Telemarketing: offerte vietate anche per gli operatori energetici
Il Senato ha approvato il decreto accise ter. Oltre alle disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali, nel testo c’è anche un emendamento che corregge l’asimmetria normativa introdotta con il decreto bollette. Il divieto di contattare i clienti senza consenso è stato esteso agli operatori del mercato dell’energia.
Maggiori tutele per i consumatori
Il decreto legge n. 63 del 30 aprile 2026, noto come decreto bollette, aveva introdotto alcune modifiche all’art. 51 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005). In particolare era stato aggiunto questo comma 8-bis:
Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso per ricevere proposte commerciali.
Il divieto era quindi limitato agli operatori di telecomunicazioni che offrono anche servizi energetici. Questo divieto verrà applicato a partire dal 19 giugno. Asstel aveva evidenziato l’asimmetria normativa (disparità di trattamento), sollecitando una modifica urgente prima dell’approvazione della legge.
L’emendamento inserito nel decreto fiscale è stato ritirato. Otto senatori di Lega e Forza Italia hanno presentato un nuovo emendamento nel decreto accise ter. Stavolta è stato discusso e approvato dal Senato. Il testo aggiornato del comma 8-bis è questo:
Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazioni. Il professionista attivo nei settori di cui al precedente periodo può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti che abbiano espresso specifico consenso per ricevere proposte commerciali relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti.
Gli operatori energetici non possono quindi proporre contratti di telefonia senza esplicito consenso. Eventuali offerte devono essere effettuate tramite un numero univoco. Il decreto deve essere approvato anche dalla Camera dei Deputati entro il 29 giugno.
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