Supplenze e graduatorie ATA, tutte le novità che possono cambiare le nomine

Maggio 07, 2026 - 13:23
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lentepubblica.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nuova circolare sulle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027, introducendo indicazioni operative che riguardano sia il personale docente sia il comparto ATA.


Il documento, diffuso con la nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026, definisce criteri, limiti e modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato nelle scuole italiane.

Particolare attenzione è stata riservata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il quale vengono confermate alcune restrizioni già in vigore ma anche introdotte importanti precisazioni sulle possibilità di accettare nuovi incarichi, sul completamento orario e sulle sostituzioni.

Le disposizioni contenute nella circolare rappresentano un riferimento fondamentale per migliaia di lavoratori inseriti nelle graduatorie provinciali e d’istituto che attendono le convocazioni per il prossimo anno scolastico.

Nuove regole per accettare un altro incarico

Tra gli aspetti più rilevanti contenuti nella circolare emerge una modifica che interessa direttamente chi riceve una supplenza annuale oppure fino al termine delle attività didattiche.

Da quest’anno, infatti, l’accettazione di un incarico non impedisce di aderire successivamente a un’altra proposta relativa a un diverso profilo professionale, purché anch’essa abbia durata annuale oppure fino al termine delle lezioni. La novità sostanziale riguarda il termine entro cui può avvenire il cambio.

In passato la possibilità di lasciare un incarico era collegata alla presa di servizio. La nuova disciplina, invece, stabilisce che il nuovo incarico debba essere proposto prima dell’avvio delle lezioni.

Si tratta di una modifica destinata ad avere effetti concreti soprattutto per chi è inserito in più graduatorie ATA e potrebbe ricevere convocazioni differenti a distanza di pochi giorni.

Supplenze su spezzone e diritto al completamento orario

La circolare ministeriale ribadisce anche il diritto al completamento orario per il personale che ottiene una supplenza su spezzone.

In pratica, chi riceve un incarico part-time può completare il proprio monte ore attraverso ulteriori disponibilità, ma esclusivamente all’interno dello stesso profilo professionale. Non sarà quindi possibile sommare incarichi appartenenti a categorie differenti.

Il Ministero chiarisce inoltre un altro punto spesso oggetto di dubbi interpretativi: il lavoratore può lasciare una supplenza part-time per accettare un posto intero, ma soltanto se, al momento della prima convocazione, non esistevano disponibilità per incarichi completi.

Questa precisazione punta a evitare contestazioni nelle procedure di nomina e garantire maggiore uniformità nelle decisioni delle scuole.

Sostituzioni ATA, restano i limiti imposti dalla legge

La nuova circolare conferma il permanere delle restrizioni sulle supplenze brevi del personale ATA, previste dalle precedenti leggi di Bilancio.

Per gli Assistenti amministrativi e gli Assistenti tecnici continua infatti a valere il divieto di sostituzione temporanea, salvo specifiche eccezioni. I dirigenti scolastici non potranno quindi procedere liberamente alle nomine brevi per coprire assenze momentanee.

L’unica deroga riguarda gli istituti scolastici con meno di tre posti in organico di diritto per quei profili professionali.

Anche per i Collaboratori scolastici rimangono limitazioni precise: nei primi sette giorni di assenza del titolare non è possibile procedere automaticamente alla sostituzione, salvo casi motivati formalmente dal dirigente scolastico.

La normativa continua quindi a imporre una gestione molto rigida delle assenze brevi, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione quotidiana delle segreterie e dei servizi scolastici.

La deroga dopo il trentesimo giorno di assenza

La circolare richiama però anche una parziale apertura prevista dalla legge n. 205 del 2017.

Nel caso di Assistenti amministrativi e tecnici, le scuole possono procedere alla nomina di un supplente quando l’assenza del titolare supera i trenta giorni consecutivi. Il conteggio decorre dal primo giorno di assenza.

Questa possibilità rappresenta una delle poche eccezioni al blocco generalizzato delle sostituzioni brevi e consente agli istituti di affrontare situazioni particolarmente prolungate che rischierebbero di compromettere il funzionamento degli uffici.

Compatibilità tra diversi servizi scolastici

Un altro chiarimento importante riguarda la possibilità di svolgere differenti tipologie di servizio nello stesso anno scolastico.

La circolare conferma che è consentito lavorare come docente, personale ATA oppure istitutore anche in istituti non statali, purché gli incarichi non si sovrappongano temporalmente.

Ciò significa che un lavoratore potrà accumulare esperienze differenti nel corso dell’anno, ma senza contemporaneità tra i vari rapporti di lavoro.

Si tratta di un elemento particolarmente rilevante per molti precari della scuola che cercano di aumentare punteggio ed esperienza professionale alternando incarichi diversi.

Nomine tramite delega e niente sanzioni in alcuni casi

Il Ministero ribadisce inoltre la possibilità di farsi rappresentare da un delegato durante le operazioni di nomina.

Una soluzione molto utilizzata soprattutto durante le convocazioni provinciali o nei casi in cui l’aspirante sia impossibilitato a presentarsi personalmente.

La circolare chiarisce poi un aspetto delicato relativo alle eventuali rinunce. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dal D.M. n. 430 del 2000, non vengono applicate sanzioni né per la rinuncia alla supplenza né per la mancata presa di servizio.

La precisazione punta a delimitare con maggiore chiarezza le ipotesi in cui scattano le penalizzazioni previste dalla normativa sulle supplenze.

DSGA, confermate le nuove modalità di sostituzione

Un capitolo specifico è dedicato ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, oggi collocati nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.

Per la copertura dei posti vacanti o disponibili nelle sedi normo-dimensionate, la circolare richiama quanto previsto dal CCNL del 18 gennaio 2024 e dal Decreto ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024.

Le sostituzioni dovranno quindi avvenire seguendo i criteri introdotti dalla nuova disciplina contrattuale e regolamentare, ormai diventata il punto di riferimento per l’assegnazione degli incarichi di DSGA facente funzione.

Legge 104, come funziona la priorità nella scelta della sede

Ampio spazio viene dedicato anche alle precedenze previste dalla Legge 104 del 1992.

La priorità nella scelta della sede scolastica si applica esclusivamente tra candidati convocati per incarichi della stessa durata e con identica consistenza economica. Inoltre, il beneficio non modifica l’ordine di graduatoria e non consente di ottenere incarichi più favorevoli rispetto agli aspiranti che precedono.

La circolare distingue poi le diverse situazioni previste dalla normativa.

Per chi beneficia delle tutele legate alla propria disabilità personale, la precedenza può essere esercitata su qualunque sede disponibile.

Diverso invece il caso di chi assiste un familiare con disabilità: la priorità opera soltanto per le scuole situate nel comune di assistenza oppure, in assenza di disponibilità, nei comuni vicini.

Riserva dei posti anche per le supplenze

La nota ministeriale conferma infine l’applicazione della riserva dei posti prevista dalla legge n. 68 del 1999 e dalle altre disposizioni dedicate a specifiche categorie protette.

Il diritto alla riserva riguarda sia le assunzioni a tempo indeterminato sia gli incarichi a tempo determinato attribuiti tramite graduatorie provinciali.

La misura interessa, tra gli altri, i beneficiari delle norme collegate al servizio militare e alle categorie tutelate dalla legislazione vigente.

Un anno scolastico che si preannuncia complesso

Le nuove indicazioni ministeriali arrivano in una fase ancora delicata per il sistema scolastico italiano, caratterizzato da un ampio ricorso al lavoro precario e da difficoltà organizzative che coinvolgono soprattutto il personale ATA.

La conferma dei vincoli sulle sostituzioni brevi continua a suscitare perplessità tra dirigenti scolastici e operatori del settore, mentre le nuove aperture sulla possibilità di accettare incarichi differenti potrebbero rendere più dinamiche le procedure di assegnazione delle supplenze.

Molto dipenderà ora dai tempi delle convocazioni provinciali e dalla capacità degli uffici scolastici di gestire rapidamente le nomine prima dell’avvio delle lezioni.

Il testo della Circolare

Qui il documento completo.

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