Smartphone al volante: quando si rischia la sospensione della patente

15 Luglio 2026 - 16:50
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Smartphone al volante: quando si rischia la sospensione della patente

L’uso dello smartphone mentre si guida comporta una multa e la perdita di punti, ma con l’entrata in vigore della legge 177 del 2024 anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Per chi possiede meno di 20 punti può aggiungersi anche la sospensione breve immediata, della durata di 7 o 15 giorni.

La nuova disciplina ha quindi superato il sistema precedente, nel quale il ritiro temporaneo del documento era legato soprattutto alla reiterazione della condotta. Oggi basta una sola infrazione per perdere la possibilità di guidare, anche quando la patente conserva il punteggio massimo.

Il cellulare non deve necessariamente essere portato all’orecchio. La scrittura di un messaggio, la lettura di una notifica, la consultazione di un social network, ma anche tenere in mano il dispositivo durante una videochiamata o impostare manualmente il navigatore sono comportamenti che integrano la violazione quando comportano l’allontanamento anche temporaneo delle mani dal volante.

Cosa vieta il Codice della Strada

Il riferimento normativo è l’articolo 173 del Codice della Strada secondo cui durante la marcia il conducente non può utilizzare apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi quando il loro impiego richiede di staccare anche solo una mano dal volante. A essere vietato è l’uso manuale del dispositivo, indipendentemente dalla funzione selezionata. Rientrano nel divieto:

  • scrivere o leggere messaggi;
  • scorrere le schermate di un’applicazione;
  • visualizzare fotografie o filmati;
  • effettuare ricerche online;
  • selezionare manualmente un indirizzo sul navigatore;
  • tenere il telefono davanti al volto durante una videochiamata;
  • scattare fotografie o registrare video;
  • usare il dispositivo per consultare documenti, mail o social network.

La norma fa riferimento anche all’allontanamento temporaneo delle mani dal volante, per cui una manipolazione breve può essere sufficiente. La legge vieta anche l’uso delle cuffie sonore durante la guida. Sono invece ammessi i dispositivi a vivavoce e quelli dotati di auricolare purché il conducente conservi adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie e il loro funzionamento non richieda l’impiego delle mani.

La sospensione scatta già alla prima violazione

Chi viene sorpreso a utilizzare manualmente il telefono durante la guida rischia, fin dal primo episodio, una multa da 250 a 1.000 euro e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Non è quindi corretto affermare che la patente venga sospesa soltanto quando il conducente dispone di meno di 20 punti. La soglia del punteggio riguarda la sospensione breve prevista dall’articolo 218-ter mentre l’articolo 173 contempla una sospensione ordinaria per tutti i trasgressori. Il periodo effettivo compreso fra il minimo e il massimo viene stabilito dal prefetto. A incidere nella valutazione sono la gravità della condotta, il pericolo generato e le conseguenze prodotte.

L’agente che accerta la violazione procede al ritiro del documento. Il conducente può ricevere un permesso provvisorio limitato al tempo necessario per portare il veicolo nel luogo di custodia indicato, ma non può continuare il viaggio.

La differenza tra sospensione ordinaria e sospensione breve

La riforma ha creato due meccanismi da non confondere. La prima è la sospensione ordinaria prevista dall’articolo 173. Si applica anche alla prima violazione e dura da 15 giorni a due mesi. La seconda è la sospensione breve ed è disciplinata dall’articolo 218-ter. Entra in gioco quando il conducente identificato al momento dell’accertamento possiede meno di 20 punti sulla patente.

Nel caso del telefono alla guida, le due misure possono sommarsi. Dopo la conclusione della sospensione breve, la legge stabilisce infatti che la patente venga trasmessa alla prefettura e che da quel momento decorra il periodo fissato dal prefetto per la sospensione ordinaria, il quale si aggiunge al precedente.

Quando dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risultano almeno 20 punti, non si applica la sospensione breve collegata al punteggio.

Rimane però operativa la sanzione accessoria dell’articolo 173. Anche il conducente con 20, 25 o 30 punti può quindi perdere la patente per un periodo compreso fra 15 giorni e due mesi. Il numero elevato di punti evita soltanto il primo segmento di sospensione immediata introdotto dall’articolo 218-ter.

Se il saldo disponibile è inferiore a 20 ma pari almeno a 10 punti, l’articolo 218-ter dispone una sospensione breve di sette giorni. La misura decorre dal ritiro della patente e non richiede una preventiva ordinanza del prefetto. Il documento viene conservato dall’ufficio o dal comando da cui dipende l’agente che ha contestato la violazione.

Alla fine dei sette giorni, nel caso specifico dell’uso del cellulare, la patente deve essere trasmessa alla prefettura affinché inizi la sospensione ordinaria prevista dall’articolo 173.

Quando il punteggio è inferiore a 10, la sospensione breve sale a 15 giorni. Anche questo intervallo precede la sospensione ordinaria. Di conseguenza, chi si trova con nove punti o meno rischia di restare senza patente per almeno 30 giorni complessivi: 15 giorni immediati più il minimo di 15 giorni stabilito dall’articolo 173.

Se l’uso del cellulare provoca un incidente

La sospensione breve raddoppia quando il conducente provoca un incidente stradale. L’aggravamento opera anche se il sinistro consiste nella sola fuoriuscita dalla carreggiata e non coinvolge altre persone, altri mezzi o beni estranei al guidatore e al suo veicolo. Di conseguenza la sospensione di sette giorni sale a 14 giorni; quella di 15 giorni aumenta fino a 30 giorni. A questo periodo continua ad aggiungersi la sospensione ordinaria da 15 giorni a due mesi.

Restano ferme le altre conseguenze previste quando dal sinistro derivano lesioni, morte, danni o ulteriori violazioni. La posizione del conducente può assumere anche rilievo penale mentre sul piano assicurativo potranno essere valutate la dinamica e le responsabilità.

Multa e punti alla prima violazione

Per il primo accertamento la sanzione amministrativa va da 250 a 1.000 euro. Alla patente sono sottratti cinque punti. Il pagamento in misura ridotta segue le regole generali delle sanzioni amministrative stradali. Quando ricorrono le condizioni previste dal Codice della Strada, l’importo può essere ridotto del 30% se viene versato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La riduzione pecuniaria non cancella le conseguenze accessorie. Il pagamento rapido non evita né la decurtazione dei punti né la sospensione della patente. Per i neopatentati la perdita dei punti viene raddoppiata nei primi tre anni dal rilascio. Una prima violazione dell’articolo 173 può quindi costare dieci punti anziché cinque, ferma restando l’applicazione delle sospensioni.

Se lo stesso conducente commette un’altra violazione dell’articolo 173 nell’arco di due anni, la multa aumenta e passa da 350 a 1.400 euro. La sospensione ordinaria viene estesa a un periodo compreso fra uno e tre mesi. Anche la decurtazione diventa più pesante: alla seconda violazione sono sottratti dieci punti.

Le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada sono aumentate di un terzo quando determinate violazioni vengono commesse dopo le 22 e prima delle 7, secondo la disciplina generale applicabile alle infrazioni espressamente richiamate.

Cellulare vietato anche quando l’auto è ferma al semaforo

Il fatto che il veicolo sia momentaneamente immobile non autorizza a prendere il cellulare. Una fermata imposta dalle condizioni della circolazione, come quella davanti a un semaforo rosso o in una coda, non equivale alla conclusione del viaggio o alla sosta del veicolo. L’automobilista resta inserito nel flusso della circolazione e deve essere pronto a ripartire e a reagire ai cambiamenti della situazione stradale.

L’impiego del cellulare come navigatore non è vietato in assoluto. Diventa irregolare quando il conducente lo manipola durante la marcia e toglie una mano dal volante. L’indirizzo dovrebbe essere impostato prima della partenza. Il dispositivo va fissato su un supporto stabile, collocato in una posizione che non limiti la visuale della strada e non ostacoli i comandi.

Guardare per troppo tempo lo schermo può comunque integrare una condotta pericolosa anche quando il telefono non viene toccato. Il conducente è sempre tenuto a conservare il controllo del mezzo e a mantenere l’attenzione.

Comandi vocali, vivavoce e Bluetooth

Il Codice della Strada consente i dispositivi a vivavoce quando non richiedono l’uso delle mani. Una telefonata gestita attraverso il Bluetooth dell’auto può quindi essere effettuata senza violare automaticamente l’articolo 173. Anche i comandi al volante e l’assistente vocale possono essere usati, purché non impongano di prendere in mano il telefono. Resta però il dovere generale di guidare con attenzione.

La norma permette l’auricolare a condizione che il conducente disponga di adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie e non debba usare le mani per far funzionare l’apparecchio. L’impiego di cuffie che isolano entrambi i lati dall’ambiente esterno è invece vietato. Sirene, clacson, rumori meccanici e segnali provenienti dagli altri utenti devono poter essere percepiti.

L’articolo 173 cita smartphone, tablet e dispositivi analoghi. Un orologio intelligente utilizzato manualmente per leggere o scrivere messaggi può quindi esporre a contestazione, soprattutto quando costringe il conducente a distogliere lo sguardo e ad abbandonare il controllo del volante.

Gli schermi integrati nell’automobile non rientrano nella stessa fattispecie prevista per il cellulare, ma non possono essere utilizzati senza limiti. Operazioni lunghe e complesse sul display centrale possono violare i doveri generali di prudenza, attenzione e controllo del veicolo.

La contestazione deve essere immediata?

La regola generale prevede la contestazione immediata quando è materialmente realizzabile. Non sempre però gli agenti possono fermare il veicolo senza generare un pericolo o compromettere il servizio. La mancata fermata sul posto non rende nulla la multa. Il verbale deve indicare le ragioni della contestazione differita e viene notificato al proprietario o al soggetto individuato nei termini stabiliti dal Codice.

La sospensione breve prevista dall’articolo 218-ter si applica soltanto ai conducenti identificati nel momento in cui viene commessa la violazione. La norma precisa comunque che se il ritiro non è stato eseguito per qualsiasi causa, il periodo può decorrere dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Per la decurtazione dei punti occorre conoscere l’identità di chi guidava. Se il conducente non viene fermato, il proprietario riceve una richiesta di comunicazione dei dati e deve rispondere entro il termine indicato.

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