Rinnovo CCNL Enti Locali 2025-2027: le novità in materia di ferie

24 Luglio 2026 - 10:30
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lentepubblica.it

CCNL Funzioni Locali 2025-2027, ecco cosa cambia per la disciplina delle ferie: tutte le novità per oltre 400 mila dipendenti pubblici.


Con la firma dell’ipotesi di accordo per il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni Locali 2025-2027 prende forma una delle riforme più rilevanti degli ultimi anni per il personale di Comuni, Regioni, Province, Città metropolitane, Camere di commercio e degli altri enti territoriali. L’intesa raggiunta all’ARAN non si limita infatti agli incrementi economici o all’aggiornamento degli istituti contrattuali, ma interviene anche su un tema che riguarda concretamente la vita lavorativa di oltre 403 mila dipendenti: il diritto alle ferie.

Qui l’approfondimento dedicato e il testo dell’ipotesi di accordo.

Il nuovo testo contrattuale riscrive integralmente la disciplina dedicata ai periodi di riposo, introducendo alcune novità di rilievo e rafforzando al tempo stesso principi già consolidati, come l’irrinunciabilità delle ferie e la responsabilità delle amministrazioni nel garantirne l’effettiva fruizione. Particolare attenzione viene inoltre riservata ai lavoratori che percepiscono specifiche indennità e a chi si trova ad affrontare situazioni familiari particolarmente delicate grazie all’ampliamento delle possibilità offerte dalle ferie solidali.

Le ferie diventano sempre più un diritto da garantire concretamente

Uno degli aspetti più significativi del nuovo contratto riguarda il diverso approccio adottato nei confronti delle ferie maturate. L’obiettivo non è più soltanto riconoscere formalmente il diritto al riposo, ma fare in modo che venga realmente esercitato.

Per questa ragione gli enti dovranno predisporre una vera e propria pianificazione annuale delle ferie, monitorandone costantemente la fruizione durante l’anno. Se, per esigenze organizzative oppure per motivi personali del dipendente, una parte delle ferie dovesse rimanere inutilizzata, sarà necessario riprogrammarla entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Il datore di lavoro dovrà inoltre invitare formalmente il lavoratore a usufruire delle giornate residue entro i termini previsti dal contratto.

Si tratta di una previsione che recepisce l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza nazionale ed europea, secondo cui l’amministrazione non può limitarsi a riconoscere il diritto alle ferie, ma deve mettere il dipendente nelle condizioni concrete di esercitarlo.

Arriva una nuova indennità durante il periodo di ferie

La novità economicamente più interessante riguarda senza dubbio i dipendenti che, nel corso dell’attività lavorativa, percepiscono specifiche indennità legate alle modalità di svolgimento del servizio.

Fino ad oggi, durante il periodo di ferie continuavano a essere corrisposti la normale retribuzione e, per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, anche la retribuzione di posizione, mentre restavano esclusi gli emolumenti collegati all’effettiva prestazione lavorativa.

Il nuovo contratto introduce invece una indennità giornaliera aggiuntiva, destinata ai lavoratori che nell’anno precedente abbiano percepito l’indennità di turno, quella per il servizio esterno oppure l’indennità per particolari condizioni di lavoro.

L’importo sarà determinato calcolando la media delle somme percepite nell’anno precedente, suddividendole prima per dodici mensilità e successivamente per ventisei giornate lavorative. L’erogazione avverrà soltanto se il valore giornaliero risultante sarà pari ad almeno tre euro e sarà finanziata attraverso il Fondo delle risorse decentrate.

La misura punta a ridurre l’impatto economico che il periodo di ferie può determinare per quei lavoratori la cui retribuzione è composta in misura significativa da indennità accessorie.

Quanti giorni di ferie spettano ai dipendenti delle Funzioni Locali

Il contratto conferma il numero complessivo delle ferie annuali già previsto dalla disciplina vigente.

Per il personale che lavora su una settimana articolata in cinque giorni spettano 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dalla legge n. 937 del 1977.

Qualora invece l’orario settimanale sia distribuito su sei giorni, il periodo annuale di ferie sale a 32 giorni.

A queste giornate si aggiungono inoltre quattro riposi annuali legati alle festività soppresse, mentre continua a essere considerata giornata festiva anche quella dedicata al Santo Patrono del Comune nel quale il dipendente presta servizio, purché ricada in un giorno lavorativo.

Per chi viene assunto o cessa il servizio durante l’anno, le ferie continuano a maturare proporzionalmente ai mesi effettivamente lavorati, considerando come mese intero ogni frazione superiore ai quindici giorni.

Ferie frazionabili ma con almeno due settimane continuative in estate

Il nuovo contratto mantiene un equilibrio tra le esigenze organizzative delle amministrazioni e il diritto dei dipendenti a programmare il proprio periodo di riposo.

Le ferie potranno essere suddivise in più periodi nel corso dell’anno, purché ciò sia compatibile con le esigenze di servizio. Rimane però garantita, per chi ne faccia richiesta, la possibilità di usufruire di almeno due settimane consecutive nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.

Questa previsione tutela il diritto dei lavoratori a disporre di un periodo di recupero psicofisico realmente efficace durante la stagione estiva, pur lasciando agli enti la possibilità di organizzare i turni in funzione delle necessità operative.

Quando le ferie possono essere interrotte o sospese

Il contratto disciplina anche le situazioni nelle quali un periodo di ferie già iniziato può interrompersi.

Se l’amministrazione richiama il dipendente per inderogabili esigenze di servizio, quest’ultimo avrà diritto al rimborso delle spese documentate sostenute sia per il rientro anticipato sia per il successivo ritorno nella località di vacanza. Saranno inoltre rimborsate le somme già anticipate per il periodo di ferie non goduto.

Le ferie vengono inoltre sospese in presenza di una malattia debitamente certificata che si prolunghi per oltre tre giorni oppure comporti un ricovero ospedaliero. La sospensione opera anche nei casi di lutto previsti dal contratto collettivo.

Resta inoltre confermato che le assenze dovute a malattia o infortunio non riducono il numero complessivo delle ferie maturate, anche qualora si protraggano per l’intero anno solare.

Ferie residue e monetizzazione: cosa cambia

Il principio generale rimane immutato: le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non possono essere sostituite da un compenso economico.

La monetizzazione continua infatti a rappresentare un’eccezione limitata ai casi consentiti dalla normativa vigente e, in particolare, al momento della cessazione del rapporto di lavoro quando le ferie non siano state fruite per esigenze di servizio.

Il nuovo testo contrattuale precisa inoltre le modalità di determinazione del compenso sostitutivo, stabilendo che il calcolo dovrà essere effettuato facendo riferimento alla retribuzione spettante nell’anno in cui le ferie avrebbero dovuto essere utilizzate.

Le ferie solidali si estendono all’assistenza familiare

Un’altra parte significativa dell’accordo riguarda il rafforzamento dell’istituto delle ferie solidali, ormai sempre più utilizzato nella pubblica amministrazione.

I dipendenti potranno continuare a cedere, su base esclusivamente volontaria e gratuita, le ferie eccedenti il periodo minimo obbligatorio e le giornate di riposo per festività soppresse a colleghi che abbiano necessità di assistere il coniuge oppure parenti e affini entro il secondo grado affetti da particolari condizioni di salute che richiedano cure costanti.

Il lavoratore interessato potrà richiedere fino a trenta giornate per ciascuna domanda, presentando una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

L’ente renderà nota al personale la richiesta mantenendo l’anonimato del dipendente interessato. Qualora i giorni messi a disposizione dai colleghi siano superiori o inferiori rispetto alle richieste, la distribuzione avverrà secondo criteri di proporzionalità.

Le giornate ricevute potranno essere utilizzate soltanto dopo l’esaurimento delle ferie ordinarie, dei riposi spettanti e degli altri permessi previsti dal contratto.

Una disciplina più moderna orientata alla tutela del benessere lavorativo

La revisione della disciplina delle ferie rappresenta uno degli interventi più significativi contenuti nell’ipotesi di rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027. L’impressione è che il nuovo impianto contrattuale voglia superare una concezione puramente amministrativa del periodo di riposo, attribuendogli un valore sempre più collegato alla tutela della salute, dell’equilibrio tra vita privata e attività lavorativa e alla qualità dell’organizzazione del lavoro.

Accanto alla conferma delle garanzie già esistenti, trovano infatti spazio strumenti nuovi, come l’indennità durante le ferie per alcune categorie di lavoratori, un sistema più rigoroso di programmazione delle ferie residue e un rafforzamento delle misure di solidarietà tra colleghi. Tutti elementi destinati a incidere concretamente sulla gestione quotidiana del personale negli enti locali una volta completato l’iter di approvazione definitiva del contratto.

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