Creonte, Antigone e la Costituzione materiale: cosa c’è oltre le leggi scritte

Creonte ha vietato, con un ufficiale e formale decreto, di seppellire Polinice; Antigone onora il fratello, affermando, contro la legge scritta, il nomos àgraptos, la legge eterna degli dei e della famiglia, che nessuna norma può violare. È questo il senso del mito, che, nella tragedia di Sofocle (442 a.C.), rivestiva anche un’evidente attualità, in un’Atene che era brulicante di leggi scritte a volte dimenticate, ora richiamate, a convenienza, da qualche accusatore o difensore logografo.
Il mito laico del legislatore
Creonte crede possibile, anzi unica possibile, la codificazione della realtà politica, sociale e giuridica, con leggi capaci di prevedere ogni anche minuta casistica. Da ciò il mito laico, tipicamente greco, del nomoteta, il legislatore che, venendo dal nulla, salva il popolo e stabilisce un codice per l’eternità: Licurgo a Sparta, Dracone e Solone ad Atene, e il primo a promulgare leggi scritte, Zaleuco di Locri Epizefiri nella poi detta Calabria.
Il pragmatismo dei romani
I Romani, al contrario, ben sapevano che il loro era stato, per secoli, un continuo ius condendum, adeguando le norme alle esigenze mutevoli della comunità. Esempi per tutti, il passaggio dal matrimonio sacro al matrimonio, o piuttosto unione civile; e, di conseguenza, l’equiparazione burrascosa tra patrizi e plebei; e infine, l’Impero.
Lo Statuto Albertino
Nella storia italiana recente, la prima legislazione politica di effettivo esito fu lo Statuto Albertino del 1848, esteso, tra il 1859 e il ’66, alle annessioni. Ebbene, era già radicalmente cambiato di fatto, perché il potere esecutivo, che l’Albertino, stando allo scritto, riservava al re con nomina e revoca del governo, era subito diventato un effetto delle maggioranze, quindi della partitocrazia. Donde una ridda di governi dalla morte di Cavour, 1861, al 1922. Intanto lo Statuto scritto restava sempre lo stesso, però letto e trattato in modo molto diverso. La ridda ricominciò dal 1943 in monarchia e repubblica.
Il passaggio alla Costituzione repubblicana
La Carta elaborata dal 1946, in vigore dal primo gennaio 1948, se letta com’è scritta, pareva l’Albertino del 1848, con nomina del governo da parte del presidente; ma fece (anzi aveva già fatto mentre scrivevano) la stessa fine dell’Albertino suddetto, cioè governi emanazione di maggioranze generalmente composite e fragili, quindi di evanescenti ascese e cadute: circa una settantina, con rari casi di consistente durata.
La Costituzione materiale
Ecco un bell’esempio di sostanziale differenza tra legge scritta e legge non scritta, o piuttosto, come subito si disse, di “costituzione materiale” ben diversa da quella formale. Da notare che la cosiddetta Seconda repubblica ha conservato gli stessi vizietti della cosiddetta Prima. Sarà un successo se il governo Meloni, come ci auguriamo, vivrà per tutta la legislatura 2022-7! Tuttavia, carte sia regia sia repubblicana alla mano, dovrebbe essere normale per ogni governo. Ma ricordatevi i governi “balneari”.
Il rapporto tra Stato e Chiesa
Questo per la politica istituzionale. Le differenze tra Carta scritta del 1948 e costituzione materiale non finiscono qui. L’articolo 7, non uno periferico, pone tra i “principi fondamentali” i Patti Lateranensi del 1929, elegantemente fingendo di dimenticare chi li aveva firmati, e che il 7 è in evidente contraddizione con il 3, a proposito del quale qualcuno, sorvolando sul 7, parla di Stato laico; e di fatto il 7 è stato superato, però resta lì per la forma.
La XII disposizione transitoria
A proposito di 1929 e dintorni, dobbiamo arrivare ai titoli di coda per leggere la parola “fascista”, nella XII disposizione “transitoria e finale” che, letta, vieterebbe qualsiasi cosa richiami il ventennio littorio. Dura lex sed lex, però solo per cinque anni: e, infatti, dal 1953 vennero legalmente eletti deputati e senatori di cui nessuno ignorava il passato politico e personale. Quanto a partiti postfascisti (in senso opportunamente lato), è superfluo richiamare l’evidenza; e tutt’altro che in clandestinità.
Tra il ripudio della guerra e il «sacro dovere» di difendere la Patria
L’11 è oggi l’articolo più famoso: «L’Italia ripudia la guerra». Detto così, pare l’abbia dettato Gandhi in persona. E invece l’articolo consta di una settantina di parole, e, attraverso la curiosa formula delle «limitazioni di sovranità» in organismi internazionali, ha visto e vede le forze armate repubblicane sicuramente, nel 2026, in più posti del mondo che nel bellicoso e imperiale 1940! E comunque c’è sempre l’articolo 52 che rende «sacro dovere» difendere la Patria; dovere del cittadino, non di uno sì e uno no secondo i suoi umori e ideologie.
Le Regioni e lo Stato centrale
Intanto Umberto luogotenente e re aveva decretato un’autonomia della Sicilia che, se presa sul serio, ne farebbe quasi uno Stato federato: fortuna che nessuno ha mai letto lo Statuto, comodi a parte. Le Regioni ordinarie, nella formulazione del 1948, avevano competenze amministrative (“cave e torbiere”…), finché, nel 2001, qualche dilettante del diritto non s’inventò che lo “Stato” era una componente della “Repubblica” assieme a “Regioni” e “Comuni”. Stando alla forma, l’Italia diventava confederale come la Svizzera; di fatto, dopo un quarto di secolo, non c’è manco l’autonomia differenziata. Però è nato il Molise; e il Trentino – Alto Adige si è diviso in due “Province autonome”, fattispecie ignota al 1948, con sparizione, di fatto, della Regione.
Il Codice Rocco e il suo frontespizio
Ci vorrebbe un articolo a parte per la questione, oggi in auge, del Codice Rocco, che in qualcosa è cambiato, però il frontespizio resta quello del 1930. Conclusione: per ogni Creonte che legifera sperando che scrivere basti, c’è sempre un’Antigone che eccepisce con altri criteri. Quanto alla politica, non ci sono istituzioni buone o cattive o pessime o presunte perfette, ma solo meccanismi che funzionano o no. È dunque vano esercizio scolastico immaginare, direbbe il Machiavelli «repubbliche e principati che mai non furono». Del resto, vi ricordate la Commissione D’Alema del 1997 per la revisione costituzionale? Ebbene fallì clamorosamente, e nessuno ne sentì mai più parlare.
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