Indagini bancarie e unica partita IVA: contribuente deve collegare ogni movimento alla singola attività

29 Settembre 2026 - 14:20
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lentepubblica.it

Indagini bancarie e unica partita IVA: spetta al contribuente collegare ogni movimento alla singola attività. Il chiarimento arriva da una recente sentenza della Cassazione.


Avvocato e produttore di vino, ma una sola partita IVA per entrambe le attività. La Cassazione stabilisce a chi tocca spiegare da dove arrivano le somme sul conto

Svolgi due attività con la stessa partita IVA e l’Agenzia delle Entrate ti contesta una serie di movimenti bancari privi di giustificazione. Spetta a te dimostrare a quale delle due attività appartengano. Lo afferma la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 21095 del 22 giugno 2026, che ha annullato la decisione favorevole a un avvocato titolare anche di un’azienda agricola.

Un avvocato, un’azienda vinicola e una sola partita IVA

La vicenda ha origine da un verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Palermo il 31 ottobre 2013. Il contribuente risultava titolare di una sola partita IVA, utilizzata sia per lo studio legale sia per un’azienda agricola che produceva vino da tavola. Per l’anno d’imposta 2008 l’Agenzia delle Entrate gli aveva richiesto maggiori Irpef e IVA, basandosi sulle movimentazioni del conto rimaste prive di spiegazioni. Il Fisco le aveva attribuite interamente alla professione forense, dal momento che la contabilità agricola non lasciava emergere ricavi occulti legati alla vendita del vino.

Il contribuente aveva vinto sia in primo grado sia in appello. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva annullato l’avviso quasi per intero, perché l’atto non separava i redditi dell’avvocato da quelli dell’imprenditore agricolo, e aveva confermato soltanto la contestazione su 234 euro di costi non deducibili. In appello, con la sentenza n. 2675/2023, i giudici tributari siciliani avevano ritenuto che dovesse essere l’Ufficio a distinguere i redditi e che il contribuente potesse essere chiamato alla prova contraria solo in un secondo momento.

La presunzione sui conti correnti

Le norme che vengono in rilievo sono l’art. 32, comma 1, numero 2, del d.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e l’art. 51, comma 2, numero 2, del d.P.R. n. 633/1972 per l’IVA. Il Fisco può fondare la rettifica sulle risultanze dei conti, salvo che il titolare provi di averle già considerate nel reddito dichiarato o dimostri che sono estranee a operazioni imponibili. Si tratta di una presunzione legale relativa. Per l’Ufficio è sufficiente partire dai dati del conto corrente, mentre per il contribuente è necessario dimostrare che quei movimenti non nascondono redditi occulti e sfuggiti a tassazione.

Imprenditori e lavoratori autonomi

Il regime non è identico per tutti. Per l’imprenditore la presunzione riguarda versamenti e prelevamenti, letti come ricavi o come utili reinvestiti nell’acquisto di beni e servizi per l’attività. Oggi la norma considera rilevanti i prelievi non risultanti dalle scritture contabili oltre 1.000 euro al giorno e comunque oltre 5.000 al mese, se il contribuente non ne indica il beneficiario.

Per i lavoratori autonomi vale invece solo la regola sui versamenti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha giudicato irragionevole e contrario alla capacità contributiva presumere che i prelievi senza giustificazione siano stati reinvestiti nell’attività professionale e abbiano generato reddito.

Perché la Cassazione ribalta la decisione

Con un solo motivo l’Agenzia ha denunciato l’inversione dell’onere della prova e la Suprema Corte le ha dato ragione. Il punto centrale è il principio di vicinanza della prova, collegato all’art. 2697 c.c. e già affermato dalla Cassazione con la decisione n. 26014 del 4 ottobre 2024. Deve dimostrare un fatto chi è in condizione di conoscerlo, direttamente o indirettamente. Nel caso deciso, la persona che poteva ricostruire la provenienza delle somme era il titolare del conto e non l’Ufficio. Secondo la Corte, la scelta di usare la stessa partita IVA per entrambe le attività rende ancora più evidente l’onere del contribuente. Toccava a lui indicare in modo analitico e dettagliato a quale attività andasse riferita ciascuna operazione contestata e fornire la prova contraria richiesta dalla giurisprudenza.

Una prova generica non basta

La giustificazione deve essere specifica per ogni versamento e mostrare che la singola operazione è estranea a fatti imponibili. Lo ribadisce l’ordinanza richiamando, tra gli altri precedenti, la pronuncia n. 2928/2024. Nel caso dell’imprenditore, si aggiunge l’indicazione del beneficiario delle somme prelevate, insieme alla prova che quelle somme sono già entrate nella base imponibile o non hanno a che fare con la produzione del reddito. Anche il giudice tributario ha un obbligo preciso, in quanto deve valutare con rigore il valore probatorio di ciascun elemento offerto e spiegarne l’esito in sentenza.

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