La legge sulla valorizzazione della risorsa mare nasconde un regalo alle compagnie petrolifere

A una più attenta lettura, la legge 7 maggio 2026, n. 70 - Valorizzazione della risorsa mare, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 maggio, contiene molte “sorprese” forse non valutate troppo attentamente dai parlamentari, anche dell’opposizione.
Abbiamo già scritto della denuncia di Sea Shepherd Italia sul fatto che l’articolo 33 della legge fortemente voluta dal ministero per la Protezione civile e le politiche del mare di Nello Musumeci apre le porte della gestione delle aree marine protette ai pescatori sportivi, ma l’articolo 28 è un vero e proprio regalo a ENI e alle altre grandi e piccole multinazionali petrolifere che hanno trivellato il mare italiano. In particolare, il regalo - fatto a imprese che stanno facendo guadagni record e che continuano a vanificare la lotta al cambiamento climatico – riguarda la non dismissione delle piattaforme più vecchie, probabilmente quelle che hanno inquinato di più e che più avrebbero bisogno di interventi di bonifica dei fondali, e che invece – verrebbe dire sulla parola e su una immeritata “fiducia”, vengono promosse tout court a ecosistemi marini di interesse conservazionistico.
L’involuto linguaggio burocratico non aiuta, ma alla fine il regalo alle compagnie dell’Oil&Gas, che non dovranno smantellare le loro vetuste piattaforme, senza nemmeno un qualche risarcimento previsto e anzi diventando una sorta di ingegneri ambientali marini, è evidente.
Infatti, all’Articolo 28 Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse, si legge: «1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «e del turismo,» sono inserite le seguenti: “sentito il Ministro dell'università e della ricerca,”; b) dopo le parole: “sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali» sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'università e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale”».
Insomma, più vecchia è la piattaforma abbandonata in mare dalle compagnie degli idrocarburi, più elevata è la garanzia che potranno lasciarla dove è senza spendere un centesimo per una qualche dismissione.
L'Elenco delle piattaforme marine dell’ Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse/Ministero Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (UNMIG/MASE), aggiornato al 31 dicembre 2025 con pubblicazione del 12 febbraio 2026 riporta che in Italia risultano 137 strutture marine nell’elenco delle piattaforme marine e strutture assimilabili.
Nel documento UNMIG sulle piattaforme in dismissione mineraria, l’elenco aggiornato al 30 giugno 2025 include le seguenti strutture indicate come in attesa di decommissioning o con progetto di rimozione presentato: ADA 2, ADA 3, ADA 4, ARMIDA 1, AZALEA A, FABRIZIA 1, JOLE 1, PORTO CORSINI 73, REGINA 1, VIVIANA 1.
In generale, le piattaforme offshore sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che hanno avuto quindi, un parere positivo da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS (contenuto nel successivo decreto ministeriale) sono sottoposte a delle prescrizioni contenute nel parere. Tra le diverse prescrizioni c'è anche quella relativa al monitoraggio ambientale che prevede che 5 anni prima della dismissione della piattaforma, il proponente debba fare una serie di indagini ambientali sulla matrice acqua, sulla matrice sedimento, sulla matrice biota oltre che indagini legate alla ecotossicologia. Le piattaforme che invece non sono state sottoposte a VIA perché la loro costruzione è antecedente all'entrata in vigore delle norme legate alla procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, non sono sottoposte ad alcun tipo di monitoraggio a meno che non scaricano in mare le acque di strato prodotte durante l'attività di estrazione degli idrocarburi. In quel caso per essere autorizzati allo scarico in mare delle acque di strato, devono produrre un monitoraggio ambientale almeno annuale, secondo le “Linee Guida per il monitoraggio degli effetti dello scarico in mare delle acque di produzione derivanti dall'estrazione di idrocarburi” pubblicate nel luglio 2021 dall’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). Le piattaforme sottoposte a questo tipo di monitoraggio sono poco più del 20% del totale delle piattaforme offshore presenti in Italia.
Le piattaforme soggette a dismissione (decommissioning), normativamente sono soggette al D.M. 15 febbraio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha approvato le “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”.
Le linee guida riportano all'art. 14 comma 2:
«Il progetto di rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione, predisposto secondo i contenuti di cui all’allegato 3 delle presenti Linee guida, è trasmesso dalla società titolare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla richiesta di valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corredata dagli elementi informativi di cui al decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante «Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104», al fine di verificare la necessità di sottoporre il progetto alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di procedura di VIA, a norma degli articoli 19, 23 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a nessuna procedura».
Ad oggi nessuna procedura di valutazione preliminare ha avuto esito negativo e quindi il progetto è stato sottoposto ad assoggettabilità a VIA oppure direttamente a VIA, bensì tutte le istanze hanno avuto esito positivo ovvero il progetto di dismissione non è stato soggetto ad alcuna altra procedura.
Le istanze sottoposte a valutazione preliminare non vanno presso la Commissione VIA/VAS bensì sono valutate direttamente dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente. Gli esiti delle valutazioni preliminari non prevedono prescrizioni perché queste non sono previste dal testo unico ambientale (D.lgs. 152/2006, art. 6 comma 9). Le condizioni ambientali sono inserite solo dalla Commissione VIA/VAS all'interno dei loro pareri.
In sintesi, per le piattaforme soggette a dismissione mineraria — realizzate oltre 50–60 anni fa e mai sottoposte a monitoraggio ambientale durante il loro esercizio — il progetto di rimozione è stato sottoposto al MASE mediante una semplice valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il contrasto con la Direttiva europea Nature Restoration Law (alla quale il governo Meloni si è opposto) è più che evidente. Non male per un Partito, Fratelli d’Italia, che 10 anni fa votò sì al referendum che voleva fermare le trivelle e che criticava duramente il governo Renzi colpevole di voler favorire le grandi lobby petrolifere.
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