Trattamento sanitario obbligatorio. Uno strumento discusso e in continua evoluzione
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Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è una procedura medico-legale che prevede il ricovero ospedaliero forzato per accertamenti e cure psichiatriche. Scatta solo in condizioni di emergenza, quando il paziente rifiuta la terapia e non vi sono alternative sul territorio.
È l’atto finale di una serie di adempimenti, che si perfeziona con la firma del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria.
Da tempo si mette in discussione lo strumento, in particolare sull’effettivo rispetto della dignità personale, come pure dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, tra cui libera scelta del medico e luogo di cura.
Nella mia esperienza amministrativa è capitato di doverne firmare alcuni; non moltissimi, ma comunque troppi. Almeno per me, che ho sempre esercitato malvolentieri questo potere di limitazione delle libertà personali.
Da allora sono stati fatti molti passi in avanti, grazie soprattutto agli interventi della Corte costituzionale.
Presupposti normativi
Il TSO è un atto composito, di tipo medico e giuridico. Previsto dapprima con la legge n. 180/1978 (cosiddetta Basaglia) e poi inserito nella n. 833/1978, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Condizioni e procedure, infatti, sono tuttora rubricate agli articoli 33, 34 e 35 della stessa.
Consiste in un ricovero coatto per individui con disturbi mentali, o con alterazione occasionale, che rifiutano le cure, ma necessitano di interventi terapeutici immediati per tutelare la loro salute o quella degli altri.
Ulteriore presupposto è l’assenza di condizioni e circostanze per l’adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere.
Con le leggi del 1978 è stato posto al centro il principio secondo cui la tutela della salute è un diritto dell’individuo e interesse della collettività, superando definitivamente la ratio contenuta nella normativa di ordine pubblico n. 36/1904 (Disposizioni e regolamenti sui manicomi e sugli alienati), che invece era fondata sul concetto di pericolosità sociale e sul presupposto del pubblico scandalo.
Nozioni sorpassate dai tempi, e anche in contrasto con i valori sanciti dalla nuova Carta repubblicana; tanto che la Corte, pur lasciando in vita la vecchia legge, si trovò a darne una lettura costituzionalmente orientata sotto il profilo delle finalità, affermando che il ricovero «non è disposto contro il soggetto a titolo di pena o di misura di sicurezza, ma, quanto meno prevalentemente, a favore di lui, a protezione della sua salute e della sua integrità fisica» (sent. n. 74 del 1968).
Quale procedura per l’avvio del TSO
I passaggi per l’attuazione sono stabiliti dalla normativa. Si parte da una proposta motivata da parte del medico curante, da cui risulti la necessità del trattamento sanitario in condizioni di degenza ospedaliera. Successivamente, la stessa deve essere convalidata da un medico dell’ASL (medico ospedaliero o più spesso psichiatra del servizio d’igiene mentale). Infine, la documentazione viene sottoposta al Sindaco, che dispone l’ordinanza per il ricovero, eseguito poi con il supporto della Polizia locale nella sua attività amministrativa-sanitaria e non di pubblica sicurezza.
Il provvedimento amministrativo che dispone il TSO deve essere notificato al Giudice tutelare di competenza entro 48 ore dal ricovero; questi, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato alla convalida, dandone comunicazione al Sindaco. In caso contrario, il Sindaco ne deve disporre la cessazione.
Per decenni tutto qui. Niente comunicazioni all’interessato, né tantomeno un’audizione del paziente.
Anche se, va ricordato, la stessa legge n. 833/1978 prevede che l’esecuzione del TSO deve essere accompagnata «da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato» (art. 33, comma 5).
Poi le importanti novità introdotte grazie all’intervento del giudice costituzionale.
La sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 76/2025 è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 35 della legge n. 833/1978 nella parte in cui non prevedeva adeguate garanzie procedurali per la persona sottoposta a TSO, violando così diversi dettami della Costituzione (art. 13, libertà personale; art. 24, diritto di difesa; art. 32, diritto alla salute; art. 111, giusto processo).
Prima di questa pronuncia, si è detto sopra, la procedura prevedeva due certificazioni mediche, l’ordinanza del Sindaco, la notifica al Giudice tutelare entro 48 ore e la convalida su base esclusivamente documentale.
Prassi consolidata, che mi sono trovato costretto a seguire anch’io; con una ritrosia mai nascosta, provocata dall’evidente compressione della libertà personale che uno strumento coercitivo come il TSO comporta. E ancora, per lo stigma sociale che – sarebbe ipocrita negarlo – rimane impresso su chi ne sia destinatario.
Ora, dopo la sentenza del 30 maggio 2025, il procedimento prevede sempre le due certificazioni mediche e l’ordinanza sindacale, ma accompagnate da tre nuovi doveri: la comunicazione tempestiva dell’ordinanza alla persona interessata; l’audizione obbligatoria della persona da parte del Giudice tutelare prima della convalida; la notifica del decreto di convalida alla persona o al suo rappresentante legale.
Un bel passo in avanti se paragonato all’impostazione precedente.
Ma come garantire l’effettivo diritto alla difesa?
Si tratta di un rafforzamento significativo delle garanzie processuali, che tende ad allineare la procedura del TSO ai princìpi fondamentali dello Stato di diritto e alle garanzie proprie della giurisdizione ordinaria, riconoscendo al paziente diritto all’informazione, al contradditorio e alla tutela difensiva.
Non tutti sono d’accordo che debba essere così, sia per motivazioni giuridiche, sia per il pericolo che un siffatto dilatamento possa compromettere la tempestività dell’intervento.
Dubbi legittimi. Ma rimane la necessità di riequilibrare tale strumento, oramai incapace di rispondere ai bisogni di un contesto sociale completamente mutato rispetto a quando venne pensato.
Anche se aleggiano ancora incertezze sul come questo diritto riconosciuto dalla Corte debba essere effettivamente espletato.
Da ultimo, il Tribunale di Firenze ha sollevato davanti alla Consulta una nuova questione di legittimità dell’art. 35 della legge 833/1978 (ordinanza del 29 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2026).
Secondo i giudici toscani la previsione della difesa tecnica nel procedimento di convalida del TSO sarebbe inficiata da quattro lacune normative specifiche: mancata informazione alla persona circa la facoltà di nominare un difensore di fiducia; mancata comunicazione dell’ordinanza sindacale al difensore eventualmente nominato; assenza del difensore all’audizione davanti al Giudice tutelare; mancata notifica del decreto di convalida al legale.
La decisione è attesa a breve; e ne potrebbero scaturire nuovi, importanti, sviluppi.
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