento delle somme destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, offrendo agli enti un quadro normativo più organico rispetto a quello vigente.

Dal 2027 nuove regole per il Fondo delle risorse decentrate

Secondo quanto previsto dalla bozza contrattuale, dal 1° gennaio 2027 il Fondo delle risorse decentrate degli enti privi di dirigenti non sarà più costituito secondo le modalità finora utilizzate, ma seguirà una disciplina specifica prevista direttamente dal nuovo contratto collettivo.

Il primo passaggio consiste nella definizione della cosiddetta parte stabile del Fondo, che ciascun ente dovrà determinare attraverso un unico importo consolidato.

La base di riferimento sarà rappresentata dal valore del Fondo certificato dall’organo di revisione nel corso del 2026. Tale importo costituirà il punto di partenza sul quale verranno poi applicati gli incrementi previsti dalla nuova disciplina contrattuale.

In questo modo si punta a garantire una maggiore uniformità nella determinazione delle risorse disponibili, riducendo le incertezze interpretative che negli ultimi anni hanno caratterizzato numerosi enti locali.

Come aumenta la parte stabile del Fondo

Una volta individuato il valore consolidato, il nuovo contratto stabilisce che la componente stabile possa essere incrementata attraverso diverse tipologie di risorse.

Tra queste rientrano anzitutto gli aumenti contrattuali previsti direttamente dal nuovo CCNL, ai quali si aggiungono le risorse introdotte dall’articolo 14, comma 1-bis del Decreto-Legge n. 25 del 2025, con la decorrenza fissata dalla stessa norma.

Entreranno inoltre stabilmente nel Fondo gli importi derivanti dalle retribuzioni individuali di anzianità e dagli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio. Anche la quota relativa alla tredicesima mensilità confluirà nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione del dipendente, contribuendo ad incrementarne in modo permanente la consistenza economica.

Un’altra ipotesi riguarda il personale la cui spesa è finanziata da soggetti terzi. In questi casi potranno essere stanziate le somme necessarie a coprire gli oneri economici posti a carico del Fondo, purché il relativo costo del personale sia sostenuto attraverso entrate esterne.

La bozza riconosce inoltre agli enti la possibilità di incrementare stabilmente il Fondo quando aumenta la dotazione organica a tempo indeterminato. L’obiettivo è consentire la copertura dei maggiori trattamenti economici collegati all’ampliamento del personale.

Le risorse variabili che potranno essere aggiunte ogni anno

Accanto alla componente stabile, il contratto disciplina anche la parte variabile del Fondo, che potrà essere alimentata annualmente sulla base delle disponibilità finanziarie e delle condizioni previste dalla normativa.

Tra le principali fonti di finanziamento figurano le risorse autonomamente stanziate dagli enti nei propri bilanci, purché nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

La bozza richiama inoltre le deroghe introdotte dalle ultime leggi di bilancio.

Una prima possibilità riguarda le risorse previste dall’articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, che consentono incrementi entro il limite massimo dello 0,22% del monte salari 2018, al netto della quota destinata alle retribuzioni di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione.

Analoga previsione viene introdotta con riferimento alla legge di bilancio 2025. In questo caso la deroga consente incrementi fino allo 0,22% del monte salari 2021, sempre escludendo la parte destinata alla remunerazione degli incarichi EQ.

Il nuovo contratto mantiene inoltre la possibilità di destinare al Fondo le economie derivanti dalle risorse per il lavoro straordinario rimaste inutilizzate a consuntivo.

Potranno poi confluire le somme eventualmente previste da specifiche disposizioni legislative finalizzate alla corresponsione di trattamenti economici accessori in favore del personale.

Personale a tempo determinato e finanziamenti esterni

La bozza dedica uno specifico passaggio anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Quando il costo del personale, comprese le quote riferite al trattamento accessorio finanziato dal Fondo, è sostenuto attraverso risorse provenienti da soggetti terzi, gli enti potranno destinare specifici stanziamenti alla copertura degli oneri economici.

Si tratta di una previsione che mira a garantire la sostenibilità finanziaria delle assunzioni finanziate esternamente, evitando che tali costi incidano sulle disponibilità ordinarie del Fondo.

Un sistema più strutturato per la contrattazione integrativa

L’impianto delineato dalla bozza del CCNL punta a costruire un modello maggiormente stabile rispetto al passato.

La scelta di partire da un importo consolidato certificato dai revisori, unita all’individuazione puntuale delle componenti permanenti e di quelle variabili, dovrebbe consentire agli enti locali una programmazione finanziaria più prevedibile e una gestione meno frammentata della contrattazione decentrata.

Particolare rilievo assume anche il coordinamento tra contratto collettivo e norme di legge intervenute negli ultimi anni, che vengono richiamate espressamente per disciplinare gli incrementi consentiti e le deroghe ai limiti sul trattamento accessorio.

Per gli enti privi di dirigenza il nuovo sistema rappresenta quindi un passaggio significativo, destinato a incidere sia sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate sia sul finanziamento delle somme dedicate agli incarichi di Elevata Qualificazione. Resta naturalmente da attendere la sottoscrizione definitiva del contratto per conoscere il testo finale e verificare se, nella versione conclusiva del CCNL, saranno confermate tutte le disposizioni contenute nell’attuale bozza negoziale.

Il testo della bozza

Qui il documento completo.

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