Fotovoltaico nei terreni agricoli: si esprime la Consulta, ecco cosa cambia
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Fotovoltaico nei terreni agricoli, la Consulta conferma il divieto: quali impianti restano ammessi.
Il divieto di installare pannelli fotovoltaici direttamente sul suolo agricolo è compatibile con la Costituzione. A stabilirlo è stata la Corte costituzionale con la sentenza n. 127 del 2026, depositata il 16 luglio, che ha respinto le contestazioni sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
La decisione chiarisce un punto particolarmente rilevante per imprese, proprietari di terreni, amministrazioni pubbliche e operatori del settore energetico: la normativa non impedisce in modo generalizzato la produzione di energia solare nelle campagne, ma limita esclusivamente gli impianti i cui moduli vengono posizionati direttamente a terra. Rimangono quindi utilizzabili le soluzioni agrivoltaiche sopraelevate, progettate per consentire la prosecuzione delle attività agricole e pastorali.
La Corte costituzionale salva i limiti al fotovoltaico a terra
Il giudizio riguardava l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2024 e l’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190 del 2024. Queste disposizioni hanno introdotto restrizioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati al suolo nelle zone classificate come agricole dagli strumenti urbanistici.
Il TAR Lazio aveva sollevato dubbi sulla compatibilità delle norme con diversi principi costituzionali. Tra le questioni esaminate vi erano la possibile irragionevolezza del divieto, la sua presunta indeterminatezza e il rischio che la limitazione ostacolasse il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energia rinnovabile.
La Consulta ha però dichiarato tutte le questioni non fondate. Secondo i giudici costituzionali, il legislatore ha effettuato un bilanciamento non irragionevole tra due esigenze entrambe meritevoli di tutela: da una parte, la transizione energetica e la crescita delle fonti rinnovabili; dall’altra, la salvaguardia del suolo agricolo, del paesaggio rurale, della biodiversità e della continuità delle coltivazioni.
Il divieto non riguarda tutti gli impianti solari
Uno dei chiarimenti più importanti contenuti nella pronuncia riguarda l’effettiva portata della restrizione. La disciplina contestata non introduce un blocco assoluto alla presenza di sistemi fotovoltaici nelle aree agricole. Il limite interessa soltanto i moduli installati direttamente sul terreno, che possono sottrarre superfici alle coltivazioni e compromettere la funzione produttiva originaria delle aree interessate.
Restano invece ammessi gli impianti agrivoltaici nei quali i pannelli sono collocati a un’altezza sufficiente da consentire lo svolgimento delle normali attività agricole o pastorali. In questi casi, la produzione di energia elettrica può convivere con la coltivazione del terreno, senza determinare una completa trasformazione della sua destinazione.
La Corte ha quindi escluso che le disposizioni possano essere interpretate come un divieto indiscriminato rivolto a qualsiasi tecnologia solare collocata in campagna. La distinzione decisiva non dipende dalla fonte energetica utilizzata, ma dalle concrete modalità con cui l’impianto viene realizzato e dalla sua compatibilità con l’attività agricola.
Cosa si intende per moduli collocati a terra
Nel giudizio era stata contestata anche l’assenza di una definizione legislativa particolarmente dettagliata dell’espressione “moduli collocati a terra”. Secondo il giudice rimettente, questa formulazione avrebbe potuto generare incertezza nell’applicazione della norma e rendere difficile distinguere gli impianti vietati da quelli consentiti.
La Corte costituzionale ha respinto anche questa censura. Il significato della disposizione, infatti, può essere ricostruito tenendo conto della sua finalità complessiva, che consiste nel proteggere i terreni agricoli e preservarne la capacità produttiva. Devono pertanto considerarsi vietate le installazioni che occupano direttamente il suolo, impedendo o limitando in maniera sostanziale il suo utilizzo per le coltivazioni o per l’allevamento.
Questa interpretazione trova ulteriore conferma nel decreto-legge n. 175 del 2025, che ha individuato gli impianti agrivoltaici come sistemi caratterizzati da moduli sopraelevati rispetto al terreno. La successiva precisazione normativa, secondo la Consulta, rende ancora più evidente la differenza tra il fotovoltaico tradizionale a terra e le tecnologie capaci di integrare la produzione energetica con quella agricola.
Restano valide le eccezioni previste dalla normativa
Il quadro normativo non è comunque privo di deroghe. La stessa disciplina mantiene le eccezioni previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo all’individuazione delle aree idonee per l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In determinate condizioni, pertanto, la realizzazione di sistemi fotovoltaici al suolo può continuare a essere autorizzata. Le possibilità concrete dipendono dalla localizzazione dell’intervento, dalle caratteristiche dell’area, dalla destinazione urbanistica e dalla riconducibilità del progetto a una delle ipotesi espressamente ammesse dalla legge.
La sentenza non elimina dunque ogni margine per gli impianti a terra, ma conferma che la regola generale è quella della protezione delle superfici agricole. Le deroghe devono essere valutate alla luce delle previsioni nazionali e degli strumenti di pianificazione applicabili al territorio interessato.
La classificazione urbanistica resta il criterio decisivo
Un ulteriore passaggio della decisione riguarda il criterio utilizzato per individuare le aree sottoposte al divieto. La legge fa riferimento ai terreni classificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, indipendentemente dal modo in cui essi vengono utilizzati nel momento in cui viene presentata la richiesta di autorizzazione.
Per la Corte, questa scelta è legittima perché permette di applicare la norma attraverso un parametro oggettivo, conoscibile e verificabile. Basarsi esclusivamente sull’uso effettivo del fondo produrrebbe invece maggiore incertezza, poiché la situazione materiale di un terreno potrebbe cambiare nel tempo e risultare difficile da accertare.
Non assume quindi un rilievo decisivo il fatto che una determinata superficie sia temporaneamente incolta, abbandonata o non utilizzata per finalità produttive. Ciò che conta è la sua astratta idoneità agricola, riconosciuta dalla pianificazione urbanistica. La mancata coltivazione in un preciso momento non cancella, secondo i giudici, il valore del terreno né la possibilità che esso torni a essere impiegato in futuro.
Rinnovabili e tutela del suolo possono convivere
La Consulta ha inoltre escluso che il divieto comprometta gli obiettivi nazionali ed europei di aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili. Nel corso del giudizio non sono stati forniti elementi sufficienti per dimostrare che la restrizione impedisca all’Italia di rispettare gli impegni assunti nel settore.
Il legislatore può infatti orientare lo sviluppo del fotovoltaico verso aree e soluzioni considerate meno impattanti, privilegiando edifici, coperture industriali, zone già compromesse, superfici non agricole e sistemi agrivoltaici compatibili con le coltivazioni. La transizione ecologica, in altri termini, non comporta necessariamente il sacrificio indiscriminato di ogni altro interesse ambientale.
La protezione del clima deve essere coordinata con la difesa del paesaggio, del territorio, degli ecosistemi e della sicurezza alimentare. Da questo punto di vista, il suolo agricolo non rappresenta soltanto uno spazio fisico disponibile, ma costituisce una risorsa limitata, difficilmente riproducibile e indispensabile per la produzione alimentare.
Quali conseguenze per imprese e amministrazioni
La sentenza n. 127 del 2026 fornisce un orientamento rilevante per le amministrazioni chiamate a valutare i progetti e per gli operatori che intendono investire nel fotovoltaico. Prima di programmare un intervento sarà necessario verificare non soltanto la disponibilità dell’area, ma anche la sua classificazione urbanistica e le caratteristiche tecniche dell’impianto.
Nei terreni agricoli, la scelta progettuale dovrà orientarsi soprattutto verso soluzioni agrivoltaiche sopraelevate, capaci di conservare la funzionalità produttiva del fondo. Per gli impianti tradizionali con pannelli appoggiati o ancorati direttamente al suolo sarà invece indispensabile accertare la presenza di una specifica eccezione normativa.
La pronuncia della Corte costituzionale conferma così un principio destinato a incidere sulle future politiche energetiche: lo sviluppo delle rinnovabili deve procedere senza trasformare automaticamente le campagne in aree industriali per la produzione elettrica. La produzione di energia solare resta un obiettivo strategico, ma deve essere realizzata attraverso una pianificazione capace di salvaguardare anche il valore agricolo, ambientale e paesaggistico del territorio.
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