Violenza di genere, l’impegno del governo: Naspi anche per chi di dimette dal lavoro a causa di violenze e persecuzioni

04 Agosto 2026 - 18:20
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Violenza di genere, l’impegno del governo: Naspi anche per chi di dimette dal lavoro a causa di violenze e persecuzioni

Violenza di genere, l’impegno del governo: Naspi anche per chi di dimette dal lavoro a causa di violenze e persecuzioni

Il governo, attraverso l’Inps, viene in soccorso  di chi di dimette dal lavoro perché costretto da atteggiamenti di violenza e atti persecutori. Condizioni assai diffuse che riguardano, soprattutto, ma non solo, le donne. La legge e l’INPS riconoscono questa condizione come disoccupazione involontaria, equiparandola a tutti gli effetti alle dimissioni per giusta causa per fatto del terzo, garantendo così il diritto al sostegno economico senza penalità. Il riconoscimento della prestazione richiede che ricorrano situazioni oggettive e documentate.

Il provvedimento del governo e dell’Inps

Considerata la centralità del contrasto alla violenza sulle donne, l’INPS ha interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, richiamando la Raccomandazione del Consiglio d’Europa per la protezione delle vittime, ha confermato che le dimissioni per violenza di genere rientrano a pieno titolo nelle tutele della disoccupazione incolpevole. Tale riconoscimento si applica in presenza di un effettivo collegamento tra i comportamenti vessatori subiti e il contesto lavorativo, garantendo una protezione concreta alla salute, alla dignità e alla tutela di lavoratrici e lavoratori.

L’impegno di Calderone

È possibile accedere alla NASPI, l’indennità di disoccupazione, anche nei casi in cui le dimissioni si rendano inevitabili per la salvaguardia della propria incolumità. Lo chiarisce l’Inps con il Messaggio numero 2540 del 3 agosto 2026, in cui sottolinea che “le violenze e le condotte persecutorie – anche se provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale – possono determinare un’oggettiva impossibilità di proseguire l’attività lavorativa”. Per ogni lavoratrice o lavoratore che subisce tali episodi, “la scelta di interrompere il rapporto di lavoro non costituisce una libera decisione, bensì un atto di autodifesa“. La legge e l’INPS “riconoscono questa condizione come disoccupazione involontaria, equiparandola a tutti gli effetti alle dimissioni per giusta causa per fatto del terzo, garantendo così il diritto al sostegno economico senza penalità”. Il riconoscimento della prestazione “richiede che ricorrano situazioni oggettive e documentate: occorre infatti verificare che le azioni subite abbiano compromesso l’equilibrio psicofisico della persona o la sua sicurezza quotidiana, come nell’ipotesi di molestie o minacce lungo il tragitto casa-lavoro che rendano impossibile raggiungere la sede lavorativa in sicurezza”.

I danni e la giurisprudenza

L’esecutivo ha anche raccolto la copiosa giurisprudenza in materia. Calderone ha più volte osservato che la Cassazione ha quantificato in centinaia di migliaia di euro i danni psicofisici provocati alle lavoratrici e ai lavoratori sfruttati o con subordinazione mascherata, con un danno biologico causato sia da stalking e persecuzioni ma anche da demansionamenti e mancato riconoscimento del lavoro di fatto. Mettendo le donne al centro del suo impegno quotidiano.

 

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