Italia, Grecia e Tunisia: un “Patto del Mediterraneo centrale” per facilitare la cooperazione tra gli Stati

05 Ottobre 2026 - 15:25
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Italia, Grecia e Tunisia: un “Patto del Mediterraneo centrale” per facilitare la cooperazione tra gli Stati

Gettiamo uno sguardo sui recenti sviluppi intervenuti nel quadro delle Nazioni Unite e, più in generale, per quanto concerne l'evoluzione della disciplina degli spazi marittimi nel Mediterraneo e ci soffermeremo sull'ipotesi di una maggior cooperazione tra Italia, Grecia e Tunisia in materia di delimitazione delle rispettive arre di competenze marittime e di gestione delle risorse marine ed energetiche.

Tale prospettiva, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere inquadrata non tanto nella semplice logica di un “ridisegno dei confini marittimi”, quanto in quella, più ampia, della progressiva armonizzazione dei rispettivi regimi giuridici, economici e ambientali applicabili agli spazi marittimi nei quali gli interessi dei tre Stati potrebbero venire a contatto o sovrapporsi.

Naturalmente, il riferimento giuridico fondamentale è rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), la quale distingue chiaramente tra zona economica esclusiva (ZEE) e piattaforma continentale, attribuendo a ciascuna di esse un autonomo regime giuridico che noi, succintamente, richiamiamo:

1. Zona economica esclusiva

Ai sensi della Parte V^ dell'UNCLOS, la ZEE costituisce una zona situata oltre e adiacente al mare territoriale, nella quale lo Stato costiero esercita specifici diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, viventi e non viventi, delle acque sovrastanti il fondale, del fondale stesso e del relativo sottosuolo. Lo Stato costiero dispone, inoltre, di specifiche competenze in materia di produzione di energia derivante dalle acque, dalle correnti e dai venti.

La ZEE può estendersi sino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, salvo che tale estensione incontri le pretese marittime di Stati con coste opposte o adiacenti.

In tali circostanze, l'articolo 74 dell'UNCLOS stabilisce che la delimitazione debba essere effettuata mediante accordo tra gli Stati interessati, sulla base del diritto internazionale e al fine di raggiungere una soluzione equa. La Convenzione incoraggia inoltre, in attesa dell'accordo definitivo, l'adozione di intese provvisorie di carattere pratico, senza pregiudicare la futura delimitazione.

2. Piattaforma continentale

La piattaforma continentale costituisce, invece, una categoria giuridica distinta dalla ZEE. Essa riguarda il fondale marino e il relativo sottosuolo e attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle relative risorse naturali.

La sua disciplina presenta caratteristiche differenti rispetto alla ZEE e, in determinate circostanze, il diritto internazionale consente alla piattaforma continentale di estendersi oltre le 200 miglia nautiche.

Anche per la piattaforma continentale, qualora vi siano coste opposte o adiacenti di Stati diversi, l'articolo 83 dell'UNCLOS richiede che la delimitazione sia definita mediante accordo, sulla base del diritto internazionale e nell'obiettivo di conseguire una soluzione equa. L'UNCLOS riconosce inoltre espressamente la rilevanza degli accordi di delimitazione già in vigore tra gli Stati interessati.

Ne deriverebbe un elemento particolarmente significativo per il caso in esame: la delimitazione della ZEE e quella della piattaforma continentale non devono essere automaticamente considerate come un'unica operazione giuridica, anche quando nella prassi le rispettive linee possano coincidere o essere utilizzate come riferimento reciproco.

Sappiamo dell’esistenza di un quadro convenzionale preesistente tra Italia, Grecia e Tunisia e che un’eventuale costruzione di un'intesa trilaterale dovrebbe iniziare da una compiuta ricognizione degli accordi bilaterali esistenti che richiamiamo:

Italia-Grecia

Italia e Grecia dispongono di una disciplina convenzionale risalente a maggio 1977 con la quale i due Stati conclusero un accordo relativo alla delimitazione delle rispettive aree di piattaforma continentale, entrato in vigore nel novembre 1980; successivamente, il 9 giugno 2020, Italia e Grecia hanno sottoscritto ad Atene, l'Accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, entrato in vigore l'8 novembre 2021 e registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite nel dicembre 2021.

Italia-Tunisia

Anche nei rapporti tra Italia e Tunisia esiste una disciplina convenzionale consolidata; infatti, nell’agosto 1971 venne sottoscritto l'accordo relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, entrato in vigore il 6 dicembre 1978. L'accordo è tuttora riportato dalle Nazioni Unite tra gli strumenti bilaterali di delimitazione marittima vigenti tra Italia e Tunisia.

Un elemento di novità, inoltre, deriva dal completamento del procedimento italiano di istituzione della ZEE avvenuto con legge 14 giugno 2021, n. 91, che prevede l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale; inoltre, il successivo D.P.R. 26 settembre 2025, n.193 ha istituito una ZEE comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, il cui regolamento di attuazione è entrato in vigore nel gennaio di quest’anno.

Alla luce del quadro sopra delineato, l'eventuale iniziativa tra Italia-Grecia-Tunisia potrebbe essere concepita non necessariamente come un unico nuovo trattato destinato a sostituire le precedenti delimitazioni bilaterali, bensì come un quadro trilaterale di coordinamento e cooperazione, volto a garantire coerenza tra gli strumenti già vigenti e le nuove esigenze derivanti dalla progressiva estensione delle competenze degli Stati costieri. In tale prospettiva, il primo obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare la continuità e la compatibilità delle delimitazioni già concordate, evitando che l'introduzione di nuove ZEE produca incertezze interpretative o sovrapposizioni rispetto alle linee convenzionali già stabilite.

Lo strumento trilaterale, qualora compiutamente definito, potrebbe facilitare la disciplina nei seguenti settori:

a) coordinamento delle delimitazioni marittime
raccordo tecnico e giuridico delle linee già definite attraverso gli accordi bilaterali, con particolare attenzione ai punti di incontro e alle eventuali aree nelle quali le rispettive proiezioni marittime possano sovrapporsi;

b) risorse energetiche offshore
coordinamento delle attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di gas e petrolio e definizione di procedure di consultazione qualora eventuali risorse naturali si estendano attraverso aree prossime alle linee di delimitazione;

c) energia rinnovabile offshore
cooperazione nella pianificazione e nell'eventuale realizzazione di impianti eolici offshore e di altre infrastrutture energetiche marine, tenendo conto della compatibilità con le competenze degli Stati interessati;

d) risorse biologiche e pesca
coordinamento della gestione delle risorse ittiche, della conservazione degli ecosistemi marini e della prevenzione dello sfruttamento non sostenibile delle risorse viventi;

e) protezione dell'ambiente marino
istituzione di meccanismi comuni per il monitoraggio dell'ambiente marino, la prevenzione dell'inquinamento e la risposta coordinata agli incidenti suscettibili di produrre effetti transfrontalieri;

f) infrastrutture sottomarine
coordinamento in materia di cavi elettrici e telecomunicazioni, condotte, interconnessioni energetiche e altre infrastrutture strategiche collocate sul fondale o attraversanti le rispettive aree marittime;

g) ricerca scientifica marina
promozione di programmi comuni di ricerca oceanografica, cartografia dei fondali, monitoraggio ambientale e sviluppo delle conoscenze scientifiche relative alle risorse marine.

Nella nostra rapida disamina, ci fermeremo qui, lasciando l’individuazione della possibile architettura giuridico-diplomatica ai pertinenti settori delle istituzioni dello Stato, senza però nascondere la fascinazione che esercita il possibile “Patto del Mediterraneo Centrale” che richiederebbe una nuova architettura di cooperazione marittima.

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