Riforma forense, il Senato approva la delega: ecco cosa cambia per gli avvocati
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Il Parlamento ha completato l’iter. Dopo il primo via libera di Montecitorio, arrivato lo scorso 26 maggio, il 22 luglio 2026 anche il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega n. 1917, che riforma l’ordinamento della professione forense.
L’Aula di Palazzo Madama ha votato con 114 voti favorevoli e 19 astenuti. Nessun voto contrario. Un’intesa quasi unanime attorno a un provvedimento destinato a incidere profondamente sul modo di lavorare degli avvocati italiani.
La riforma però non è ancora operativa. Il testo appena approvato, infatti, è una legge delega e fissa i principi generali per il riordino organico dell’ordinamento forense delineato dalla legge n. 247 del 2012, mentre spetterà al Governo tradurli in norme concrete attraverso uno o più decreti legislativi. Il termine per adottarli è di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. I decreti dovranno essere elaborati su proposta del ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, e passeranno poi all’esame delle Commissioni parlamentari competenti. Sarà quindi nei prossimi mesi che si capirà come cambierà davvero, nel concreto, la vita professionale di avvocati e praticanti.
Il commento del CNF, un anno storico per l’avvocatura
Il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, ha parlato di un passaggio storico, sottolineando come la coincidenza con l’anno del centenario dell’organo renda il momento ancora più significativo. Secondo Greco, la riforma restituisce all’avvocatura un impianto normativo capace di reggere il passo con i cambiamenti della professione, del mercato e della giustizia.
Il presidente ha ringraziato le diverse componenti dell’avvocatura per aver mantenuto una posizione unitaria durante l’iter parlamentare, oltre all’esecutivo, in particolare il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceministro Francesco Paolo Sisto e i sottosegretari Alberto Balboni, Andrea Delmastro e Andrea Ostellari. Greco ha comunque avvertito che la vera sfida si gioca ora, nella fase di attuazione dei decreti delegati, sui quali si augura che il Governo mantenga lo stesso passo tenuto finora.
Le novità principali, tra giuramento e segreto professionale
Tra i contenuti più rilevanti della delega figura il ripristino del giuramento dell’avvocato, abolito nel 2012, insieme a un rafforzamento del segreto professionale, definito espressamente inviolabile e indisponibile. Vengono inoltre ridisegnate con maggiore precisione le attività riservate agli iscritti all’albo.
Oltre alla tradizionale assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, rientrano tra le competenze esclusive anche la negoziazione assistita e la mediazione demandata dal giudice. Se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, anche la consulenza legale stragiudiziale collegata all’attività giurisdizionale diventa attività riservata, con la conseguenza che i compensi eventualmente pattuiti a favore di soggetti non iscritti all’albo sono nulli.
Equo compenso e responsabilità solidale
Sul piano economico la delega conferma il principio dell’equo compenso e introduce un meccanismo di solidarietà nel pagamento degli onorari, che coinvolge tutti i soggetti parte di accordi giudiziali o arbitrali.
Società tra avvocati, la maggioranza resta ai professionisti
La parte probabilmente più innovativa riguarda le forme organizzative della professione. Accanto alla disciplina di associazioni, reti professionali e società tra avvocati, la delega fissa un principio cardine per le società tra avvocati costituite in forma di società di capitali.
Nell’organo di gestione la maggioranza dei componenti dovrà essere composta da soci avvocati, titolari di almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. L’obiettivo è preservare l’autonomia della professione anche laddove entrano in gioco soci di capitale non professionisti.
Restano ammessi anche soci di capitale privi di titolo professionale, ma solo a condizione che il loro apporto si limiti a prestazioni tecniche o a finalità di investimento, senza che la ripartizione degli utili possa in alcun modo condizionare le scelte dei soci avvocati. A questi soci, inoltre, la società non potrà dedicare in via prevalente la propria attività, né potrà farlo a vantaggio di persone o enti a essi collegati.
Monocommittenza, una tutela pensata per i giovani avvocati
Tra le novità più attese c’è la prima disciplina organica della monocommittenza forense. L’avvocato potrà lavorare, dietro compenso, per un altro avvocato, un’associazione, una rete o una società tra avvocati, attraverso contratti di monocommittenza o di collaborazione continuativa.
Questi rapporti non determinano automaticamente un lavoro subordinato, ma dovranno svolgersi in regime di esclusività. L’obiettivo dichiarato è favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei professionisti più giovani, salvaguardando comunque l’autonomia e l’indipendenza di giudizio dell’avvocato, che dovrà in ogni caso ricevere un compenso congruo e proporzionato.
Tirocinio, scuole forensi ed esame di Stato, come cambia l’accesso alla professione
La delega interviene anche sull’accesso alla professione, affidando ai decreti attuativi la disciplina del tirocinio e dell’esame di Stato, sempre nel rispetto dei principi fissati dalla legge. Cambia in particolare la formazione pratica, con la frequenza obbligatoria delle scuole forensi, mentre l’esame di Stato sarà strutturato su due prove scritte e una prova orale basata su casi pratici. Novità anche per la governance degli ordini territoriali, con un limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri e un nuovo sistema elettorale attento all’equilibrio di genere.
Dal punto di vista disciplinare, infine, l’azione si prescrive dopo 6 anni, con un margine di proroga limitato a un quarto di tale termine. Per la prima volta, poi, chi ha ricevuto una condanna definitiva, purché non si tratti di radiazione, potrà chiedere una sola volta di essere riabilitato. Le infrazioni di minore gravità, infine, potranno essere gestite con un procedimento più snello, destinato a chiudersi con un semplice richiamo verbale davanti all’adunanza plenaria.
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