Organismi Indipendenti di Valutazione: la riforma punta sul sorteggio
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La riforma degli OIV introduce il sorteggio dei componenti. Cosa cambia con la Legge 119/2026 per PA, dirigenti ed enti locali.
L’approvazione definitiva della Legge n. 119 del 2 luglio 2026, il cosiddetto DDL Merito, segna una delle riforme più significative degli ultimi anni per il pubblico impiego.
Tra le numerose disposizioni contenute nel provvedimento, particolare rilievo assume l’articolo 11, che conferisce al Governo una delega per la revisione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) previsti dal decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009. La delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mediante l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a riformare il sistema degli OIV e, in particolare, le modalità di nomina dei loro componenti.
L’intervento si inserisce nel più ampio disegno di revisione del sistema della dirigenza pubblica e della misurazione della performance, nella consapevolezza che la credibilità dei processi valutativi costituisce uno dei presupposti essenziali per garantire efficacia, trasparenza e responsabilità dell’azione amministrativa.
Verso il superamento dell’attuale modello di nomina
La disciplina oggi vigente, contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009, prevede che ogni amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma collegiale o monocratica. Tale organo esercita le sue attività in piena autonomia e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni;
- b) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità;
- c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e all’utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- e) esercita le attività di controllo strategico.
La durata dell’incarico di componente è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. Attualmente è previsto che sia l’organo di indirizzo politico-amministrativo a procedere alla nomina dei componenti dell’OIV scegliendo tra gli iscritti nell’Elenco nazionale istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Nonostante la previsione di specifici requisiti di professionalità e di incompatibilità, la disciplina vigente attribuisce all’amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella nomina dei componenti dell’OIV. È proprio su questo margine che la legge delega interviene, introducendo criteri direttivi volti a rafforzare l’autonomia e l’imparzialità degli OIV attraverso meccanismi di rotazione e sorteggio dei componenti.
Il modello delineato dalla delega
La Legge n. 119 del 2026 orienta la riforma verso un modello di nomina misto, nel quale il presidente dell’OIV continua a essere designato dall’autorità politica, mentre gli altri componenti dovranno essere individuati attraverso meccanismi di sorteggio, nell’ambito di un più ampio sistema di rotazione.
Il collegamento con il principio di indipendenza
Il principio che guida questa riforma è chiaramente espresso nell’art. 11 stesso: rafforzare il controllo della performance e garantire l’indipendenza e la terzietà del controllo, anche mediante il ricorso a organismi esterni di valutazione composti da professionisti specializzati nel settore delle risorse umane e della valutazione della performance. La delega contempla anche forme di coinvolgimento degli stakeholder e della collettività nelle amministrazioni territoriali, secondo modalità che dovranno essere definite dai decreti attuativi.
L’autonomia dell’OIV costituisce da sempre uno degli elementi più delicati del sistema delineato dalla riforma Brunetta. L’organismo è chiamato, infatti, a valutare la performance organizzativa, validare la Relazione sulla performance, monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e l’integrità dei controlli interni e supportare numerosi processi valutativi che incidono direttamente sulla dirigenza. L’efficacia di tali funzioni dipende inevitabilmente dalla percezione della sua effettiva indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a valutazione.
Sotto questo profilo, il legislatore sembra muoversi lungo una direttrice già evidenziata anche nelle raccomandazioni internazionali in materia di governance pubblica: la qualità dei controlli dipende non soltanto dalle competenze tecniche dei valutatori, ma anche dalla loro autonomia rispetto all’amministrazione controllata.
Rotazione e prevenzione dei fenomeni di “cattura”
Il riferimento ai meccanismi di rotazione non è casuale. Negli ultimi anni, una delle criticità maggiormente evidenziate riguarda il rischio della cosiddetta “cattura” dell’organo di valutazione, fenomeno che si verifica quando l’OIV, pur formalmente indipendente, sviluppa nel tempo legami sostanziali con l’amministrazione valutata tali da comprometterne o far percepire compromessa la terzietà.
La “cattura” può manifestarsi attraverso diverse dinamiche: rapporti personali consolidati tra i membri dell’OIV e i vertici amministrativi, spesso frutto di collaborazioni pluriennali; permanenze in carica troppo lunghe, che favoriscono la creazione di relazioni stabili e di routine operative difficili da scardinare; aspettative di rinnovo dell’incarico, che possono indurre i valutatori ad assumere atteggiamenti meno rigorosi e più accomodanti nella prospettiva di una conferma affidata alla scelta dell’organo di indirizzo politico-amministrativo; pressioni implicite o esplicite, che possono influenzare la formulazione dei giudizi, soprattutto nei contesti in cui la valutazione incide su premi, incarichi o progressioni di carriera.
In questo contesto, la rotazione dei componenti dell’OIV è considerata uno strumento essenziale per interrompere la formazione di legami stabili che potrebbero indebolire la funzione di controllo.
La delega interviene su tale profilo attraverso un insieme coordinato di misure. Accanto all’introduzione dei meccanismi di rotazione, si prevede il divieto di partecipare a organi collegiali insieme con soggetti che hanno già fatto parte del medesimo collegio. Inoltre, sarà necessario garantire una composizione che assicuri l’eterogeneità della provenienza dei componenti e il bilanciamento delle competenze all’interno di ciascun collegio.
Si delinea così un sistema nel quale la periodica sostituzione dei componenti non rappresenta un principio isolato, ma uno degli strumenti attraverso i quali garantire imparzialità e pluralismo.
Inoltre, è da osservare come attualmente la disciplina consenta ai dipendenti pubblici iscritti di svolgere fino a tre incarichi contemporaneamente, mentre per i professionisti esterni il limite sia significativamente più elevato. L’insieme delle misure previste dalla delega potrebbe ridurre la possibilità di concentrare un elevato numero di incarichi in capo agli stessi soggetti, favorendo una più ampia distribuzione delle funzioni di valutazione tra gli iscritti all’Elenco nazionale.
Le questioni aperte
Se da un lato le modifiche previste mirano a rafforzare l’autonomia del sistema di valutazione, dall’altro pongono alcuni interrogativi sul piano attuativo.
Il criterio del sorteggio apre, infatti, diversi punti da definire: occorrerà stabilire se l’estrazione avverrà sull’intero Elenco nazionale o all’interno di graduatorie omogenee per fascia professionale, esperienza o tipologia di amministrazione.
Dovranno inoltre essere disciplinate le ipotesi di incompatibilità sopravvenuta, rinuncia, astensione e sostituzione dei componenti estratti.
Non meno rilevante sarà il rapporto con gli ulteriori criteri direttivi previsti dalla legge, in particolare con la lettera h), che demanda al Dipartimento della funzione pubblica la definizione dei requisiti di elevata professionalità necessari per l’iscrizione all’Elenco nazionale. È evidente, infatti, che tanto più ampia sarà la platea degli iscritti, tanto maggiore dovrà essere l’attenzione alla qualità professionale dei soggetti potenzialmente sorteggiabili.
Una riforma destinata a incidere sulla cultura della valutazione
Più che modificare semplicemente le modalità di nomina degli OIV, la delega sembra perseguire un obiettivo di carattere sistemico: rafforzare la fiducia nella valutazione pubblica.
Il passaggio da una scelta prevalentemente discrezionale a un modello misto, nel quale il presidente è designato dall’organo politico e gli altri componenti sono individuati mediante sorteggio, costituisce un tentativo di conciliare esigenze di indirizzo istituzionale e garanzie di imparzialità.
Molto dipenderà dalla qualità dei decreti legislativi di attuazione. Sarà necessario costruire procedure di sorteggio trasparenti, verificabili e coerenti con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, evitando che il ricorso all’estrazione casuale comprometta l’equilibrio tra indipendenza e adeguatezza professionale dei valutatori.
La sfida della riforma non sarà soltanto quella di modificare le regole di nomina degli OIV, ma quella di consolidare un sistema di valutazione realmente credibile, capace di rafforzare la qualità dell’amministrazione pubblica e la fiducia dei cittadini nei processi di misurazione della performance.
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