Iperammortamento 2026, le prime FAQ di Mimit e GSE

22 Giugno 2026 - 17:49
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Iperammortamento 2026, le prime FAQ di Mimit e GSE

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Iperammortamento 2026, le prime FAQ di Mimit e GSE



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In occasione di un evento organizzato da Confindustria il MIMIT e il GSE hanno fornito delle prime risposte a domande frequenti in relazione alla recente operatività del portale per la presentazione delle domande per accedere all’iperammortamento 2026-2028. Focus su procedura, beni agevolati e cumulo.

Pubblicato il 22 giu 2026



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Durante un evento organizzato da Confindustria il 22 giugno 2026, Marco Calabrò, Capo del Dipartimento per le Politiche per le Imprese presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Alessandro Angelini, Responsabile della funzione Transizione 5.0 (e iperammortamento) presso il GSE e Carmelo Fallone, Senior Expert della funzione Affari Regolatori del GSE, hanno fornito alcune prime risposte a domande frequenti riguardanti la recente operatività del portale per la presentazione delle domande di accesso all’iperammortamento 2026-2028.

Nell’occasione è stato comunicato che dal 12 giugno 2026, data di apertura della piattaforma, sono state presentate a oggi, 22 giugno 2026, oltre 3.000 comunicazioni preventive (e ce ne sono circa 1.000 ulteriori in fase di bozza). Questo volume di domande corrisponde a oltre 1,1 miliardi di euro di potenziali investimenti prenotati.

Il MIMIT ha confermato che sarà pubblicata a breve una circolare “omnibus” che raccoglierà tutti i chiarimenti interpretativi forniti negli anni passati, integrandoli con le novità del nuovo iperammortamento.

In attesa di questa circolare, ecco un elenco dettagliato delle risposte fornite durante l’incontro riguardante il piano nuovo Iperammortamento, organizzate per argomento.

Procedure e funzionamento della Piattaforma

  • Quali sono i tempi per l’apertura delle altre funzionalità della piattaforma (comunicazioni di conferma e completamento)?
    • Le funzionalità saranno attivate a breve, mettendo tutte le imprese in condizione di procedere con le fasi successive previste dal decreto.
  • Il termine di 60 giorni per la conferma dell’investimento (20%) decorre dall’attivazione del sito?
    • No. Calabrò ha sottolineato che i 60 giorni lavorativi decorrono dall’esito positivo della comunicazione preventiva, termine previsto dalla normativa e non modificabile. Tuttavia, poiché la funzionalità è in fase di rilascio, non dovrebbero esserci problemi per le imprese che hanno iniziato a caricare le comunicazioni ex ante.
  • È possibile rettificare le comunicazioni già inviate in caso di errori?
    • La piattaforma ha implementato logiche di controllo più robuste (es. su codici fiscali e codici ATECO). È possibile apportare variazioni da una fase comunicativa all’altra e c’è flessibilità nel completare singoli beni all’interno di un progetto più ampio, purché il valore totale della spesa non aumenti rispetto a quanto stabilito nel decreto attuativo.
  • Che cosa succede se una comunicazione preventiva riguarda più beni?
    • In presenza di una comunicazione preventiva che riguarda più beni, il sistema consente di gestire l’investimento in modo flessibile attraverso l’assegnazione di sottocodici parlanti per ogni singolo asset o gruppo di asset. Nonostante la comunicazione preventiva e la successiva conferma del pagamento del 20% siano uniche per l’intero progetto, l’impresa ha la possibilità di inviare più comunicazioni di completamento separate per i singoli beni man mano che questi vengono ultimati e interconnessi. Questa struttura permette di suddividere la fruizione dei benefici fiscali su diverse annualità, a seconda di quando ogni specifico bene entra effettivamente in funzione.
  • E cosa succede nel caso di beni complessi?
    • Nel caso particolare di un bene complesso, ogni singolo componente viene censito con un proprio codice univoco e i relativi costi di acquisizione confluiscono nel montante complessivo al momento della comunicazione di completamento finale. In questo caso il completamento avverrà quando sarà completato l’ultimo investimento.
  • C’è certezza di beneficiare dell’agevolazione o esiste un rischio di esaurimento fondi?
    • A differenza del precedente piano Transizione 5.0, non c’è un “montante” a scalare in fase di prenotazione. I dati servono al Ministero e al MEF per il monitoraggio. I 9,8 miliardi di euro a disposizione dell’incentivo sono una stima del tiraggio della misura.
  • Quali dati catastali vanno indicati se l’impresa lavora su più sedi o cantieri?
    • Per beni mobili o imprese che operano in più luoghi (es. imprese edili), si deve fare riferimento alla sede legale. Sarà poi compito della perizia tecnica e del fascicolo aziendale documentare l’effettiva allocazione e gli spostamenti dei beni.

Beni agevolabili (Software, Hardware e Revamping)

  • I software per piattaforme PLC, Scada e HMI sono ammissibili?
  • Gli ERP sono agevolabili?
    • Sì, ma limitatamente ai moduli legati alla produzione. Restano esclusi i moduli amministrativi o gestionali non produttivi.
  • Cosa si intende per “revamping” e come viene agevolato?
    • Il revamping consiste nell’ammodernamento di un macchinario esistente per fargli acquisire i requisiti “4.0” (5+2 requisiti). L’investimento è ammissibile se rende interconnesso e integrato un bene che prima non lo era; la documentazione deve dimostrare lo stato del bene prima e dopo l’intervento.
  • I sistemi di climatizzazione e controllo ambientale sono agevolabili?
    • Sì, se sono funzionali al processo produttivo (es. nel settore tessile o ospedaliero) e non sono richiesti specifici vincoli di risparmio energetico.
  • Le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sono incluse?
    • Sì, in continuità con quanto già chiarito per le versioni precedenti del piano.
  • Quali sono i requisiti per le infrastrutture IT e OT (Allegato 4, Gruppo 4)?
    • Devono essere interconnesse ai sistemi informativi aziendali e destinate all’esecuzione di software avanzati (AI, cybersecurity, ecc.) o al supporto di altri beni agevolati. Per questi sistemi i requisiti di interconnessione sono considerati “più leggeri” rispetto ai classici 5+2 del primo gruppo.

Investimenti in Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)

  • Qual è la data di conclusione dell’investimento per le FER?
    • Coincide con la data di fine lavori.
  • Esiste ancora l’obbligo di allaccio alla rete entro 12 mesi dalla fine lavori?
    • No, questo obbligo previsto nel precedente piano 2024-25 non è presente nella nuova disciplina.
  • Quali moduli fotovoltaici sono ammessi?
    • Solo quelli iscritti alle lettere b) e c) del registro ENEA (efficienza della cella rispettivamente del 23,5% e 24% o bifacciali), che devono essere prodotti nell’Unione Europea. Sono esclusi i moduli del registro A (solo assemblati in Europa).
  • Si può acquistare un sistema di stoccaggio separatamente?
    • No, gli impianti di stoccaggio devono essere ausiliari a un nuovo gruppo di generazione acquistato contestualmente.

Cumulo, perizie e documentazione

  • Come si calcola il costo agevolabile in caso di cumulo con altre sovvenzioni?
    • Il costo va indicato anche nel portale al netto di altre agevolazioni ricevute. Nella circolare di prossima emanazione il MIMIT pubblicherà una serie di esempi specifici per alcuni incentivi, come ad esempio la Nuova Sabatini.
  • È possibile recuperare le spese per la perizia e la certificazione contabile?
    • No, in questa edizione del piano non è previsto il rimborso di tali spese.
  • Chi può firmare le perizie per le FER?
    • Ingegneri e periti iscritti agli albi. Le ESCo non possono firmare in quanto tali, a meno che il firmatario non sia un professionista abilitato (ingegnere o perito).
  • Si può fare un’unica perizia per più beni?
    • Sì, è possibile aggregare più beni in un unico documento, purché siano dettagliate le caratteristiche e l’interconnessione di ciascuno.
  • Un perito dipendente di una società può usare la polizza RC della stessa?
    • Sì, se la polizza della società copre esplicitamente l’attività del tecnico che sottoscrive la perizia.
  • Quando deve essere completata l’interconnessione?
    • L’interconnessione deve avvenire prima della perizia. L’ordine cronologico è: completamento, interconnessione, perizia.
  • Qual è il termine ultimo per la comunicazione di completamento?
    • Il 15 novembre 2028.

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