NASpI ai detenuti, la circolare INPS 74/2026 cambia i criteri di accesso
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Un lavoratore che perde il posto involontariamente ha diritto alla disoccupazione. Questo vale anche per chi svolgeva quel lavoro dentro un istituto penitenziario? Fino a poco tempo fa la risposta dell’INPS era negativa.
Con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026 l’Istituto cambia impostazione e riconosce la NASpI ai detenuti quando il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria si interrompe per cause estranee alla loro volontà. La circolare introduce anche precisi adempimenti contributivi, da gestire ogni volta che un rapporto di lavoro intramurario termina.
Cosa cambia con la circolare INPS n. 74/2026
Fino al messaggio INPS n. 909 del 5 marzo 2019, l’Istituto escludeva la NASpI per i periodi di inattività dei detenuti impiegati, sulla scia di un orientamento della Cassazione penale del 2006. La logica era che il lavoro carcerario, per la sua funzione rieducativa, non fosse assimilabile a un ordinario licenziamento. Tale interpretazione oggi è superata. La Cassazione, con la sentenza n. 396 del 5 gennaio 2024, ha chiarito che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria va considerato un vero rapporto di lavoro ordinario, pur nella sua disciplina particolare.
Il percorso normativo che porta a questa conclusione parte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, che ha attribuito al lavoro in carcere una funzione rieducativa in attuazione dell’art. 27 della Costituzione. Prosegue poi con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, che ha imposto la massima equiparazione possibile tra lavoratore detenuto e lavoratore libero anche sul piano previdenziale. L’accesso alla prestazione, disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, resta comunque subordinato al possesso dei requisiti contributivi ordinari e a una verifica puntuale del motivo della cessazione.
Le fattispecie che aprono la strada alla NASpI
La circolare individua quattro situazioni in cui la cessazione del lavoro intramurario può considerarsi involontaria, sulla base di altrettante pronunce recenti della Cassazione.
Con la già citata sentenza n. 396/2024 la Cassazione ha stabilito che la fine della pena non dipende dalla volontà del detenuto, che non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto di lavoro. Anche se il termine della pena era noto fin dall’assunzione, la disoccupazione che ne consegue resta involontaria, in modo simile a quanto accade con la scadenza di un contratto a tempo determinato.
Con l’ordinanza n. 4741 del 23 febbraio 2025 la Corte ha esteso lo stesso principio alla fine di un progetto lavorativo, quando la scadenza dipende da scelte dell’amministrazione penitenziaria e non dal detenuto. La sentenza n. 13578 del 21 maggio 2025 ha riconosciuto come involontaria anche la cessazione dovuta al trasferimento in un altro istituto di pena, dato che il detenuto non ha alcuna facoltà di opporvisi per conservare il posto di lavoro. Con la sentenza n. 13577 del 21 maggio 2025 la Cassazione ha chiarito che anche l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione genera una perdita involontaria dell’occupazione. La richiesta iniziale parte dal detenuto, ma la decisione finale spetta all’autorità giudiziaria, quindi non può parlarsi di una scelta unilaterale del lavoratore. In tutte e quattro le ipotesi la prestazione spetta comunque solo se sono soddisfatti gli altri requisiti contributivi previsti dalla normativa generale sulla NASpI.
Il lavoro in rotazione, quando l’indennità non spetta
Il lavoro penitenziario si organizza spesso per turni, con fasi di stop temporaneo dell’attività tra un detenuto e l’altro. La Cassazione, in una serie di pronunce del 2025 (l’ord. n. 5510 del 2 marzo, la sent. n. 13721 del 22 maggio e la sent. n. 19746 del 16 luglio), ha confermato che questa alternanza non interrompe il rapporto di lavoro sul piano giuridico. Si tratta di un unico rapporto che prosegue tra una chiamata e l’altra, senza che il detenuto abbia alcun potere di scelta sui tempi. Di conseguenza, nei periodi di inattività legati alla sola rotazione non si realizza lo stato di disoccupazione richiesto dall’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015. La NASpI in questi casi resta esclusa.
Gli obblighi per l’amministrazione penitenziaria
Quando la cessazione rientra tra le ipotesi che possono generare il diritto alla NASpI, scatta per l’amministrazione penitenziaria l’obbligo di versare il contributo previsto in caso di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, il cosiddetto ticket di licenziamento, disciplinato dall’art. 2, co. 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il contributo è dovuto per il solo fatto che la cessazione sia astrattamente idonea a generare il diritto, indipendentemente dal fatto che il lavoratore poi ottenga davvero la prestazione. Nei casi di semplice rotazione, invece, questo obbligo non sorge.
La circolare INPS 74/2026 che cambia i criteri di accesso per la NASpI ai detenuti
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