Smart working dipendenti pubblici, quando c'è l'obbligo di reperibilità?
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Smart working e reperibilità: cosa cambia per i lavoratori pubblici. L’organizzazione del lavoro nella Pubblica amministrazione è profondamente cambiata negli ultimi anni grazie alla diffusione del lavoro agile.
Una modalità che ha introdotto maggiore flessibilità nella gestione dell’attività professionale, modificando molti degli schemi tradizionali legati a orari e presenza fisica negli uffici. Proprio per questo motivo continuano a emergere dubbi interpretativi su alcuni istituti contrattuali storicamente collegati al lavoro in presenza.
Tra le questioni più frequenti figura quella relativa alla compatibilità tra reperibilità e smart working. Può un dipendente che svolge la propria attività in modalità agile essere inserito in un turno di reperibilità? A fornire chiarimenti è intervenuta l’ARAN attraverso il parere identificato con il numero 34591, offrendo indicazioni utili per amministrazioni e lavoratori.
La natura della reperibilità
La reperibilità rappresenta una particolare condizione lavorativa nella quale il dipendente assume l’obbligo di rendersi disponibile per eventuali chiamate dell’amministrazione al di fuori del normale orario di servizio.
L’istituto è disciplinato dall’articolo 56 del CCNL del 16 ottobre 2008 e si caratterizza proprio per il fatto che viene svolto durante periodi che eccedono l’orario ordinario di lavoro. In pratica, il lavoratore deve essere raggiungibile e pronto a intervenire qualora si verifichino esigenze impreviste che richiedano la sua presenza.
Si tratta quindi di una forma di disponibilità aggiuntiva che presuppone tempi certi e un preciso obbligo di attivazione in caso di chiamata da parte dell’ente.
Le caratteristiche del lavoro agile
Per comprendere il ragionamento sviluppato dall’ARAN è necessario partire dalla natura stessa del lavoro agile.
A differenza delle modalità tradizionali di svolgimento della prestazione, lo smart working è costruito su principi differenti. L’obiettivo principale è favorire il miglioramento dei servizi pubblici, promuovere l’innovazione organizzativa e consentire una migliore conciliazione tra vita privata e attività professionale.
In questo modello il lavoratore è chiamato a raggiungere determinati risultati e obiettivi, godendo al tempo stesso di una significativa autonomia nell’organizzazione delle proprie attività.
Un elemento centrale è costituito dall’assenza di rigidi vincoli temporali. Pur dovendo rispettare le fasce di contattabilità previste nell’accordo individuale, il dipendente gestisce autonomamente i tempi di esecuzione della prestazione. Durante tali fasce deve essere raggiungibile dall’amministrazione, ma non è soggetto alla stessa rigidità organizzativa che caratterizza il lavoro tradizionale.
Questa impostazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali del lavoro agile e ne definisce l’identità giuridica e organizzativa.
Perché la reperibilità entra in conflitto con lo smart working
Secondo l’ARAN, proprio l’ampia autonomia riconosciuta al lavoratore agile rende difficilmente conciliabile l’applicazione di alcuni istituti contrattuali che si fondano invece sulla presenza di vincoli temporali ben definiti.
Le disposizioni contrattuali già escludono infatti, nell’ambito del lavoro agile, il ricorso a strumenti quali:
- lavoro straordinario;
- lavoro su turni;
- trasferte;
- attività disagiate;
- prestazioni svolte in condizioni di rischio.
La ragione è semplice: tutte queste fattispecie presuppongono una precisa collocazione temporale dell’attività lavorativa, mentre il lavoro agile si fonda sulla libertà organizzativa del dipendente e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati.
In questo quadro si inserisce anche la reperibilità. L’obbligo di restare disponibili per un eventuale intervento richiesto dall’amministrazione implica infatti una limitazione della libertà organizzativa che caratterizza lo smart working.
Per questo motivo l’ARAN ritiene che la natura stessa della reperibilità sia sostanzialmente incompatibile con il modello ordinario del lavoro agile.
L’unica eccezione prevista
Nonostante questa incompatibilità di fondo, il parere dell’Agenzia apre uno spazio applicativo molto specifico.
La reperibilità può infatti essere prevista durante la cosiddetta fascia di inoperabilità, vale a dire il periodo nel quale il lavoratore non è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa.
Si tratta dell’arco temporale che comprende anche il diritto al riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive previsto dal decreto legislativo n. 66 del 2003, includendo il periodo notturno compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.
In queste circostanze la reperibilità può essere attivata a una condizione fondamentale: il dipendente deve essere concretamente in grado di effettuare l’eventuale prestazione richiesta.
La peculiarità del lavoro agile consiste infatti nell’assenza di un vincolo territoriale prestabilito. Il lavoratore può trovarsi in luoghi differenti rispetto alla sede dell’ente, purché compatibili con l’esecuzione delle attività lavorative.
Proprio per questo motivo l’amministrazione deve poter contare sulla reale possibilità di attivare il dipendente in caso di necessità.
Cosa accade in caso di chiamata
Un aspetto particolarmente importante riguarda le conseguenze di un’eventuale attivazione durante il periodo di reperibilità.
L’ARAN ricorda infatti che, quando viene contattato dall’amministrazione, il lavoratore reperibile è tenuto a raggiungere il luogo di lavoro entro i tempi stabiliti dall’organizzazione.
La prestazione richiesta non viene quindi svolta da remoto, ma in presenza.
Questo elemento conferma ulteriormente la differenza tra reperibilità e lavoro agile. Se da un lato lo smart working consente una gestione flessibile dei tempi e dei luoghi di lavoro, dall’altro la reperibilità presuppone la possibilità di un intervento immediato presso la sede indicata dall’ente.
Di conseguenza, chi aderisce a un accordo di lavoro agile deve valutare attentamente la propria posizione qualora venga coinvolto in servizi di reperibilità, verificando di poter garantire concretamente il rispetto degli obblighi previsti.
Le conclusioni dell’ARAN
Il parere n. 34591 fornisce dunque un orientamento piuttosto chiaro. La reperibilità non può essere considerata compatibile con il normale svolgimento dell’attività in lavoro agile, poiché i due istituti rispondono a logiche organizzative differenti.
Lo smart working si fonda sull’autonomia e sulla flessibilità nella gestione della prestazione, mentre la reperibilità richiede disponibilità immediata e vincoli operativi che limitano tale autonomia.
L’unico spazio di applicazione individuato riguarda la fascia di inoperabilità del lavoratore, purché sia comunque garantita la possibilità di raggiungere il luogo di lavoro in caso di chiamata. Una precisazione che contribuisce a definire meglio i confini tra flessibilità organizzativa e esigenze di servizio, tema sempre più centrale nell’evoluzione del lavoro pubblico.
Il testo del parere dell’Aran
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