Gli obblighi di attestazione 2026
lentepubblica.it
Nuove indicazioni ANAC 2026 su trasparenza, OIV e obblighi di pubblicazione: aumentano controlli, verifiche e rischi sanzioni.
Con la deliberazione n.168 del 15 aprile 2026, pubblicata un mese dopo dalla sua approvazione (!) l’ANAC ha comunicato quele che nello stesso documento vengono definite “indicazioni alle amministrazioni pubbliche… e ai rispettivi OIV ai fini dello svolgimento dell’attività di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
L’articolo citato prevede che ogni organismo di valutazione “g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”. E tale adempimento, sin dall’origine, è stato inteso dall’Autorità come una sorta di compilazione di un foglio di calcolo, in corrispondenza di un elenco di obblighi e con l’attribuzione di un punteggio in relazione a cosiddetti “indicatori di qualità”.
La scelta dell’ANAC è stata quella di individuare, per ogni anno, un diverso gruppo di obblighi, con lo scopo di orientare l’attenzione su precise prescrizioni. E per l’anno corrente, dopo 12 anni, l’elenco scelto dall’Autorità comprende quasi tutti gli obblighi, nella giusta convinzione che le amministrazioni abbiano ormai avuto il tempo necessario per mettere in ordine le informazioni da pubblicare.
Ma quest’anno, a complicare l’accertamento del rispetto degli obblighi, intervengono più elementi.
Il primo di questi è dovuto alla recente pubblicazione del Decreto-Legge 19 convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50. In quel provvedimento, infatti, si afferma nell’articolo 8, comma 2, che le pubbliche amministrazioni “adempiono agli obblighi previsti dall’articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici». E nel comma successivo si precisa che le stesse pubbliche amministrazioni “che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all’allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati”.
Il contenuto dei commi appena esaminati è la diretta applicazione dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 33/2013 che riconosce alle pubbliche amministrazioni “l’adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.”
Si tratta di una prescrizione logica che semplifica l’attività finalizzata alla trasparenza amministrativa con riferimento ai seguenti obblighi:
- 4-bis Elenco dei pagamenti
- 15 Consulenti e collaboratori
- 16. Dotazione organica e costo del personale
- 17. Personale non a tempo indeterminato
- 18. Incarichi ai propri dipendenti
- 19. Bandi di concorso
- 21. Contrattazione collettiva
- 22. Enti vigilati e controllati
- 28. Rendiconti gruppi consiliari
- 29 bilanci
- 30. Beni immobili e patrimonio
Tuttavia, sorprende il comportamento dell’ANAC che, ignorando tale prescrizione, continua a produrre “schemi di pubblicazione”, sempre più complessi e contraddittori, ma soprattutto, per niente utili se riguardano (come dice la norma) dati e informazioni che le pubbliche amministrazioni forniscono alle banche dati nazionali, quindi non sono obbligate a pubblicarli una seconda volta.
Il compito degli OIV
Agli organismi di valutazione si richiede di attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ma in aggiunta (usando le parole riportate nel documento) “pur nella consapevolezza che l’attestazione riguarda dati pubblicati nel corso del 2025 — periodo in cui i nuovi standard non erano ancora cogenti — si ritiene fondamentale che gli OIV e gli organismi analoghi procedano sin da ora a una verifica di natura ricognitiva (con rilevazione al 15 giugno 2026) sullo stato di attuazione del processo di standardizzazione, che si aggiunge quindi all’obbligo di attestazione”.
In poche parole, in perfetta continuità con lo stile dell’Autorità la trasparenza, che dovrebbe essere una prescrizione chiara e semplice, diviene un’operazione ancora più confusa, richiedendo agli OIV la dichiarazione sulla conformità rispetto a ciò che non era obbligatorio. E tutto ciò viene definito “accompagnamento strategico” e “stress test”, svelando così che l’interesse della delibera è semplicemente accademico e orientato alla realizzazione di pubblicazioni statistiche (dai risultati discutibili e senza alcuna base scientifica) piuttosto che alla promozione della trasparenza come valore pubblico.
Gli indicatori di qualità
Come abbiamo accennato prima, la rilevazione consiste nella verifica che i dati pubblicati soddisfino specifici “indicatori” individuati dall’autorità, il primo dei quali riguarda la “pubblicazione”, cioè si richiede di attestare se il dato richiesto sia stato pubblicato e se si trovi nella sezione corretta.
Per gli altri indicatori, invece, che riguardano la completezza di contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l’aggiornamento e l’apertura del formato la rilevazione consiste nella scelta tra le seguenti opzioni:
- 0%
- Dall’1 al 33%
- Dal 34 al 66%
- Dal 67 al 99%
- 100%
Come si evince, non cambia nulla rispetto agli anni precedenti, anzi, si ripropone, con sorprendente leggerezza e allarmante incompetenza statistica una scelta impossibile che, con semplicismo e approssimazione richiede di esprimere con un valore spannometrico, ciò che non è assolutamente misurabile.
Tanto per fare un esempio, si dovrà decidere, in modo arbitrario, che valore dare a un ente in cui si rileva che, per esempio, la pubblicazione di un elenco risulti incompleta. E viene da chiedersi se il valore possa determinarsi con riferimento al numero (il 90% dell’elenco) o al valore (il 90% del costo) o più semplicemente alle informazioni (il 90% dei dati obbligatori).
Lo stesso vale per la “completezza rispetto agli uffici”: affermare che il 90% rispetto gli obblighi rispetto a un determinato obbligo non ha alcun valore se non è riferito alla numerosità degli atti da pubblicare e ancora al loro valore o all’impatto che generano.
Lo stesso vale anche per gli altri “indicatori” (denominazione inadeguata, visto che non forniscono alcuna indicazione) che, come ogni anno, ciascun OIV utilizzerà come meglio crede e la cui somma, per dirla con Totò, non farà un totale, ma un pasticcio confuso che mette insieme cose disomogenee.
L’ambito temporale della rilevazione
Rispetto all’anno precedente, l’ambito temporale è più chiaro, anche se la delibera riporta qualche refuso riguardo alle date, che può essere superato con uno sguardo attendo.
È previsto quindi che la rilevazione avvenga come segue:
- Gli OIV sono chiamati a verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza alla data del 15 giugno 2026, utilizzando, a partire da quella data, l’applicativo messo a disposizione dall’Autorità
- Entro il 30 luglio, il RPCT pubblica sul sito dell’ente gli esiti della rilevazione
- A partire dal 31 luglio 2026, in caso di inadempienze, si avvia la fase di monitoraggio per la risoluzione delle criticità riscontrare
- A partire dal 1° dicembre si procede alla rilevazione dello stato di attuazione, nel caso in cui si siano rilevate criticità
- Entro il 15 gennaio 2027 il RPCT pubblica sul sito istituzione l’esito del nuovo monitoraggio e delle inadempienze ancora presenti.
Il sistema delle sanzioni
L’Autorità, come al solito, non fa mancare una parte del documento dedicata alle sanzioni. A conferma del fatto che la trasparenza non viene intesa come un’attività finalizzata alla promozione della cultura amministrativa, ma come un mero adempimento. Perdendo così, come si è detto, ogni alta finalità per questa occasione di rendicontazione.
L’attività “ispettiva” dell’ANAC consisterà nella veridicità delle dichiarazioni degli OIV. E verrà da chiedersi come si farà a “misurare” la veridicità se il metodo di raccolta delle informazioni è rigorosamente approssimativo e affidato alle singole percezioni.
È il caso, però, di evidenziare che l’adempimento non deve essere trascurato. È l’articolo 45 del decreto legislativo 33/2013 a prevedere che “1. L’autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.”
E il comma successivo prevede che 2. “L’autorità nazionale anticorruzione, controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle amministrazioni. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all’organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.”
Ma è di particolare rilievo il comma 4, laddove si prescrive che “Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito all’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. L’ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti. L’ANAC, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.”
Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 160/2019, l’articolo 46 prevede che “1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.”
E il richiamato comma 1-bis prescrive che “1-bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.”
In ogni caso, come reca il comma 2 dello stesso articolo 47, “La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento”.
Ed è il comma 3 ad affermare, fugando ogni dubbio precedente, che compete all’ANAC l’irrogazione delle sanzioni previste nell’articolo 46.
Considerazioni finali
Dalla lettura complessiva del provvedimento si comprende, purtroppo, che l’attenzione dell’Autorità non è riservato alla “trasparenza”, inteso come valore e come strumento di relazione con il cittadino, ma come esercizio di adempimento, dedicando più attenzione agli aspetti formalistici e prescrizionali e molto meno alla funzionalità del sistema. E ciò si rileva, come si è detto, dalla grossolana pretesa di banalizzare un “valore pubblico”, come la trasparenza, traducendola in un freddo foglio di calcolo, con l’utilizzo di dati numerici percentuali e operando operazione matematiche con valori assolutamente disomogenei, il cui risultato non ha alcun valore statistico e nemmeno informativo. Per dirla usando un antico adagio: non ha senso un’operazione che consiste nel sommare patate con cipolle diviso pomodori.
Certamente, ed è questo il punto, la trasparenza ha bisogno di essere promossa come una forma di “cultura” della rendicontazione della condivisione delle informazioni e delle decisioni. Ma ciò è possibile soltanto liberando il campo dagli schemi cervellotici che risultano incomprensibili anche agli operatori e soprattutto, strutturando il cosiddetto “albero della trasparenza” in modo più logico e funzionale. Basti pensare, per fare un esempio, che un cittadino interessato a cercare il Piano anticorruzione, non riuscirà mai a trovarlo perché… collocato in una sezione denominata “altri contenuti”.
Che dire? Se questo è il nostro modo di intendere la trasparenza, non siamo messi bene. Infatti, non possiamo certo affermare di sentirci più informati, né che il fenomeno corruttivo accusi un contenimento, anche lieve e incoraggiante. Quanto basta per avere il coraggio di adottare un sistema diverso, più partecipativo, maggiormente orientato alla creazione di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e meno minaccioso.
Qualcuno trascura il fatto che le sanzioni sono lo strumento tipico della repressione. La prevenzione si fa in altro modo: con la promozione di cultura amministrativa, valori pubblici ed esempi virtuosi. Ma richiedono impegno e qualche scomoda rinuncia. Elementi che non si addicono con la nostra idea di “buona ammistrazione”.
The post Gli obblighi di attestazione 2026 appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Wow
0
Triste
0
Furioso
0
Commenti (0)