Bozza del CCNL Enti Locali 2025-2027: le nuove progressioni economiche tra aree

16 Luglio 2026 - 11:05
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lentepubblica.it

La bozza del CCNL Funzioni Locali 2025-2027 introduce alcune novità sulla disciplina delle progressioni economiche tra aree: scopriamone di più.


La bozza più recente presentata all’ARAN nelle scorse settimane, infatti, interviene nuovamente sulla disciplina delle progressioni economiche all’interno delle aree, introducendo una serie di precisazioni e novità che incidono sui criteri di assegnazione dei cosiddetti differenziali stipendiali. Si tratta di uno degli aspetti più rilevanti del rinnovo contrattuale, perché riguarda direttamente la crescita economica dei dipendenti degli enti locali senza comportare un cambio di area o di mansioni.

La nuova impostazione punta a valorizzare il merito, l’esperienza professionale e il percorso di formazione svolto dal personale, lasciando al tempo stesso un ruolo centrale alla contrattazione integrativa di ciascun ente, chiamata a definire numerosi aspetti applicativi. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le principali novità previste dalla bozza contrattuale.

Cosa sono i differenziali stipendiali e perché diventano centrali

Il contratto conferma che la progressione economica all’interno della stessa area continuerà ad avvenire attraverso l’attribuzione dei differenziali stipendiali, cioè incrementi economici stabili che si aggiungono allo stipendio tabellare.

Si tratta di aumenti permanenti della retribuzione, corrisposti mensilmente per tredici mensilità, destinati a riconoscere il progressivo accrescimento delle competenze professionali maturate durante l’attività lavorativa.

L’importo di ciascun differenziale resta quello già individuato dalla Tabella A allegata al CCNL del 16 novembre 2022, che stabilisce anche il numero massimo di progressioni conseguibili nella medesima area nel corso della carriera.

Una precisazione particolarmente importante riguarda il computo delle progressioni già ottenute: vengono considerate anche quelle maturate presso altre amministrazioni in caso di mobilità, evitando così che un trasferimento consenta di “azzerare” il conteggio delle progressioni già conseguite.

Le progressioni restano selettive e dipendono dalle risorse disponibili

La bozza conferma che le progressioni economiche non avranno carattere automatico.

L’attribuzione dei differenziali continuerà infatti ad avvenire mediante una procedura selettiva, attivabile ogni anno soltanto se il Fondo delle risorse decentrate dispone delle necessarie coperture finanziarie.

Il numero delle progressioni attribuibili non sarà quindi uguale per tutti gli enti, ma dipenderà dalle risorse economiche disponibili e dalle scelte effettuate nella contrattazione collettiva integrativa.

Inoltre, ogni dipendente potrà ottenere un solo differenziale stipendiale per ciascuna procedura selettiva.

Chi potrà partecipare alle selezioni

Per accedere alla procedura sarà necessario possedere specifici requisiti.

La regola generale prevede che possano partecipare i lavoratori che, alla data di decorrenza del beneficio economico, non abbiano ottenuto altre progressioni nei tre anni precedenti.

La novità consiste nel fatto che questo intervallo temporale potrà essere modificato attraverso la contrattazione integrativa: gli enti potranno infatti ridurlo a due anni oppure estenderlo fino a quattro.

Accanto al requisito temporale rimane quello disciplinare.

Potranno concorrere soltanto i dipendenti che negli ultimi due anni non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla multa, confermando così la volontà di collegare la crescita economica anche alla correttezza del comportamento lavorativo.

Valutazioni individuali, esperienza e formazione: come saranno assegnati i punteggi

Uno degli aspetti maggiormente innovati riguarda la costruzione della graduatoria.

La bozza individua tre macro-criteri che dovranno essere utilizzati per attribuire i punteggi ai candidati.

Il primo elemento è rappresentato dalla valutazione della performance individuale. Verrà presa in considerazione la media delle ultime tre valutazioni annuali disponibili. Qualora il dipendente non sia stato valutato in uno o più anni per assenze dal servizio, saranno considerate le ultime tre valutazioni utili in ordine cronologico.

Se la contrattazione integrativa sceglierà di ridurre a due anni il requisito minimo per partecipare alla procedura, potrà stabilire anche che la media venga calcolata sulle ultime due valutazioni.

Il secondo criterio riguarda invece l’esperienza professionale, intesa in senso molto ampio.

Non si considererà soltanto il servizio prestato nello stesso ente, ma anche quello svolto presso altre amministrazioni del comparto Funzioni Locali o addirittura presso amministrazioni appartenenti ad altri comparti, purché nel medesimo profilo professionale o in uno equivalente.

La bozza introduce inoltre una significativa apertura interpretativa: il punteggio non dovrà essere necessariamente proporzionale agli anni di servizio, ma potrà valorizzare anche la qualità delle esperienze maturate e il diverso livello di crescita professionale acquisito nelle varie fasi della carriera.

Il terzo criterio è invece facoltativo.

La contrattazione integrativa potrà attribuire punteggi aggiuntivi alle competenze culturali e professionali sviluppate attraverso i percorsi di formazione organizzati dall’ente, riconoscendo così un valore concreto agli investimenti effettuati sulla crescita del personale.

Il peso dei criteri viene fissato dal contratto

Pur lasciando spazio alla contrattazione decentrata, il nuovo testo introduce alcuni limiti precisi.

La valutazione individuale dovrà necessariamente rappresentare almeno il 40% del punteggio complessivo, confermandosi quindi il principale elemento di selezione.

Al contrario, l’esperienza professionale non potrà incidere per oltre il 40% del punteggio totale.

Questa scelta punta a evitare che la sola anzianità diventi il fattore decisivo nell’attribuzione delle progressioni economiche, rafforzando invece il principio della valorizzazione del merito.

Premio per chi aspetta da più tempo

Una delle novità più interessanti contenute nella bozza riguarda i dipendenti che da molti anni non beneficiano di alcuna progressione economica.

Per il personale che non abbia ottenuto incrementi stipendiali da almeno sei anni sarà infatti possibile attribuire un punteggio aggiuntivo fino al 5% rispetto al punteggio complessivamente maturato.

Anche questo elemento sarà disciplinato dalla contrattazione integrativa, che potrà differenziare il bonus in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica.

L’obiettivo appare evidente: evitare che alcuni lavoratori rimangano esclusi troppo a lungo dai percorsi di crescita retributiva.

Graduatorie, conflitti di interesse e casi particolari

Il contratto dedica particolare attenzione anche agli aspetti organizzativi delle procedure selettive.

Le graduatorie avranno validità esclusivamente per l’anno in cui risultano approvate e non potranno quindi avere seguito negli anni successivi.

La contrattazione integrativa potrà inoltre stabilire criteri di priorità da applicare nei casi di parità di punteggio, nel rispetto del principio di non discriminazione.

Per evitare possibili conflitti di interesse, negli enti in cui ciò risulti necessario potranno essere predisposte graduatorie distinte tra i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e gli altri funzionari appartenenti alla medesima area.

Negli enti privi di dirigenti sarà invece possibile scegliere una graduatoria unica di ente anziché graduatorie separate per ciascuna area.

Partecipazione garantita anche per il personale in comando o distacco

La bozza chiarisce inoltre la posizione dei dipendenti temporaneamente assegnati presso altre amministrazioni.

Il personale comandato o distaccato conserverà infatti il diritto a partecipare alle procedure selettive organizzate dall’ente di appartenenza.

Per consentire una valutazione completa, l’amministrazione di provenienza dovrà acquisire dall’ente presso cui il dipendente presta servizio le informazioni necessarie relative all’attività svolta e alle valutazioni conseguite.

Decorrenza economica e finanziamento delle progressioni

Le progressioni economiche continueranno ad essere finanziate esclusivamente attraverso le risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate.

La decorrenza economica non potrà comunque essere anteriore al 1° gennaio dell’anno in cui verrà sottoscritto definitivamente il contratto integrativo che disciplina l’attribuzione delle progressioni.

La bozza precisa inoltre che i differenziali stipendiali cessano di essere corrisposti quando il dipendente ottiene un passaggio tra aree, salvo le specifiche eccezioni previste dalla disciplina sulle progressioni verticali.

Verso un sistema sempre più orientato al merito

Nel complesso, la nuova disciplina conferma il progressivo superamento di una logica fondata prevalentemente sull’anzianità di servizio. La valutazione delle performance individuali assume un ruolo centrale, mentre esperienza, formazione e competenze professionali diventano elementi destinati a concorrere in modo equilibrato alla costruzione delle graduatorie.

Allo stesso tempo, il contratto lascia ampi margini di intervento alla contrattazione integrativa, che sarà chiamata a definire numerosi aspetti operativi, dal numero delle progressioni annuali alla ponderazione dei criteri, fino ai punteggi aggiuntivi e ai meccanismi di gestione delle graduatorie.

Se il testo risulterà confermato nella versione definitiva, gli enti locali saranno chiamati a predisporre procedure selettive ancora più strutturate e trasparenti, nelle quali la crescita economica sarà sempre più collegata ai risultati conseguiti, alle competenze acquisite e alla qualità del percorso professionale maturato dal personale

Il testo della bozza

Qui il documento completo.

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