Legge elettorale, ecco l'emendamento sulle preferenze. FI e Lega non lo firmano

13 Luglio 2026 - 15:25
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Capolista bloccato e, a seguire, la possibilità di mettere fino a tre preferenze. E’ quanto prevede l’emendamento di Fratelli d'Italia, Noi moderati e l'Unione di centro per aggiungere le preferenze nello Stabilicum. Nel testo, che non è stato sottoscritto dagli altri alleati di goveno Lega e Forza Italia, si legge che “ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità". "Ogni elettore - prosegue l'emendamento - può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista". Ed è così che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prova a inserire nel testo dello Stabilicum la possibilità di far scegliere all'elettorato i propri rappresentanti politici dopo i dissidi interni nella maggioranza.

Come si voterebbe sulla scheda elettorale

Secondo il testo dell'emendamento presentato da FdI, Nm e Udc, "il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell’ordine di lista”. Nel testo si legge quindi che “il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. Nella successione dei candidati delle liste nei collegi plurinominali, il candidato che segue immediatamente il capolista può essere dello stesso genere del capolista medesimo. A pena di inammissibilità, i candidati, a partire dal candidato che segue immediatamente il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere”. “Nessun candidato - prosegue - può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità”. “Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale - viene precisato - a eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell’ordine di lista”.

Nell’emendamento si specifica inoltre che “se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa; se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso; il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l’elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda; se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista; se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato”. Infine, nel testo si chiarisce che “il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale”.

Quali sono le principali novità dello Stabilicum

Rispetto al Rosatellum, il nuovo disegno di legge elettorale prevede l'eliminazione dei collegi uninominali a vantaggio di un sistema interamente proporzionale - a eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige - con un premio di maggioranza che spetterebbe alla coalizione che non solo prenda il maggior numero di voti, ma che sia in grado di superare il 42 per cento in tutti e due i rami del Parlamento. Se nessuno degli schieramenti riuscirà a superare questa soglia, i seggi saranno ripartiti secondo il sistema proporzionale. Il premio consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori (a esclusione dei seggi esteri). Il numero dei seggi riservati agli italiani residenti all'estero resta invariato: saranno otto alla Camera e quattro al Senato. Come invariate rimangono le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum: saranno ammesse le liste che supereranno il tre per cento, mentre le coalizioni dovranno oltrepassare il 10 per cento a livello nazionale.

Un'altra novità dello Stabilicum prevedrebbe l'esenzione dalla raccolta firme per presentare le liste a quelle forze politiche che a dicembre 2025 avevano un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento. Questo emendamento obbligherebbe a raccogliere le firme, tra i partiti ora nelle due Camere, soltanto a +Europa e a Futuro nazionale. Inoltre i partiti di governo hanno presentato un emendamento per permettere ai cittadini che studiano o lavorano in un comune diverso da quello di residenza di votare anche alle elezioni politiche, ai referendum e alle europee lanciando una sfida al campo largo che da tempo si batteva per chiedere il voto per i fuorisede. L'emendamento prevederebbe l'istituzione presso l’ufficio elettorale di ciascun comune dell’elenco degli elettori fuori sede che sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio. “Entro 30 giorni - prosegue il testo - dal trasferimento in un comune diverso dal comune di residenza e/o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno nove mesi, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti” possono chiedere l’iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede. La proposta emendativa prevede che la domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede sia presentata personalmente, o mediante l’utilizzo di strumenti telematici, al comune di temporaneo domicilio e sia corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Il testo prevede poi che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisca dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell’elettore del diritto di elettorato attivo. L’ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l’elettore fuori sede che quest’ultimo eserciterà il voto in altro comune.

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