Truffe bancarie, lo spoofing non basta a incolpare il cliente: arriva il rimborso

10 Giugno 2026 - 12:20
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Una truffa bancaria realizzata attraverso canali apparentemente ufficiali non basta, da sola, a dimostrare una responsabilità del cliente. Nel caso di un correntista di Trento, l’Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito che ING Bank debba rimborsare circa 12mila euro, ritenendo che il consumatore non abbia agito con colpa grave.

Il caso riguarda una frode da circa 16mila euro realizzata tramite spoofing, tecnica con cui i truffatori riescono a falsificare numeri di telefono, email e altri canali di contatto facendoli sembrare autentici. Qui le comunicazioni arrivate al correntista apparivano riconducibili alla banca: abbastanza, insomma, da convincerlo di essere davvero in contatto con il proprio istituto e da rendere più difficile riconoscere il tentativo di raggiro. Solo dopo avrebbe scoperto la frode, contestando le operazioni e chiedendo il rimborso.

La richiesta, inizialmente respinta da ING Bank, è poi arrivata davanti al Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, che ha riconosciuto il carattere particolarmente insidioso della truffa e ha indicato alla banca la restituzione di circa 12mila euro. Quest decisione è rilevante perché richiama un principio centrale nelle controversie legate alle frodi bancarie: l’eventuale colpa grave del cliente non può essere presunta automaticamente, ma deve essere dimostrata dalla banca.

In casi di spoofing particolarmente sofisticati, il fatto che il consumatore abbia seguito istruzioni apparentemente provenienti dall’istituto non basta quindi a escludere il diritto al rimborso. Secondo Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, il consumatore, convinto di essere in contatto con la propria banca, ha seguito le istruzioni ricevute, ma solo dopo ha scoperto di essere stato ingannato.

“A quel punto ha subito contestato le operazioni e chiesto il rimborso. La banca, però, ha respinto la richiesta, scaricando sul cliente la responsabilità dell’accaduto. Abbiamo portato la controversia davanti all’Abf e l’esito è stato netto”

Giacomelli ha aggiunto che “non si può attribuire automaticamente la colpa al cliente solo perché i truffatori sono riusciti a sfruttare i canali di comunicazione della banca”. Secondo l'associazione, la decisione del Collegio di Milano conferma un orientamento ormai consolidato dell’ABF: spetta alla banca dimostrare l’eventuale colpa grave del correntista, non al consumatore provare di non averne avuta.


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