Nuovo Regolamento macchine, si avvicina la scadenza: quali sono le novità per i costruttori
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Nuovo Regolamento macchine, si avvicina la scadenza: quali sono le novità per i costruttori
Il nuovo Regolamento UE 1230/2023 sui macchinari entrerà in vigore il 20 gennaio 2027, sostituendo la storica Direttiva 2006/42/CE. Tra le principali novità spiccano l’introduzione di rigidi requisiti per la cyber sicurezza, la regolamentazione dell’intelligenza artificiale e la revisione degli allegati per le macchine ritenute pericolose.
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La scadenza per la applicazione del Regolamento UE sulle macchine 1230/2023 si avvicina inesorabilmente. Come ormai noto, con il prossimo 20 gennaio 2027 i costruttori di macchine dovranno “dimenticare” i concetti e le modalità di gestione della Direttiva Macchine 2006/42/CE attualmente ancora in vigore per passare a quelli del Regolamento.
La prima novità, già sperimentata in altri campi, è appunto il passaggio da Direttiva a Regolamento che produce l’effetto di applicazione immediata in ciascuno degli Stati Membri senza necessità di dover attendere l’emanazione delle leggi nazionali di recepimento.
Nuova Direttiva Macchine, cosa rientra nel perimetro della norma
L’ambito di applicazione del Regolamento è attestato nelle tre grandi famiglie che fanno capo alla definizione di:
- macchina, di fatto invariato con la unica novità che riguarda le macchine o gli insiemi di macchine che vengano immesse sul mercato o messe in servizio prive del software necessario per lo svolgimento della applicazione specifica prevista dal fabbricante (la mancanza del solo software non è pertanto motivo di impedimento alla apposizione della marcatura CE);
- prodotti correlati, termine che ingloba/raggruppa tutte le definizioni delle attrezzature/componenti ausiliarie/accessorie quali le attrezzature intercambiabili, accessori di sollevamento, funi, cinghie e catene, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e non da ultimo i componenti di sicurezza. In questo caso la novità risiede nella estensione del campo dei dispositivi di sicurezza anche ai dispositivi digitali ed al software (beninteso che tutte le categorie dei componenti devono essere immesse sul mercato separatamente e non essere del tipo customizzato per applicazioni specifiche su macchine specifiche);
- quasi macchine, definizione invariata e che come noto riferisce a un insieme di elementi che non possono essere assimilati ad una macchina perché non ancora in grado di eseguire applicazioni specifiche finché non vengano incorporati in una macchina o un insieme di macchine.
La ristrutturazione degli allegati e il passaggio dai RESS al nuovo Allegato III
Sul piano del testo del Regolamento occorrerà familiarizzare con la nuova sequenza degli allegati la cui numerazione e contenuti è di fatto modificata ed in particolare per quanto riguarda l’elenco dei RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della salute) che passa dal precedente Allegato I della Direttiva 2006/42/CE all’Allegato III del Regolamento Macchine (mantenendo inalterata la sequenza delle sottosezioni ma con importanti variazioni/aggiunte di alcuni nuovi requisiti) e dell’ altrettanto famoso Allegato IV (elenco delle macchine particolarmente pericolose cui si applicavano procedure certificative più stringenti) che viene trasposto nel nuovo Allegato I, con importanti novità.
L’Allegato I del nuovo Regolamento è infatti ora suddiviso in 2 sezioni, la A e la B che contengono rispettivamente 6 categorie( di cui 2 di nuova introduzione) tra macchine e componenti per le quali è obbligatorio il ricorso alla certificazione tramite un Organismo Notificato (art 25 paragrafo 2).
A queste si aggiungono 19 categorie (che ricalcano le precedenti categorie residue del vecchio Allegato IV) per le quali, sulla base del paragrafo 3 dell’art. 25 , è sempre possibile la scelta per i Costruttori di poter ricorrere o meno ad un Organismo Notificato o di autogestirsi in funzione della disponibilità e della completa adozione di norme armonizzate specifiche per la data categoria di macchina e che soddisfi tutti i requisiti di sicurezza e salute.
Importante notare che, allo stato attuale, non sono ancora pubblicate norme armonizzate al nuovo regolamento per cui in prima battuta, e salvo sviluppi dell’ultima ora, nel corso dei primi passi di applicazione del Regolamento il ricorso agli Organismi Notificati sarà nella pratica obbligatorio anche per le macchine rientranti nella sezione B dell’Allegato I.
Cyber security e AI: l’evoluzione tecnologica e le nuove sfide digitali per la sicurezza delle macchine
Rimanendo sul tema delle novità, è importante sottolineare come alcune modifiche introdotte dal nuovo Regolamento discendono dalla preoccupazione di tenere sotto controllo aspetti negativi riconducibili al progresso tecnologico: è il grande tema della Cybersicurezza in relazione alla tendenza della connettività delle macchine ed alla conseguente necessità di controllo delle stesse rispetto ad attacchi malevoli sempre in agguato in un mondo sempre più interconnesso.
Altro tema di nuova tendenza è lo sviluppo sempre più importante dell’Intelligenza Artificiale con ricadute sul comportamento autoevolutivo delle macchine stesse da cui ha avuto origine la introduzione di ben due nuove categorie di componenti e macchine nella sezione A dell’Allegato I ed in particolare:
- la 5, “Componenti di sicurezza dotati di comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza”
- la 6, “Macchine che integrano sistemi con comportamento integramente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato limitatamente a detti sistemi”.
Non da ultimo si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:
- introduzione delle responsabilità e dei ruoli degli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori);
- apertura verso la digitalizzazione delle istruzioni e della documentazione che potranno essere forniti in formato digitale;
- introduzione del concetto di modifiche sostanziale e ricadute/responsabilità dei soggetti che apportano modifiche alle macchine.
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