Verifiche fiscali senza autorizzazione del giudice: la Cassazione rimette tutto alle Sezioni Unite
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Le prove raccolte dalla Guardia di Finanza senza un valido provvedimento motivato potrebbero essere inutilizzabili.
Una mattina, i militari della Guardia di Finanza bussano al citofono della tua azienda, esibiscono un ordine di accesso firmato dal comandante del nucleo di polizia tributaria locale e iniziano a rovistare tra documenti contabili, registri e fatture. A distanza di mesi, l’Agenzia delle Entrate ti notifica un avviso di accertamento per centinaia di migliaia di euro di imposte non versate. Ma quell’accesso era legittimo? E in caso di illegittimità, possono essere utilizzate le prove raccolte? È questa la questione sottoposta alle Sezioni Unite dalla V sezione civile della Suprema Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 13696, depositata l’11 maggio 2026.
Il caso
Tutto nasce da una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle di Foggia presso la sede di una società, impegnata nella produzione di calcestruzzo. A seguito dell’ispezione, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui qualificava come imponibili, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili per oltre 1 milione di euro. Sotto la lente del Fisco finivano principalmente i costi per l’acquisto di prodotti petroliferi destinati ad alimentare 25 betoniere e 5 autopompe, riportati in 167 fatture di acquisto presso grossisti, nonché le spese per la manutenzione degli automezzi e per il noleggio di mezzi da una società collegata. Il reddito d’impresa accertato ammontava a circa 1,2 milioni di euro, a fronte di un dichiarato di poco più di 211.000 euro.
La società impugnava l’accertamento dinanzi alla CTP di Foggia, ottenendo un parziale accoglimento del ricorso. La vicenda approdava poi dinanzi alla CGT di secondo grado della Puglia, che rigettava l’appello della contribuente, ritenendo insufficienti le prove documentali prodotte, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore della società collegata, secondo cui il carburante stoccato presso la cisterna comune veniva usato indifferentemente dai mezzi di entrambe le società, senza possibilità di distinzione. La contribuente ricorreva quindi per cassazione.
La sentenza della CEDU
Nelle more, interveniva un’importante pronuncia della CEDU, ovvero la sentenza Italgomme pneumatici c. Italia, del 6 febbraio 2025, con cui i giudici di Strasburgo condannavano l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU in materia di accessi fiscali non sufficientemente garantiti. Tale condannava portava all’intervento del legislatore con l’introduzione dell’art. 13-bis del D.L. 84/2025, che prevede l’obbligo di motivazione negli atti di autorizzazione agli accessi fiscali, escludendo però espressamente l’efficacia retroattiva della nuova disciplina.
Verifiche fiscali senza autorizzazione del giudice: la Cassazione rimette tutto alle Sezioni Unite
La problematica affrontata dalla Cassazione, che ha reso necessaria la rimessione alle Sezioni Unite, riguarda l’art. 7-quinquies della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dal d.lgs. n. 219/2023. La norma stabilisce che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento tributario gli elementi di prova acquisiti “in violazione di legge”. Poiché l’avviso di accertamento impugnato risale al 2015, è fuori da ogni dubbio che la disposizione non si applichi retroattivamente al caso di specie. Tuttavia, la società contribuente sosteneva che il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite fosse già presente nell’ordinamento ancora prima della riforma, con la conseguenza che esso dovrebbe trovare applicazione anche agli accertamenti anteriori al 2024.
La Corte, da un lato, richiama la storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 16424 del 2002, che aveva già affermato l’inutilizzabilità delle prove raccolte mediante accesso domiciliare illegittimamente autorizzato, senza la necessità di una specifica previsione sanzionatoria, ricavando tale conseguenza dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo incide in negativo su tutti gli atti dello stesso. Dall’altro, valorizza la giurisprudenza della Corte EDU – in particolare le sentenze Italgomme e, più di recente, Agrisud Srl c. Italia dell’11 dicembre 2025 – che ha esteso la tutela dell’art. 8 CEDU ai locali commerciali e alle sedi delle persone giuridiche, riconoscendo che le verifiche fiscali prive di adeguate garanzie costituiscono un’interferenza nel diritto al rispetto del domicilio.
Le motivazioni e le conclusioni dei giudici
Secondo l’ordinanza, nei casi in cui un accesso fiscale sia avvenuto senza autorizzazione o in forza di un’autorizzazione priva di motivazione adeguata, i dati e i documenti così acquisiti devono ritenersi inutilizzabili, in quanto sussiste lesione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, quale l’inviolabilità del domicilio sancita dall’art. 14 della Costituzione. La Corte precisa però che l’inutilizzabilità non travolge automaticamente l’intero avviso di accertamento, poiché, ove quest’ultimo sia fondato anche su elementi legittimi poiché acquisiti in modi diversi, il provvedimento potrà comunque essere valido, con valutazione demandata al giudice del merito.
Questa ricostruzione trova però un ostacolo nell’orientamento espresso dalla III sezione penale della Cassazione (sentenza n. 512 del gennaio 2026), secondo cui la violazione rilevata dalla CEDU non comporta una generale illegittimità degli atti compiuti dal Fisco prima delle riforme e che l’introduzione dell’art. 13-bis del D.L. 84/2025 costituisce la risposta dell’ordinamento nazionale alla condanna di Strasburgo, con efficacia solo per il futuro. È proprio questo contrasto tra sezioni – tributaria e penale – della Suprema Corte che ha giustificato la rimessione alle Sezioni Unite.
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