Viareggio, la sicurezza non è una procura: il peso della responsabilità ai vertici
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La condanna definitiva di Mauro Moretti come manager responsabile della strage di Viareggio riporta al centro un principio spesso rimosso nelle grandi organizzazioni pubbliche e partecipate: delegare funzioni non significa cancellare la responsabilità di chi governa il sistema.
La strage ferroviaria di Viareggio non può essere liquidata come una tragica fatalità. La notte del 29 giugno 2009 un convoglio merci carico di GPL deragliò nei pressi della stazione, provocando un’esplosione e un incendio che causarono 32 morti e oltre cento feriti. La Cassazione ha ora confermato le condanne del processo d’appello ter, rendendo definitiva, tra le altre, anche la pena di cinque anni per l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rfi, Mauro Moretti; per tutti l’accusa è stata di disastro ferroviario colposo e, per Moretti, anche di incendio.
Oltre a Mauro Moretti è coinvolta nel provvedimento la struttura ritenuta nel perimetro delle responsabilità: Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di RFI; Vincenzo Soprano, ex amministratore delegato di Trenitalia; Mario Paolo Pizzadini, manager della società di manutenzione Cima Riparazioni; Emilio Maestrini, ex responsabile dell’Unità produttiva Direzione ingegneria di Trenitalia.
Insieme a loro sono stati condannati in via definitiva i manager, i dirigenti e i tecnici delle società tedesche e austriache responsabili del carro merci deragliato e della sua manutenzione (tra cui Gatx Rail e le officine di Jungenthal). Le pene confermate per l’intero gruppo di imputati oscillano complessivamente tra i 2 e i 6 anni di reclusione.
Il principio della responsabilità ai vertici
Il punto, al di là della singola vicenda giudiziaria, riguarda il modo in cui viene intesa la responsabilità, e in via paritetica esercitato il potere nelle grandi aziende pubbliche o a controllo pubblico. Chi ha conosciuto dall’interno questi apparati sa quanto spesso il vertice sia il risultato di equilibri politici, nomine fiduciario-istituzionali, catene decisionali opache e autonomia solo parziale. Ma proprio per questo il tema della responsabilità diventa ancora più serio: se si accetta una posizione apicale, non si accetta soltanto il prestigio della carica o il compenso. Si accetta (molti neppure lo sanno) anche il dovere di organizzare, controllare e pretendere che la sicurezza sia reale.
La questione dei compensi non può diventare una scorciatoia moralistica: non si condanna un manager perché guadagna molto. Tuttavia, quando i compensi sono molto elevati — le ricostruzioni di stampa dell’epoca indicavano per Moretti retribuzioni annue superiori agli 800 mila euro, con voci aggiuntive e incentivi come si conviene ad alte cariche pubbliche — diventa difficile sostenere che quella remunerazione copra solo la rappresentanza formale o il risultato economico. Copre anche il rischio della funzione, cioè la responsabilità connessa alle scelte di fondo, ai controlli, agli investimenti e alle priorità aziendali.
La posizione di garanzia nel Codice penale
Nel diritto penale, la colpa non è sinonimo di sfortuna. L’articolo 43 del Codice penale definisce colposo l’evento non voluto che si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L’articolo 40 aggiunge un principio decisivo: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. È il cuore della posizione di garanzia.
Per questo una catena di manutenzione insufficiente, controlli inadeguati, tagli procedurali o investimenti mancati non sono dettagli amministrativi. Se diventano fattori causali di un disastro, entrano nel campo della responsabilità penale. L’articolo 113 del Codice penale disciplina proprio la cooperazione nel delitto colposo: quando l’evento è provocato dalla cooperazione di più persone, ciascuna risponde secondo il proprio contributo. L’articolo 449 punisce poi chi cagiona per colpa un incendio o un altro disastro, con pena raddoppiata nel caso di disastro ferroviario.
Delega di funzioni e limiti previsti dal Testo unico sicurezza
Il Testo unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008, conferma la stessa logica. La delega di funzioni è ammessa, ma solo a condizioni rigorose: deve essere scritta, accettata, conferita a persona competente, accompagnata da poteri di organizzazione, gestione e controllo e da autonomia di spesa. Soprattutto, l’articolo 16 chiarisce che la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto esercizio delle funzioni trasferite.
Vacilla, quindi, l’alibi delle “procure datoriali” usate come scudo. Una delega seria serve a rendere l’organizzazione più efficiente, non a creare zone franche. Può trasferire funzioni operative e responsabilità specifiche, ma non cancella gli obblighi non delegabili e non libera il vertice dal dovere di verificare che il sistema funzioni. L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Sicurezza, controlli e organizzazione
Non basta, dunque, nominare qualcuno. Bisogna dargli mezzi, poteri, budget, procedure e poi controllare. L’articolo 18 impone al datore di lavoro e ai dirigenti obblighi organizzativi puntuali: designazione degli addetti all’emergenza, misure di prevenzione incendi, formazione, istruzioni operative, aggiornamento delle misure di prevenzione in rapporto all’evoluzione tecnica e organizzativa.
L’articolo 28 richiede che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi per la salute e la sicurezza, indicando misure, procedure, ruoli aziendali, competenze e poteri. Tanto vale anche per la scelta dei fornitori, come nel caso di Viareggio, dei materiali, dei criteri e standard manutentivi e certificativi. Sono metodi di indagine universali che un top manager non può non avere ben presenti, anche perché ne va della vita delle persone, siano dipendenti, fornitori, clienti o cittadini. In sintesi, la “condotta del buon padre di famiglia“, locuzione in uso per sintetizzare perfettamente il ruolo apicale come polo di autorevolezza e vigilanza.
La prevenzione come interesse pubblico: il significato delle sentenze sulla strage di Viareggio
Nel caso di attività ad alto rischio, ancora più fortemente e decisamente il tema non è burocratico ma sostanziale. La prevenzione incendi, per esempio, è qualificata dall’articolo 46 del Testo Unico come funzione di preminente interesse pubblico, finalizzata alla sicurezza della vita umana, all’incolumità delle persone e alla tutela dei beni e dell’ambiente. Nei luoghi di lavoro soggetti al decreto devono essere adottate misure idonee a prevenire gli incendi e a tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Le sentenze sulla strage di Viareggio non dicono che il vertice aziendale risponde sempre e comunque di ogni evento avverso. Dicono qualcosa di più preciso e più scomodo: quando un evento non è imprevedibile, quando il rischio è governabile, quando la catena organizzativa è nelle mani di chi decide risorse, priorità e controlli, la responsabilità non può evaporare nei livelli intermedi.
Per questo il vittimismo mediatico che descrive il manager condannato come capro espiatorio sull’altare di populismo o giustizialismo rischia di rovesciare il senso dello Stato. Il carcere per un reato colposo non è una vendetta sociale: è l’esito estremo di una responsabilità accertata in sede giudiziaria, dopo anni di processo. La Cassazione, già nel 2024, aveva confermato le responsabilità penali e civili per il disastro, rinviando solo per la rideterminazione di alcune.
La responsabilità di chi guida le infrastrutture
In una democrazia matura, il cittadino deve poter pretendere che chi guida infrastrutture essenziali non si limiti a firmare deleghe, presentare bilanci o rivendicare risultati economici. Deve pretendere che chi incassa compensi da vertice eserciti davvero poteri da vertice. Anche quando si tratta di sicurezza. Soprattutto quando si tratta di sicurezza.
Altro che populismo. Altro che giustizialismo. Questa è la funzione minima dello Stato: ricordare che la vita delle persone vale più della comodità organizzativa di chi comanda.
Box normativo essenziale
Codice penale
Art. 40 c.p.: rapporto di causalità e responsabilità omissiva.
Art. 43 c.p.: definizione di colpa per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di norme.
Art. 113 c.p.: cooperazione nel delitto colposo.
Art. 449 c.p.: delitti colposi di danno, incluso il disastro ferroviario colposo.
Art. 589 c.p.: omicidio colposo, con aggravamento in caso di violazione delle norme antinfortunistiche.
D.Lgs. 81/2008 – Testo unico salute e sicurezza sul lavoro
Art. 16: delega di funzioni e permanenza dell’obbligo di vigilanza del delegante.
Art. 17: obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Art. 18: obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
Art. 19: obblighi del preposto.
Art. 28: valutazione di tutti i rischi e contenuto del DVR.
Art. 46: prevenzione incendi.
Art. 299: principio di effettività delle posizioni di garanzia.
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