Incarico ottenuto con laurea inesistente: il giudizio della Corte dei Conti

Maggio 08, 2026 - 10:12
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lentepubblica.it

La sez. Lombardia, della Corte dei conti, con la sentenza n. 79 del 7 maggio 2026, condanna un professionista alla restituzione del compenso percepito, oltre rivalutazione monetaria, a fronte di una prestazione (di educatore con contratto di lavoro autonomo) che esigeva un titolo abilitativo (laurea), titolo dichiarato posseduto in sede di autocertificazione e di conformità di copie (con relativa iscrizione all’albo) e, in seguito a controlli e verifiche, risultato del tutto inesistente (falso).


I controlli della PA

In via generale, prima di procedere all’assunzione o ad incaricare un soggetto, la PA dovrebbe verificare la presenza dei titoli abilitanti, verifica da effettuare mediante acquisizione presso l’Autorità scolastica o professionale (ordini o albi): l’Amministrazione potrà, così facendo, valutare la sussistenza della falsità documentale o la sussistenza di vizi da invalidità insanabili non procedendo con la sottoscrizione del contratto di lavoro o l’incarico professionale.

Allo stesso tempo, opera la decadenza dall’impiego o dell’incarico qualora successivamente si accertasse la presenza di titoli falsi: in entrambi i casi, tali attività di verifica non comportano valutazioni relative a interessi pubblici tutelati dall’Amministrazione procedente e non è quindi subordinata a valutazioni di natura discrezionale ma si presenta a condotta di natura strettamente vincolata, i cui presupposti sono predeterminati dalla norma [1].

Inoltre, l’Amministrazione potrà effettuare le proprie valutazioni autonomamente sulla falsità della documentazione, senza la necessaria intermediazione del giudice, quando la falsità dell’atto sia immediatamente evidente, raffrontando la documentazione prodotta con quella in possesso dell’Amministrazione o da questa acquisita in sede di controlli [2].

Si può concludere nell’osservare che la presentazione di falsi documentali (ex, art. 127, lett. d), del dPR n. 3 del 1957) o dichiarazioni non veritiere (ex art. 75 del dPR n. 445 del 2000), in occasione dell’accesso al pubblico impiego, è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la PA [3].

Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti [4].

La prestazione senza titolo

Nell’ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell’ordinamento [5].

Pertanto, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all’ente pubblico alcuna utilità, ex art. 1, comma l bis, della legge n. 20/1994, e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte [6].

Fatto

Riscontrati i titoli non veritieri, si procedeva alla immediata risoluzione del contratto di lavoro, donde il giudizio erariale.

La parte convenuta, in fase preprocessuale, ammetteva i fatti ma esponeva di essere stata vittima di una truffa a suo danno, avendo frequentato solo un corso a distanza organizzati da un istituto privato, senza mai sostenere esami in presenza presso l’Università ma di aver sostenuto tutti gli esami del piano di studio in forma scritta dinanzi alla sola direttrice della scuola, nonché di aver pagato il corso: al termine, il rilascio del titolo ritenuto valido ed efficace.

In sede probatoria, viene acclarata, sia materialmente che ideologicamente, la falsità dei titoli prodotti.

Inammissibilità di difesa personale

In via preliminare, il Giudice dichiara inammissibile la memoria difensiva redatta personalmente e depositata dalla parte convenuta risultata contumace: l’art. 28 c.g.c., esige che per difendersi nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

Il dolo

Accertato la falsità del titolo abilitativo all’incarico, il Collegio non può che dichiarare la presenza dell’elemento soggettivo del dolo, che emerge dalle modalità della condotta e dalle circostanze in cui si è realizzata, ritenendo le giustificazioni del tutto inconferenti.

Il dolo intenzionale, si caratterizza per la volontà immediata e consapevole di danneggiare l’Amministrazione pubblica e il suo patrimonio (appropriazione indebita di risorse pubbliche, corruzione per l’ottenimento di vantaggi personali, concussione, peculato, falso in dichiarazioni o certificazioni): l’evento dannoso rappresenta l’obiettivo primario della condotta, ovvero il risultato direttamente perseguito dal soggetto agente come mezzo per conseguire il fine egoisticamente voluto: l’incarico professionale.

In questo senso, viene condivisa la prospettazione accusatoria, secondo cui la parte era ben consapevole di non avere il possesso di un vero ed effettivo diploma di laurea e di non averne realmente frequentato i corsi, considerato che le modalità proposte dall’istituto privato erano tali da non potere trarre ragionevolmente in inganno una persona che intendesse, in buona fede, conseguire un titolo di studio universitario.

In effetti, il mancato pagamento delle tasse universitarie, versamenti opachi su conti intestati alla direttrice o a terzi, svolgimento degli esami di profitto e di laurea presso la sede dell’istituto privato e avanti la sola direttrice, sono elementi che costituiscono indice dell’atteggiamento della volontà tipico della detta forma di imputazione soggettiva, pur a seguito della modifica dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 ad opera dell’art. 21 del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, per cui «la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso».

Essi vanno letti alla luce dell’ampiezza della deviazione rispetto alla condotta standard e della loro durata e ripetizione, dimostrando previsione ed accettazione delle conseguenze lesive, ed invero la prestazione senza titolo abilitante non risulta utile per l’Amministrazione, né essendo applicabile l’art. 2126, Prestazioni di fatto con violazione di legge, c.c. [7].

L’assenza di titolo

Dimostrata l’illeceità della condotta, il danno corrisponde ai compensi percepiti, rivalutati sulla base degli indici ISTAT, per l’incarico ottenuto in mancanza di titolo idoneo.

La prestazione resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato (perciò non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi) non arreca all’ente pubblico alcuna utilità e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte [8].

Orientamento

La mancanza dei requisiti culturali e professionali in violazione delle norme imperative che governano le pubbliche selezioni determina una nullità che non consente di stabilizzare la prestazione ricevuta dal lavoratore, risolvendosi in effetti del tutto non utili per la PA, salvo, in alcune ipotesi, a quei casi di prestazioni limitate al disbrigo di mansioni lavorative aventi caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, aspetto del tutto estraneo al caso di specie [9].

In altre parole, avendo l’incarico quale presupposto un’abilitazione, e la retribuzione viene commisurata al possesso di determinati standard qualitativi e professionali, la loro mancanza determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, sicché l’assenza di titoli culturali e professionali preclude in partenza la possibilità di valutazione dell’utilità delle prestazioni svolte [10].

La posizione corrisponde a quella di un soggetto, imputato di truffa aggravata ai danni di una PA, per aver ottenuto l’assunzione in un impiego pubblico con apposita qualifica pur essendo privo del titolo abilitante, ha ritenuto sussistente il reato, ravvisando l’elemento sia del profitto conseguito dal reo, sia del danno ingiusto arrecato all’ente pubblico, entrambi coincidenti con le retribuzioni illecitamente percepite dall’imputato [11].

Tale generale approdo, si può considerare valevole per qualsiasi posizione lavorativa nel pubblico impiego conseguita sine titulo, non potendo compensare le utilità derivanti da condotte contra legem in quanto l’utilità di fatto non può diventare utilità di diritto altrimenti si eluderebbe il divieto normativo.

Esami mai fatti

In coerenza con il pronunciamento risulta legittimo l’annullamento degli esami universitari e della relativa laurea in presenza di un pronunciamento penale, nell’ambito del quale lo studente interessato è stato imputato per i reati di introduzione abusiva nel sistema informatico, frode informatica e falso ideologico, tutti correlati alla falsa attestazione del superamento di esami universitari mai sostenuti ed al consequenziale ottenimento del titolo di laurea pur in presenza di una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (dopo i tre gradi di giudizio): gli accertamenti operati già in primo grado consentono di affermare la responsabilità del ricorrente in relazione alle condotte ascritte [12].

Danno da disservizio

In altri casi, tali condotte possono essere riconducibili ad un manifesto disservizio, forma di danno che costituisce ipotesi di creazione giurisprudenziale relativa alla mancata o ridotta prestazione del servizio, ovvero nella cattiva qualità del servizio fornito all’Amministrazione, che determina una disutilità del servizio medesimo (a volte, esso esprime la carenza qualitativa sotto il profilo del rapporto costi di gestione/utilità, attiene alla causa del contratto che lega il soggetto agente all’Amministrazione danneggiata e al nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e controprestazione retributiva).

Note

[1] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° settembre 2011, n. 4896.

[2] Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4796.

[3] L’Amministrazione datrice di lavoro, nel dichiarare la decadenza dall’impiego, ex art. 127, comma 1, lett. d), del DPR n. 3/1957, può autonomamente accertare la falsità o l’invalidità insanabile dei documenti prodotti ai fini dell’assunzione solo nei limiti dei poteri di verifica che avrebbe dovuto esercitare in sede di procedura concorsuale, ossia quando i vizi siano immediatamente rilevabili sulla base di un controllo essenzialmente documentale, eventualmente integrato da richieste di informazioni agli enti che hanno formato l’atto, senza poter procedere a un riesame generale della validità di titoli di studio, titoli di servizio o contratti mai annullati nelle competenti sedi, Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2026, n. 2547; idem TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, 1° febbraio 2022, n. 29.

[4] Cass. civ., sez. Lavoro, 20 giugno 2024, n. 16994.

[5] Cfr. Corte Cost., sentenza n. 296/1990.

[6] Corte conti, sez. giur. Lombardia, 7 maggio 2024, n. 76; sentenze n. 263/2022 e n. 138/2023.

[7] Cfr. Corte conte, sez. giur. Lazio, sentenza n. 166/2026.

[8] Cfr., in tal senso, Corte conti, sez. giur. Lombardia, sentenze n. 263/2022 e n. 138/2023, nonché sez. App. Sicilia, sentenze n. 243/2012 e n. 469/2014; sez. I App., sentenza n. 527/2017; sez. II App., sentenza n. 568/2018; sez. giur. Toscana, sentenza n. 463/2021; sez. giur. Molise, sentenza n. 2 e n. 13/2023; sez. giur. Emilia-Romagna, sentenze n. 199/2022 e n. 19/2023.

[9] In presenza dello svolgimento di prestazioni routinarie e basiche che non richiedono titoli di elevata specializzazione (ad es. quelle meramente operative di un bidello) che sono svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile (per aver leso il diritto di altro aspirante all’incarico), a fronte di prestazioni materiali e meramente operative comunque rese, la PA (e la comunità amministrata: studenti, insegnanti, genitori, scuola) ha innegabilmente fruito di un vantaggio, ex art. 1, co.1-bis, della legge n.20 del 1994, pari almeno, e in via meramente prudenziale, del 50% della prestazione resa, Corte conti, sez. giur. Lombardia, 4 febbraio 2026, n. 31.

[10] Cfr. Corte conti, sez. giur. Toscana, 3 ottobre 2011, n. 363; sez. App. Sicilia, 4 maggio 2011, n. 127.

[11] Cfr. Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2009, n. 36502.

[12] TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 27 febbraio 2026, n. 540.

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