Le rassicurazioni che dà il diritto penale “fast fashion” durano poco e non tutelano

01 Agosto 2026 - 14:15
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Giovanni Fiandaca ha descritto nei giorni scorsi, su queste colonne, i contorni di un diritto penale ridotto a “spot elettorale”: fattispecie incriminatrici che servono al consenso di un istante più che alla tutela di un bene. C’è ormai un modo di fare – e di applicare – le leggi penali che somiglia da vicino a un modo di vestirsi: la norma nasce in fretta, sull’onda di ciò che accade, dura una stagione e poi si ripone nell’armadio degli indefiniti e spesso dimenticati testi legislativi. Si potrebbe parlare, con una formula presa in prestito dalla moda, di “diritto penale fast fashion”: un capo pensato non per durare, ma per essere indossato subito, e per mostrarsi più che per una effettiva utilità. L’idea è antica quanto il proverbio che rovescia. Si diceva che l’abito fa il monaco; qui l’abito non fa più il monaco: fa il meme e si limita a segnalare chi lo porta. E’ la politica criminale camaleontica dell’ipercomunicazione, che muta colore al mutare dell’allarme e affida alla norma il compito di un messaggio. La fattispecie penale perde, poco a poco, la propria funzione tipica di tutela e si fa simbolo: serve a mostrare un’appartenenza e a rassicurare, rispondendo a una domanda di sicurezza che la percezione, più della realtà, rende pressante. Ma la rassicurazione che offre è appunto quella di un capo di stagione: convince finché è nuovo, poi si logora. Che una veste simile si venda con tanta facilità non è casuale né sorprendente. Vi opera la componente vendicativo-ritorsiva che da sempre accompagna la pena: il bisogno di opporre al torto un altro torto e di dare all’allarme un volto su cui posarsi. La norma di stagione asseconda quel bisogno. Ma la richiesta che la muove – un responsabile a tutti i costi, e subito – non si esaurisce nel primo passaggio, quando la legge si scrive: torna a premere nel secondo, quando la legge si applica, assumendo la veste giudiziaria. Nel primo momento, quello della norma, il ciclo si è fatto rapido: tende a nascere sull’onda dell’evento e a esaurirsi con l’attenzione che l’ha generata; la decretazione d’urgenza ne asseconda i ritmi. A rimetterci sono le qualità meno appariscenti e più preziose del diritto penale: la tassatività e la determinatezza, la coerenza del sistema, la capacità del precetto di orientare davvero i comportamenti. Il prodotto di questa sartoria frettolosa è un reato senza confini certi, cucito a maglie larghe perché possa adattarsi a ciò che ancora non si conosce. La moda veloce produce l’usa e getta; la legalità, per sua natura, è una moda fatta di tempi lunghi, e l’intervallo lungo del dialogo e della ponderazione mal si concilia con il ritmo breve dell’attenzione. Nel secondo tempo, quello del processo, il capo non si cuce: si indossa. Davanti a un evento avverso o a un disastro si reclama un responsabile e la ricerca muove spesso dall’alto, prima ancora che dalla regola che si sarebbe dovuta osservare. Prende corpo, così, la figura del vertice onnisciente, dal quale si pretende che tutto sapesse, tutto prevedesse, tutto potesse impedire.

Con il senno del poi, e sotto l’ampiezza del dovere di diligenza, una condotta che si sarebbe potuta tenere meglio si rintraccia quasi sempre: e il reato dai confini incerti si lascia allora ritagliare sulla misura dell’evento. E’ il rischio affiorato ad esempio nel caso di Viareggio, allorquando per raggiungere il vertice della capogruppo si è mutato il titolo dell’addebito, dall’omissione alla scelta, e a Genova, nel processo per il ponte Morandi, dove alla condanna di molti garanti ha fatto da contrappunto l’assoluzione di quasi altrettanti: come se la selezione di chi dovesse rispondere, che dovrebbe precedere il giudizio, vi fosse in parte confluita. A ogni evento pare dover corrispondere un colpevole necessario e l’unica incertezza riguarda su chi ricadrà. I due tempi si tengono e si alimentano a vicenda: la domanda di pena genera norme dai contorni vaghi e imputazioni di forte risonanza e la risonanza rilancia la domanda. Il conto, però, non si salda in vetrina: la ricerca del garante produce più prudenza difensiva che prevenzione e agli eventi avversi – che nascono quasi sempre dal concorso di più cause – si aggiunge il rischio di una responsabilità costruita sulla posizione più che sulla colpa, sull’altezza del ruolo più che su ciò che, da quell’altezza, si poteva davvero vedere. La comunicazione fast fashion può conquistare il consenso immediato, ma difficilmente riesce a sostituire la politica criminale: può cambiare abito a ogni occasione; il diritto penale no. Perché di una norma pensata solo per essere esibita resta poco: un capo dismesso e i princìpi di garanzia lasciati per strada.

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