Cartelle esattoriali e prescrizione decennale: la Corte Costituzionale salva il Fisco

25 Maggio 2026 - 09:16
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lentepubblica.it

La digitalizzazione e la velocità delle notifiche via PEC riducono nettamente le tempistiche della burocrazia, ma non intaccano i tempi a disposizione dello Stato per riscuotere i propri crediti.


Chi sperava che l’avvento dei computer e l’invio telematico degli atti portassero a un automatico accorciamento a 5 anni del termine per il recupero delle imposte statali rimarrà deluso. Con la sentenza n. 85/2026, la Corte Costituzionale ha blindato il termine di 10 anni per la riscossione dei tributi erariali, respingendo le tesi che richiedevano una riduzione dei tempi in funzione dell’evoluzione tecnologica.

Undici anni di silenzio e lo scudo del Covid-19

La vicenda trae origine da un contenzioso tra l’Agenzia delle entrate – Riscossione e un contribuente, avente ad oggetto un’intimazione di pagamento per il recupero di tributi erariali notificata il 4 agosto 2022. L’atto interruttivo precedente della procedura di riscossione risaliva a più di 11 anni prima, precisamente al 7 aprile 2011.

In primo grado, la Corte di giustizia tributaria di Roma accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo ampiamente decorso il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 del Codice civile. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, basandosi sulle sospensioni straordinarie disposte dai decreti Covid (D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 41/2021). Secondo il Fisco, tali norme avrebbero garantito una proroga complessiva di 24 mesi, rendendo la notifica del 2022 tempestiva.

Lo svolgimento del processo

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio decideva però di sospendere il processo per sollevare una questione di legittimità costituzionale sull’art. 2946 c.c.

Secondo i giudici rimettenti, l’applicazione del termine decennale alla riscossione delle tasse statali sarebbe anacronistica e ingiusta, in quanto l’ordinamento dovrebbe applicare il termine ridotto di 5 anni (pari a quello previsto per l’IMU o per le sanzioni). Se il termine fosse stato di 5 anni, l’azione esattoriale sarebbe risultata fuori tempo massimo in ogni caso, rendendo inutile qualsiasi calcolo sulle proroghe Covid.

I motivi di rimessione alla Consulta

L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale si fonda su diversi argomenti, che tengono conto dell’evoluzione informatica e tecnologica.

In primo luogo, i giudici tributari segnalano un “ingiustificato privilegio per l’amministrazione statale” rispetto agli enti locali, dato che per la riscossione dell’IMU il termine è stabilito in soli 5 anni. Inoltre, la norma sulla prescrizione decennale è nata quando il primo computer commerciale non era nemmeno immaginabile. Oggi, con l’avvento della PEC e della digitalizzazione, i tempi di spedizione e notifica degli atti amministrativi sono di fatto annullati con un semplice clic. Pertanto, un termine così lungo non sarebbe più giustificabile sotto il profilo del buon andamento della PA., sancito dall’art. 97 Cost.

Un altro aspetto denunciato dalla CGT riguarda la disparità di trattamento tra gli accertamenti fiscali complessi – che richiedono “uno sforzo di creatività intellettuale” – per i quali l’amministrazione ha a disposizione 5 anni a pena di decadenza, mentre, per un’attività materiale e ripetitiva come l’interruzione della prescrizione per riscuotere, lo Stato dispone del doppio del tempo (10 anni). Inoltre, viene invocata l’estensione del principio costituzionale della ragionevole durata (art. 111 Cost.) anche alla fase del procedimento amministrativo-tributario.

Perché Stato e Comuni non sono uguali

La Corte Costituzionale, con la sent. 85/2026, ha respinto le censure dei giudici tributari, dichiarandole in parte non fondate e in parte manifestamente infondate.

In primo luogo, il giudice delle leggi afferma che non sussiste alcuna violenza del principio di eguaglianza. La prescrizione breve quinquennale (ex art. 2948 n. 4 c.c.) si applica alle obbligazioni a carattere periodico o di durata, dove la prestazione si ripete nel tempo in forza di una causa debendi continuativa (come i tributi locali e l’IMU). Diversamente, i tributi erariali (come IRPEF o IVA) sono strutturati in funzione dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta. Ogni anno il credito statale deriva da una nuova e autonoma valutazione sui presupposti impositivi. Pertanto, trattandosi di situazioni non omogenee, la differenza di termine è totalmente legittima.

Altra questione riguarda l’evoluzione tecnologica. Secondo la Consulta, la stessa non può intaccare i termini di prescrizione sostanziale, in quanto l’individuazione della durata della prescrizione rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore, volta a bilanciare l’interesse pubblico al recupero delle risorse finanziarie con il legittimo affidamento del contribuente. Tale scelta di politica fiscale non può essere inficiata in funzione della velocità del mezzo tecnico (la PEC) utilizzato per inviare o notificare l’atto.

Infine, non sussiste nessun contrasto con l’art. 111 della Costituzione. Il bene costituzionale della ragionevole durata è un principio collegato alle disposizioni di natura processuale. La prescrizione dei crediti, regolata dal Codice civile, è invece un istituto di diritto sostanziale e non può tenere conto delle logiche di celerità del processo o del procedimento amministrativo.

Cosa cambia per i contribuenti

La pronuncia della Corte Costituzionale mette la parola fine alle speranze dei contribuenti per una “sanatoria tecnologica” o un accorciamento automatico dei tempi della riscossione erariale.

Per tutte le imposte e i tributi dello Stato, il termine di prescrizione ordinario a disposizione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione rimane fissato a 10 anni.

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