Mario Roggero e la legittima difesa, cosa prevede la legge
Matteo Salvini difende Mario Roggero e spinge per la concessione della grazia nei confronti del 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria a Grinzane Cavour (in provincia di Cuneo) il 28 aprile 2021. Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha fatto visita al gioielliere al carcere di Bollate e all’uscita dal penitenziario, davanti ai giornalisti, ha parlato della recente riforma dell’articolo 52 del codice penale, che risale al 18 maggio 2019, quando al governo c’era la coalizione giallo-verde formata da Lega e Movimento Cinque Stelle.
“Abbiamo approvato una legge sulla legittima difesa che ha evitato questa sofferenza, processo e carcere, a tanti italiani. I giudici hanno ritenuto che si parlasse di altro e lavoreremo per estendere ancora di più il concetto e il perimetro della legittima intesa“, ha detto Salvini.
La legge a cui ha fatto riferimento è stata varata sotto l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte e in cui il leader della Lega – promotore della riforma – rivestiva il ruolo di ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio.
Cosa dice l’art. 52 del codice penale sulla legittima difesa
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
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