Multe da autovelox: nuove regole, limiti e controlli su strade urbane ed extraurbane

21 Giugno 2026 - 14:41
0
Multe da autovelox: nuove regole, limiti e controlli su strade urbane ed extraurbane

Il quadro cambia ancora e questa volta la novità non riguarda dove può essere collocato un autovelox, ma quali caratteristiche tecniche deve avere per produrre accertamenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti approvato il decreto che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura iniziale e periodica degli apparecchi per la rilevazione della velocità delle auto.

Per anni l’Italia ha vissuto una situazione paradossale. Gli autovelox erano diffusi, le multe arrivavano regolarmente mentre molti dispositivi risultavano approvati con provvedimenti ministeriale senza una vera omologazione in senso tecnico-metrologico. Da qui è nata una frattura che ha alimentato contenziosi e interpretazioni contrastanti. Il decreto 2026 affronta così la parte tecnica relativa a omologazione, taratura e verifiche.

Cosa cambia con i decreti del 2024 e del 2026

Il decreto dell’11 aprile 2024 punta a evitare che gli autovelox vengano installati in modo disordinato lungo le strade italiane. I Comuni non possono più muoversi come se ogni tratto stradale fosse una propria isola autonoma. Le postazioni sulle strade diverse dalle autostrade devono rientrare in una pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza provinciale permanente.

Il decreto si applica alle postazioni di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni dell’articolo 142 del Codice della Strada. Non riguarda invece i controlli presidiati con contestazione immediata, quelle situazioni in cui la pattuglia ferma subito il conducente e contesta l’infrazione. Per gli automobilisti significa che molte postazioni già installate dovrebbero essere state valutate, confermate, ricollocate o rimosse secondo i nuovi criteri.

La firma del decreto autovelox del 9 giugno 2026 interviene sul punto che il decreto 2024 aveva lasciato irrisolto: l’omologazione. Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nuovo provvedimento definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura iniziale e periodica dei dispositivi per assicurare affidabilità della misura e tracciabilità delle operazioni.

La taratura periodica diventa un requisito centrale. Un dispositivo non può essere lasciato in funzione per anni senza controlli tecnici. Il nuovo decreto mira proprio a evitare che ogni verbale si trasformi in un pretesto per la presentazione di un ricorso davanti al giudice di pace o al prefetto sulla validità dell’apparecchio.

Il decreto 2026 non cancella comunque il contenzioso precedente. Le multe già impugnate, i verbali emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove regole tecniche e le questioni sugli apparecchi approvati ma non formalmente omologati restano motivi di contezioso.

Approvazione e omologazione non sono sinonimi

Nel diritto amministrativo e nella metrologia approvazione e omologazione non sono sinonimi. L’approvazione è il riconoscimento ministeriale di un determinato dispositivo o modello. L’omologazione comporta una verifica più strutturata dei requisiti tecnici e della conformità dello strumento alla funzione di misura.

Da questa distinzione sono nati molti ricorsi. Alcune pronunce hanno sostenuto che la semplice approvazione non bastasse per rendere valido l’accertamento della velocità, perché l’articolo 142 fa riferimento ad apparecchiature debitamente omologate. Altre decisioni hanno ridimensionato la frattura e valorizzato approvazione, taratura e controlli periodici.

Il decreto 2026 prova a riportare ordine. I dispositivi destinati all’accertamento automatico devono rispettare verifiche e tarature. Per i dispositivi già installati è previsto un regime transitorio con percorsi differenziati a seconda delle caratteristiche e della documentazione disponibile. Di conseguenza nei nuovi verbali diventa più importante verificare che l’apparecchio sia identificato, tarato, conforme e impiegato secondo le regole.

Dove possono essere installati gli autovelox sulle strade urbane

In ambito urbano le nuove regole distinguono tra tipologie di strada. Non tutte le vie di città possono ospitare controlli automatici della velocità. La logica del decreto è impedire che l’autovelox venga usato in modo indiscriminato su strade con limiti molto bassi o in contesti dove sarebbero più adatti interventi fisici di moderazione del traffico.

Sulle strade urbane di scorrimento le postazioni possono essere utilizzate rispettando distanze minime, visibilità e criteri di collocazione. La distanza tra il segnale che impone il limite e la postazione deve essere almeno di 200 metri. Sulle altre strade urbane la distanza minima scende a 75 metri.

Tra dispositivi consecutivi il decreto stabilisce distanze minime per evitare un effetto trappola o una sequenza troppo ravvicinata di controlli. Per le postazioni mobili, sulle strade urbane di scorrimento la distanza minima tra due dispositivi deve essere di almeno 1.000 metri. Sulle strade urbane di quartiere e locali si scende a 500 metri. Per le postazioni fisse in ambito urbano la distanza minima tra dispositivi di rilevamento puntuale è almeno pari a 500 metri. In generale gli autovelox non devono essere collocati dove il limite è artificiosamente basso rispetto alla tipologia della strada, salvo casi specifici motivati.

Gli autovelox nelle strade extraurbane

Sulle strade extraurbane tra il segnale del limite di velocità e il dispositivo deve intercorrere almeno un chilometro. Questa distanza serve a evitare che l’automobilista incontri un limite e pochi metri dopo venga fotografato senza un margine reale di adeguamento.

Anche la distanza tra due dispositivi cambia in base al tipo di strada. Sulle autostrade deve essere di almeno 4 chilometri. Sulle strade extraurbane principali deve essere di almeno 3 chilometri. Sulle extraurbane secondarie, sulle extraurbane locali e sulle ciclopedonali extraurbane si applica la distanza minima di 1 chilometro.

C’è poi la regola sul limite minimo coerente con la strada. In linea generale, non si possono utilizzare postazioni dove il limite imposto è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto dal Codice della Strada per quella tipologia di arteria, salvo condizioni particolari. Se una strada extraurbana secondaria avrebbe limite ordinario di 90 km/h, l’uso dell’autovelox su un tratto con limite troppo basso deve essere giustificato da ragioni concrete, come curve pericolose, attraversamenti, incidentalità o condizioni infrastrutturali.

Tra postazioni fisse e mobili

Le postazioni fisse sono quelle installate stabilmente lungo la strada. Possono funzionare senza la presenza continuativa degli agenti purché siano autorizzate e utilizzate nel rispetto delle regole. Le postazioni mobili sono quelle utilizzate temporaneamente dagli organi di polizia stradale. Possono essere collocate in punti diversi, ma non sono libere da vincoli. Anche per loro valgono segnalazione, visibilità, distanze e coerenza con il limite.

I dispositivi a bordo di veicoli in movimento sono un ulteriore livello. Il decreto li ammette quando non è possibile collocare postazioni fisse o mobili e sempre nel rispetto delle condizioni previste.

Il Codice della Strada richiede che le postazioni di controllo siano preventivamente segnalate e ben visibili. La segnalazione può avvenire con cartelli o dispositivi luminosi conformi. Deve essere adeguata alla strada, alla velocità consentita, al contesto e al tipo di postazione.

Va però evitato l’equivoco opposto. Segnalazione preventiva non significa che l’autovelox debba essere annunciato a ogni metro o reso visibile da chilometri. Significa che l’automobilista deve essere avvisato in modo chiaro e tempestivo.

Qual è la tua reazione?

Mi piace Mi piace 0
Antipatico Antipatico 0
Lo amo Lo amo 0
Comico Comico 0
Wow Wow 0
Triste Triste 0
Furioso Furioso 0
Eventi e News

Eventi e News in Italia

Commenti (0)

User