Avvocati amministratori di condominio, la riforma forense apre la porta

31 Luglio 2026 - 10:00
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lentepubblica.it

Un avvocato può fare l’amministratore del condominio in cui abita o di quello di un proprio cliente? Fino a qualche settimana fa la risposta al quesito era affidata ai pareri del Consiglio nazionale forense. Oggi, invece, la stessa ha un fondamento normativo. La legge delega di riforma dell’ordinamento forense, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 22 luglio, riconosce espressamente questa possibilità.


Come avevamo raccontato in un precedente articolo, relativamente all’impianto generale del provvedimento, il d.d.l. delega n. 1917 non riscrive da sé le regole dell’avvocatura. Esso piuttosto fissa i principi che il Governo dovrà tradurre in decreti legislativi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Cosa prevede la delega sulle incompatibilità

La norma cardine in materia di amministrazione di condomini è l’art. 2, co. 1, lett. p) del d.d.l., che riscrive il regime delle incompatibilità professionali oggi disciplinato dall’art. 18 della legge 247/2012. Il principio generale è lo stesso, ossia la professione forense resta incompatibile con ogni altra attività di lavoro subordinato o autonomo svolta in modo continuativo, salvo il nuovo regime della monocommittenza già descritto nell’articolo sopra citato.

Cambia invece l’elenco delle eccezioni, che si allarga in modo significativo. Tra le attività espressamente indicate come compatibili compaiono ora la carica di amministratore di condominio, gli incarichi gestori nelle società di capitali e l’attività di agente sportivo, accanto alle tradizionali attività di insegnamento e ricerca giuridica. Per il Consiglio nazionale forense si tratta di un riconoscimento atteso. L’organo di rappresentanza dell’avvocatura aveva già chiarito, attraverso propri pareri, che le due attività potevano coesistere, purché nel rispetto di precise regole deontologiche. Con la riforma, quindi, quella prassi interpretativa viene fatta rientrare in una fonte di rango primario.

Il confine tra ricevere l’incarico ed esercitarlo

La norma, tuttavia, si presta a interpretazioni discordanti. Esiste, infatti, una differenza tra la compatibilità con la carica di amministratore e lo svolgimento professionale e continuativo di quell’attività, che rientrerebbe nel divieto generale valido per ogni lavoro autonomo esercitato in modo sistematico. In pratica, l’avvocato potrebbe accettare la nomina in uno o più condomini, ma se lo svolgimento di questo incarico diventasse un’attività prevalente, organizzata e ripetuta nel tempo, rischierebbe comunque di incorrere in una violazione disciplinare di fronte al proprio Ordine.

Le competenze non si improvvisano

Sul tema è intervenuto anche il mondo degli amministratori professionali. Il presidente nazionale dell’Unione Nazionale Amministratori d’Immobili, Rosario Calabrese, ha sottolineato come la preparazione giuridica di un avvocato non coincida automaticamente con le competenze richieste a chi gestisce un edificio. Contabilità condominiale, rendicontazione, impianti e manutenzione restano materie tecniche che pretendono una formazione specifica, distinta da quella forense.

Requisiti, formazione e conflitto di interessi

L’apertura della delega non esonera l’avvocato dagli obblighi previsti per chiunque voglia amministrare un condominio. Restano validi i requisiti fissati dalla normativa di settore, a partire dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, compreso l’obbligo di formazione periodica in materia condominiale. Un secondo elemento da tenere presente riguarda i conflitti di interesse. Se l’avvocato accetta la nomina come amministratore di un condominio, non potrà contemporaneamente assistere come legale una parte in causa contro quello stesso condominio.

Quando cambierà davvero qualcosa

Ad ogni modo, fino all’adozione dei decreti legislativi attuativi, continua ad applicarsi l’attuale formulazione dell’art. 18, legge 247/2012, letta alla luce degli orientamenti già espressi dal Consiglio nazionale forense. La compatibilità formale, quella prevista dalla nuova legge, diventerà pienamente operativa solo quando il Governo avrà esercitato la delega, con un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

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