Stabilizzati ma senza certezze: il rebus del mansionario degli ex AUPP

17 Luglio 2026 - 11:00
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lentepubblica.it

Ufficio per il processo, la stabilizzazione non basta: il vero nodo è il mansionario dei nuovi funzionari.


Dal 1° luglio 2026 migliaia di lavoratori dell’Ufficio per il processo hanno finalmente raggiunto il traguardo più atteso: il passaggio a tempo indeterminato nell’amministrazione giudiziaria. Una svolta che chiude una lunga stagione di contratti finanziati dal PNRR e apre una nuova fase per gli uffici giudiziari italiani. Eppure, proprio mentre la stabilizzazione sembrava destinata a mettere fine ad anni di incertezza, è emersa una questione che rischia di incidere profondamente sull’organizzazione del lavoro: quali saranno, concretamente, le mansioni dei nuovi funzionari giudiziari?

La risposta, almeno per il momento, è tutt’altro che univoca. Nelle ultime settimane si è infatti sviluppato un acceso confronto istituzionale che coinvolge Governo, Consiglio Superiore della Magistratura e organizzazioni sindacali. Al centro dello scontro vi sono tre differenti riferimenti normativi e organizzativi che descrivono il ruolo degli ex Addetti all’Ufficio per il processo in maniera non perfettamente coincidente.

Il risultato è una situazione di forte incertezza, nella quale migliaia di dipendenti pubblici sono chiamati a iniziare un nuovo percorso professionale senza avere ancora un quadro definitivo delle attività da svolgere quotidianamente. Alla data del 16 luglio, quindici giorni dopo l’assunzione, molti funzionari stabilizzati non sanno ancora materialmente cosa debbano fare, per quale ufficio o magistrato siano chiamati a operare e in quale percentuale il proprio orario debba essere destinato al supporto giurisdizionale oppure alle attività amministrative.

La stessa difficoltà riguarda il personale prorogato, che continua a prestare servizio in un contesto ancora poco definito, senza indicazioni uniformi sulle attribuzioni, sulle assegnazioni e sulla concreta ripartizione dei compiti. L’incertezza, dunque, non resta confinata al dibattito giuridico, ma entra direttamente nella vita lavorativa delle persone, condizionandone responsabilità, autonomia, programmazione delle attività e rapporti con magistrati, dirigenti e cancellerie.

Dall’esperienza del PNRR alla nascita di una figura stabile nell’organizzazione giudiziaria

Per comprendere le ragioni dell’attuale dibattito è necessario fare un passo indietro.

L’Ufficio per il processo non rappresenta una novità introdotta esclusivamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le sue basi normative risalgono infatti al 2014, quando il legislatore immaginò un modello organizzativo destinato a supportare il lavoro dei magistrati attraverso professionalità dedicate all’attività preparatoria, allo studio dei fascicoli e alla gestione delle incombenze collegate all’esercizio della funzione giurisdizionale.

È però con il PNRR che questa struttura assume un ruolo centrale. L’Unione europea individua infatti nella riduzione dei tempi della giustizia uno degli obiettivi strategici da conseguire per favorire la competitività del sistema economico italiano. Nasce così il grande piano di assunzioni previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, che porta negli uffici giudiziari migliaia di addetti con contratto a tempo determinato.

Per circa quattro anni queste figure hanno rappresentato una componente fondamentale del funzionamento quotidiano di tribunali e corti d’appello, contribuendo allo smaltimento dell’arretrato e alla gestione di un enorme carico di lavoro.

Conclusa la fase finanziata attraverso il PNRR, il legislatore ha scelto di trasformare una parte consistente di questa esperienza in una presenza strutturale dell’organizzazione giudiziaria.

Dal 1° luglio 2026, 6.919 addetti sono diventati funzionari giudiziari a tempo indeterminato, mentre circa 1.500 lavoratori non sono rientrati nel percorso di stabilizzazione e sono stati destinatari di una proroga temporanea legata alla gestione del contenzioso in materia di protezione internazionale.

Una distinzione che ha inevitabilmente alimentato discussioni anche sul piano occupazionale, ma che non esaurisce le criticità emerse nelle ultime settimane. Sia per gli assunti a tempo indeterminato sia per i prorogati, infatti, resta aperta la questione dell’impiego concreto all’interno degli uffici.

Il punto di partenza: l’inquadramento nella stessa famiglia professionale dei funzionari giudiziari

La stabilizzazione non ha dato vita a una nuova figura professionale autonoma.

Gli ex Addetti all’Ufficio per il processo sono infatti confluiti nella Famiglia dei servizi giudiziari, la medesima area professionale nella quale erano già collocati i funzionari giudiziari “storici”.

Questo elemento, apparentemente tecnico, costituisce in realtà il cuore dell’intera vicenda.

L’inserimento nella stessa famiglia professionale implica infatti che il contratto collettivo individui un’unica declaratoria professionale, valida indistintamente per entrambe le figure.

Da qui nasce il confronto sul mansionario: se il contratto attribuisce a tutti i funzionari un determinato insieme di competenze, può una norma successiva restringere l’ambito operativo dei soli ex AUPP?

È proprio questa la domanda che ha dato origine al confronto tra istituzioni e parti sociali.

Il CCNI del 29 aprile 2026: una figura professionale ampia e flessibile

Il primo riferimento da analizzare è rappresentato dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 29 aprile 2026.

Il testo definisce la declaratoria della Famiglia dei servizi giudiziari delineando un profilo professionale caratterizzato da una notevole ampiezza operativa.

Le attività non si limitano infatti al supporto dell’attività giurisdizionale.

La declaratoria comprende anche il presidio, sia pure in via residuale, delle attività riconducibili alla famiglia del cancelliere, oltre alla possibilità di adottare autonomamente atti e decisioni di carattere amministrativo, coordinare strutture organizzative e svolgere attività delegate dalla dirigenza amministrativa.

Si tratta di una descrizione che valorizza la professionalità del funzionario sotto molteplici profili, senza introdurre particolari gerarchie tra le diverse tipologie di attività.

Un elemento assume particolare rilievo.

La declaratoria prevista dal CCNI risulta sostanzialmente identica a quella già applicata ai funzionari giudiziari presenti da anni negli uffici.

Ne consegue che, almeno secondo il contratto collettivo, non sembrerebbe esistere una distinzione funzionale tra i nuovi funzionari provenienti dall’Ufficio per il processo e quelli già appartenenti all’amministrazione giudiziaria.

Questo impianto contrattuale sembrava aver definito con chiarezza il nuovo assetto professionale. La situazione, tuttavia, cambia radicalmente poche settimane dopo.

Il decreto-legge n. 100 del 2026 modifica l’equilibrio

Il 12 giugno arriva il decreto-legge n. 100 del 2026.

Il provvedimento introduce diverse modifiche alla disciplina dell’Ufficio per il processo, estendendone l’applicazione anche ad altri uffici giudiziari. I posti vengono aggiunti non soltanto negli uffici minorili e di sorveglianza, ma anche nelle Procure della Repubblica e nelle Procure Generali, ampliando in modo significativo il perimetro organizzativo nel quale il personale potrà essere impiegato.

La disposizione che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda però un diverso aspetto.

Il nuovo comma 1-bis inserito nel decreto legislativo n. 151 del 2022 stabilisce infatti che il personale proveniente dall’Ufficio per il processo venga destinato in via ordinaria alle attività di supporto diretto al magistrato.

Solo in presenza di urgenti e comprovate necessità tali funzionari potranno essere impiegati in attività differenti.

La formulazione della norma viene letta da molti osservatori come un significativo restringimento dell’ambito operativo delineato poche settimane prima dalla contrattazione collettiva.

Se il CCNI sembrava attribuire al funzionario un insieme di competenze ampio e omogeneo rispetto agli altri appartenenti alla medesima famiglia professionale, il decreto individua invece una funzione prevalente, relegando gli incarichi amministrativi a una dimensione eccezionale.

È proprio su questa diversa impostazione che si innesta il primo scontro tra Governo e organizzazioni sindacali.

Il primo confronto tra Governo e sindacati

Le tensioni non hanno tardato a manifestarsi. A pochi giorni dalla pubblicazione del decreto-legge, le principali organizzazioni sindacali del comparto Giustizia hanno espresso una netta contrarietà rispetto alla nuova formulazione normativa, ritenendola incompatibile con l’accordo integrativo sottoscritto soltanto poche settimane prima.

Il nodo, secondo le sigle firmatarie del CCNI, non riguardava soltanto il contenuto della disposizione, ma anche il metodo utilizzato.

La disciplina delle mansioni nel pubblico impiego rappresenta infatti un ambito tradizionalmente affidato alla contrattazione collettiva. Per questa ragione i sindacati hanno sostenuto che l’intervento legislativo finisse per modificare unilateralmente un equilibrio già definito in sede negoziale.

L’elemento più contestato era proprio la previsione secondo cui gli ex AUPP dovessero essere impiegati ordinariamente a supporto del magistrato, lasciando alle attività amministrative un ruolo meramente residuale.

Secondo le organizzazioni sindacali, una simile impostazione rischiava di svuotare il significato della nuova declaratoria professionale prevista dal CCNI, riproponendo di fatto una distinzione tra funzionari “di serie A” e funzionari “di serie B” all’interno della medesima famiglia professionale.

Le reazioni furono particolarmente incisive.

Le sigle firmatarie indirizzarono una lettera al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Viceministro Francesco Paolo Sisto, arrivando persino a prospettare il ritiro della sottoscrizione dell’accordo integrativo qualora il decreto non fosse stato modificato durante il percorso parlamentare di conversione.

Il tentativo di mediazione del Ministero

Il confronto tra amministrazione e organizzazioni sindacali portò, il 17 giugno, all’apertura di un tavolo istituzionale.

Al termine dell’incontro venne diffuso un comunicato congiunto nel quale il Ministero manifestava l’intenzione di intervenire sul testo del decreto in sede di conversione parlamentare, con l’obiettivo di armonizzarne il contenuto rispetto al CCNI sottoscritto ad aprile.

L’annuncio contribuì inizialmente ad abbassare la tensione.

Sembrava infatti delinearsi una soluzione capace di ricondurre le diverse fonti entro un quadro coerente, evitando interpretazioni contrastanti sull’impiego dei nuovi funzionari.

Nei fatti, tuttavia, la situazione non si risolse.

Il testo del decreto rimase invariato e, anzi, pochi giorni dopo sarebbe intervenuto un nuovo protagonista destinato a riaprire completamente il confronto.

L’intervento del Consiglio Superiore della Magistratura cambia nuovamente lo scenario

Il 24 giugno il Consiglio Superiore della Magistratura approva le Linee guida per l’Ufficio per il processo – Prospettive organizzative post 30 giugno 2026.

Si tratta di un documento destinato a orientare l’organizzazione concreta degli uffici giudiziari nella fase successiva alla conclusione del PNRR.

Le linee guida confermano un’impostazione molto vicina a quella contenuta nel decreto-legge.

Secondo il CSM, infatti, la destinazione prevalente degli ex Addetti all’Ufficio per il processo deve continuare a essere il supporto diretto alla funzione giurisdizionale.

Le attività amministrative vengono considerate possibili soltanto in presenza di esigenze straordinarie e, comunque, entro limiti quantitativi indicativi che il documento colloca intorno al 30% dell’attività lavorativa.

Pur non avendo natura normativa, la delibera assume un peso organizzativo particolarmente significativo.

Le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, infatti, costituiscono un importante riferimento per la predisposizione delle proposte tabellari dei singoli uffici giudiziari, cioè degli strumenti attraverso i quali vengono concretamente distribuiti incarichi, competenze e modalità operative.

È proprio questo aspetto ad aver alimentato ulteriori polemiche.

Un dettaglio che ha fatto discutere: le piante organiche ancora non comunicate

Tra gli elementi emersi nella delibera del CSM ce n’è uno che ha attirato l’attenzione degli operatori del settore.

Lo stesso Consiglio riconosce infatti che, a pochi giorni dall’avvio della nuova organizzazione, le piante organiche dei singoli uffici risultavano ancora non comunicate.

Una circostanza che evidenzia come il percorso di stabilizzazione si sia concluso sul piano formale prima che fosse completata la definizione dell’assetto organizzativo.

In altre parole, migliaia di funzionari hanno iniziato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza conoscere con precisione la distribuzione definitiva delle risorse all’interno degli uffici giudiziari.

Per molti osservatori questo rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intera vicenda.

La stabilizzazione costituisce certamente un risultato importante sotto il profilo occupazionale, ma rischia di perdere parte della propria efficacia se non accompagnata da un’organizzazione sufficientemente chiara e condivisa.

Il problema è particolarmente evidente alla data del 16 luglio. Dopo quindici giorni dall’assunzione, numerosi dipendenti non hanno ancora ricevuto indicazioni univoche sulle attività da svolgere, sull’ufficio di effettiva destinazione, sui soggetti ai quali fare riferimento e sulla percentuale di tempo da dedicare alle diverse funzioni.

Alcuni potrebbero essere chiamati a proseguire prevalentemente il lavoro di supporto diretto ai magistrati, altri potrebbero essere utilizzati anche nelle cancellerie o in ulteriori attività amministrative. In assenza di criteri omogenei, però, la ripartizione concreta rischia di dipendere dalle esigenze contingenti e dalle interpretazioni adottate in ogni singolo ufficio.

La medesima incertezza interessa i lavoratori prorogati, che devono continuare a garantire la propria attività senza disporre sempre di indicazioni definitive sul perimetro operativo, sull’assegnazione e sul coordinamento con il personale stabilizzato.

I sindacati cambiano interlocutore, ma non posizione

La pubblicazione delle linee guida del CSM produce un effetto quasi paradossale.

Le stesse organizzazioni sindacali che pochi giorni prima avevano contestato il Governo si trovano ora a criticare il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il motivo, tuttavia, resta identico.

Secondo le sigle sindacali, anche il CSM finirebbe infatti per incidere indirettamente sulla disciplina delle mansioni attraverso indicazioni organizzative che, nella pratica, potrebbero limitare l’ambito operativo previsto dal contratto collettivo.

Per questa ragione viene proclamato lo stato di agitazione e viene nuovamente chiesta una modifica dell’articolo 6 del decreto-legge durante il percorso di conversione parlamentare.

La vicenda assume così caratteristiche del tutto particolari.

In poche settimane il confronto si sviluppa su due fronti distinti ma collegati: prima con il Governo, successivamente con il Consiglio Superiore della Magistratura.

Ciò che rimane costante è la richiesta di ricondurre la disciplina delle mansioni entro i confini delineati dalla contrattazione collettiva, evitando che altri strumenti, legislativi oppure organizzativi, finiscano per restringerne la portata.

Tre fonti, un solo problema: quale disciplina prevale davvero?

L’intera vicenda ruota attorno a un interrogativo che, almeno per ora, non ha trovato una risposta definitiva: quale fonte deve disciplinare concretamente le mansioni dei nuovi funzionari giudiziari?

Da un lato vi è il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 29 aprile 2026, che descrive una figura professionale caratterizzata da competenze ampie e trasversali, identiche a quelle degli altri funzionari della medesima famiglia professionale.

Successivamente interviene il decreto-legge n. 100 del 2026, che individua invece una destinazione ordinaria al supporto diretto dell’attività giurisdizionale, limitando l’utilizzo in attività amministrative ai soli casi di “urgente e comprovata necessità”.

Infine arrivano le Linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, che, pur non modificando formalmente la legge né il contratto, indicano agli uffici giudiziari un modello organizzativo sostanzialmente coerente con quello delineato dal decreto.

Il risultato è una sovrapposizione di indicazioni che, pur provenendo da fonti differenti e con natura giuridica diversa, finiscono inevitabilmente per incidere sul lavoro quotidiano degli ex AUPP.

Organizzazione degli uffici e disciplina delle mansioni: due concetti che non coincidono

Uno degli aspetti meno evidenti, ma probabilmente più rilevanti dal punto di vista giuridico, riguarda la distinzione tra organizzazione del lavoro e disciplina delle mansioni.

Nel pubblico impiego questi due piani non coincidono.

L’organizzazione degli uffici rappresenta una prerogativa dell’amministrazione, che può decidere come distribuire le risorse umane in funzione delle esigenze di servizio.

Diverso è invece il tema delle mansioni, cioè dell’insieme delle attività che il dipendente può essere chiamato a svolgere in relazione al proprio inquadramento professionale.

Secondo il decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina delle aree professionali e delle relative competenze è affidata principalmente alla contrattazione collettiva.

È proprio su questo confine che si concentra gran parte del dibattito.

Da una parte vi è chi ritiene che il decreto-legge e le successive indicazioni organizzative abbiano inciso indirettamente anche sul contenuto delle mansioni, restringendo l’ambito applicativo previsto dal contratto.

Dall’altra vi è chi osserva come il legislatore conservi comunque il potere di intervenire sull’organizzazione del servizio giudiziario, specie quando l’obiettivo è garantire continuità al modello dell’Ufficio per il processo sviluppato durante il PNRR.

Si tratta di una questione che, almeno sotto il profilo interpretativo, appare destinata a rimanere aperta ancora per diverso tempo.

Il ruolo del CSM e i riflessi sull’attività quotidiana degli uffici

La posizione del Consiglio Superiore della Magistratura merita una riflessione specifica.

Il CSM non è infatti il datore di lavoro del personale amministrativo né esercita competenze dirette sull’organizzazione ministeriale della giustizia.

La sua funzione costituzionale è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Tuttavia, attraverso le proprie delibere e le indicazioni rivolte agli uffici giudiziari, il Consiglio esercita inevitabilmente un’influenza significativa sulle modalità con cui il lavoro viene organizzato nella pratica.

È questo il motivo per cui le Linee guida approvate il 24 giugno hanno assunto un rilievo ben superiore alla loro natura formale.

Pur non costituendo una fonte normativa, esse rischiano infatti di orientare concretamente la distribuzione delle attività all’interno dei singoli tribunali, delle corti, degli uffici minorili e di sorveglianza, nonché delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali interessate dall’ampliamento dei posti.

In altre parole, il mansionario effettivamente applicato potrebbe dipendere molto più dalle scelte organizzative adottate nei singoli uffici che non dal solo dato normativo.

Questo scenario espone il personale al rischio di una forte disomogeneità territoriale: dipendenti con lo stesso inquadramento potrebbero essere utilizzati in modo differente a seconda della sede, delle esigenze locali, delle decisioni dei dirigenti e delle indicazioni contenute nei progetti organizzativi.

Oltre le norme ci sono quasi settemila lavoratori

Dietro il confronto tra istituzioni e organizzazioni sindacali esiste però una dimensione molto più concreta.

Dal 1° luglio 2026 quasi settemila lavoratori hanno iniziato una nuova fase della propria carriera professionale come dipendenti pubblici a tempo indeterminato.

Per molti di loro la stabilizzazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato nel pieno dell’attuazione del PNRR e caratterizzato da anni di lavoro intenso accanto ai magistrati.

Accanto a questi funzionari vi sono inoltre circa 1.500 addetti rimasti esclusi dal percorso di stabilizzazione, destinatari di una proroga limitata nel tempo e assegnati alle attività connesse alla protezione internazionale.

Per entrambe le categorie rimane una comune esigenza di chiarezza.

Al 16 luglio, il punto più critico è proprio l’impossibilità, per molti dipendenti, di sapere con certezza cosa fare, per chi lavorare e secondo quale ripartizione percentuale delle attività. Non è ancora chiaro, in numerose sedi, quanto tempo debba essere dedicato al supporto diretto del magistrato, quanto possa essere riservato alle incombenze amministrative e in quale misura trovino applicazione concreta le indicazioni del CSM sul limite orientativo del 30%.

Non si tratta di una questione astratta

Per il singolo lavoratore non si tratta di una questione astratta. L’assenza di istruzioni definitive può generare difficoltà nel comprendere gli ordini di servizio, individuare il proprio referente, coordinarsi con le cancellerie, assumere responsabilità sugli atti e programmare il lavoro. Può inoltre creare sovrapposizioni, richieste contrastanti e differenze di trattamento tra persone inserite nella stessa famiglia professionale.

La stabilizzazione ha offerto la certezza del contratto a tempo indeterminato, ma non ha ancora garantito, in tutti gli uffici, la certezza del ruolo. Per i prorogati, invece, all’incertezza delle mansioni si aggiunge quella legata alla durata e alle prospettive del rapporto di lavoro.

Sapere con precisione quali saranno le attività da svolgere, quale spazio avranno le competenze amministrative e come verranno organizzati gli uffici costituisce infatti un elemento essenziale non solo sotto il profilo professionale, ma anche per garantire un funzionamento efficiente dell’intero sistema giudiziario.

Una questione che va oltre il mansionario

La vicenda dell’Ufficio per il processo dimostra come la conclusione del PNRR non rappresenti la fine delle trasformazioni che hanno interessato la giustizia italiana.

La vera sfida inizia adesso.

L’obiettivo non è più soltanto ridurre l’arretrato o rispettare le milestone concordate con l’Unione europea, ma consolidare nel lungo periodo un modello organizzativo capace di valorizzare professionalità ormai entrate stabilmente nell’amministrazione.

Per riuscirci servirà probabilmente una cornice normativa più chiara, in grado di evitare sovrapposizioni interpretative tra contratto collettivo, legge e indicazioni organizzative.

Solo così sarà possibile assicurare uniformità applicativa tra i diversi uffici giudiziari e offrire ai nuovi funzionari quella certezza del ruolo che rappresenta uno degli elementi fondamentali di qualsiasi organizzazione pubblica moderna.

La stabilizzazione ha certamente segnato un passaggio storico per migliaia di lavoratori. Tuttavia, l’esperienza delle ultime settimane dimostra che l’assunzione a tempo indeterminato costituisce soltanto il primo passo.

La definizione del perimetro professionale degli ex Addetti all’Ufficio per il processo rimane infatti una delle questioni più delicate che il sistema giustizia dovrà affrontare nei prossimi mesi, anche alla luce dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge e delle future scelte organizzative degli uffici giudiziari.

Nel frattempo, però, resta una necessità immediata: fornire ai dipendenti stabilizzati e prorogati istruzioni chiare, coerenti e uniformi. Perché dopo la certezza giuridica dell’assunzione serve anche quella, altrettanto essenziale, del lavoro da svolgere ogni giorno.

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