TFR non versato al Fondo di Tesoreria: l'INPS deve pagare il lavoratore
lentepubblica.it
La Corte di Cassazione ridisegna i confini della tutela previdenziale sul trattamento di fine rapporto, affermando che il Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS deve erogare il TFR al lavoratore anche quando il datore di lavoro non ha versato i contributi.
Quando il datore non versa e il lavoratore rischia di perderci
Hai lavorato per anni in una grande azienda, hai maturato un TFR consistente, ma, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, scopri che il datore di lavoro non ha mai versato all’INPS le quote spettanti. Chi paga il TFR? Questa è la questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11569, depositata il 30 aprile 2024, con cui gli Ermellini hanno stabilito che a pagare è l’INPS.
Tre lavoratori, un decreto ingiuntivo e un lungo percorso giudiziario
La vicenda che ha portato alla pronuncia citata trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da tre lavoratori nei confronti dell’INPS, quale gestore del Fondo di Tesoreria istituito dalla Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007). I tre avevano chiesto la condanna dell’istituto previdenziale al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sul TFR liquidato a seguito della cessazione del loro rapporto di lavoro. L’INPS aveva proposto opposizione, ma il Tribunale di primo grado aveva respinto le sue ragioni.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 952 del 3 ottobre 2017, aveva confermato la decisione di primo grado, sulla base della natura retributiva e non previdenziale della prestazione erogata dal Fondo di Tesoreria. Secondo i giudici toscani, poiché il TFR corrisposto dal Fondo conservava la sua essenza di retribuzione differita, il ritardo nel pagamento comportava automaticamente il diritto agli accessori (rivalutazione e interessi) senza alcun limite, proprio come avviene per i crediti retributivi ordinari del lavoratore subordinato. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando questa qualificazione giuridica e sostenendo che la prestazione erogata dal Fondo avesse invece natura previdenziale, con le conseguenti limitazioni previste dalla legge in caso di ritardo.
La decisione della Cassazione: natura previdenziale e tutela garantita per legge
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze e rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione.
Il ragionamento degli Ermellini ruota attorno alla qualificazione della natura delle prestazioni erogate dal Fondo di Tesoreria, istituito dall’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296 del 2006. La Cassazione afferma che si tratta di una prestazione previdenziale pubblica, sebbene modulata in base a quanto previsto dall’art. 2120 c.c. Il fatto che il legislatore abbia scelto di effettuare il calcolo del TFR in base alle regole del Codice civile non trasforma la prestazione del Fondo in un credito retributivo. La forma è quella del TFR, ma la sostanza è previdenziale.
A sostegno di questa impostazione vi sono diversi elementi. In primo luogo, la legge istitutiva prevede espressamente che il Fondo operi secondo il principio della ripartizione e che i contributi versati dai datori di lavoro abbiano la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, con applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione. In secondo luogo, la legge utilizza il verbo “garantisce”, per cui il Fondo garantisce l’erogazione del TFR.
Pertanto in questo contesto si innesta il meccanismo dell’art. 2116 c.c., comma 1, secondo cui le prestazioni assicurative sono dovute al lavoratore anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi. Poiché la prestazione del Fondo di Tesoreria è previdenziale, essa è soggetta a questa regola fondamentale. Ne deriva che l’INPS è tenuto a corrispondere il TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007 anche in assenza di versamenti da parte del datore di lavoro. Sarà poi il Fondo stesso a recuperare i contributi non versati, eventualmente partecipando al concorso con gli altri creditori nelle procedure concorsuali.
The post TFR non versato al Fondo di Tesoreria: l'INPS deve pagare il lavoratore appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Wow
0
Triste
0
Furioso
0
Commenti (0)