Rinnovabili, la Consulta boccia la legge regionale sarda: «Illegittimo il blocco delle autorizzazioni nelle aree non idonee»

23 Luglio 2026 - 17:10
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Rinnovabili, la Consulta boccia la legge regionale sarda: «Illegittimo il blocco delle autorizzazioni nelle aree non idonee»

Dopo un primo colpo inferto lo scorso dicembre perché «la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti Fer», oggi la Corte costituzionale con la sentenza numero 144 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna (6 novembre 2025, n. 31) nella parte in cui dispone la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (Fer) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.

Richiamando anche la sentenza di dicembre, dal Palazzo della Consulta si spiega che «l’obiettivo della transizione energetica deve essere perseguito attraverso un equilibrato bilanciamento tra tutela del paesaggio, governo del territorio e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, senza compromettere la continuità del sistema autorizzativo delineato dal legislatore statale». La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa sarda, «eccedente la competenza legislativa regionale riconosciuta dagli articoli 3 e 4 dello statuto speciale, in quanto incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti Fer e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale nell’esercizio delle rispettive competenze legislative».

La disciplina della Regione Sardegna è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Consulta anche per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, «in quanto blocca indistintamente i procedimenti autorizzativi senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici».

La Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina regionale, che preclude la prosecuzione dei procedimenti già avviati e la presentazione di nuove istanze per la realizzazione di impianti Fer nelle aree non ricomprese tra quelle qualificate come idonee, si risolve in una misura di carattere moratorio non compatibile con il quadro normativo statale di riferimento. La sentenza ribadisce che «la qualificazione di un’area come non idonea non comporta, comunque, un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi».

Commentando la sentenza, i vertici regionali fanno buon viso a cattivo gioco scrivendo in una nota che il pronunciamento dei giudici contiene «importanti affermazioni a tutela delle competenze regionali nella pianificazione territoriale e nella localizzazione degli impianti»: «Pur avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione relativa alla sospensione dei procedimenti autorizzativi, la Corte afferma con chiarezza un principio di grande rilievo istituzionale: la transizione energetica non può comportare l'integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio».

L’assessore all’Industria Emanuele Cani doche che la sentenza «riconosce il ruolo della pianificazione regionale, valorizza la specialità statutaria e afferma che le Regioni possono incidere sulla localizzazione degli impianti energetici ed è un principio fondamentale perché ribadisce che la transizione energetica deve procedere insieme alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e delle comunità locali», mentre l’assessore agli Enti Locali e Urbanistica, Francesco Spanedda, ribadisce che «la Regione aveva sostenuto con forza la necessità che le scelte energetiche fossero accompagnate da strumenti di pianificazione capaci di salvaguardare il patrimonio paesaggistico e ambientale della Sardegna» e ora «la pronuncia della Consulta conferma la centralità di questo approccio e rafforza il ruolo dell’Autonomia speciale nel governo del territorio».

In ogni caso, fanno sapere dalla Regione, i vertici istituzionali sardi proseguiranno il percorso di definizione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa regionale nel rispetto delle indicazioni contenute nella pronuncia della Corte e nella piena tutela degli interessi paesaggistici, ambientali e socio-economici della Sardegna.

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