Privacy e telemarketing, il Garante multa TIM: sanzione da 9,5 milioni di euro
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Telemarketing, maxi multa del Garante a TIM: 9,5 milioni per violazioni della privacy e controlli insufficienti.
Il telemarketing torna al centro dell’attenzione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Con un provvedimento destinato a fare giurisprudenza e ad avere effetti sull’intero settore delle comunicazioni commerciali, il Garante Privacy ha inflitto a TIM una sanzione amministrativa di 9 milioni e 516 mila euro, contestando una serie di violazioni legate alla gestione dei dati personali, all’attività promozionale telefonica e al mancato rispetto dei diritti degli utenti.
La decisione arriva al termine di un’approfondita istruttoria che ha fatto emergere criticità non solo nell’attività di alcuni call center che operavano per promuovere offerte dell’azienda, ma anche nel sistema di controllo predisposto dalla stessa società sulla propria rete commerciale. L’Autorità, infatti, ha sottolineato come il titolare del trattamento dei dati sia comunque tenuto a vigilare sui soggetti che operano per suo conto, indipendentemente dall’adesione a codici di condotta o ad altri strumenti di autoregolamentazione.
Un’indagine partita da migliaia di segnalazioni
Alla base del procedimento vi è un numero particolarmente elevato di reclami presentati dai cittadini. Solo nel corso del 2025 sono state registrate circa 7.000 segnalazioni relative a telefonate promozionali indesiderate riconducibili a campagne commerciali riferite a TIM.
Molti utenti hanno denunciato di aver ricevuto chiamate pur essendo regolarmente iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni, lo strumento creato proprio per limitare le comunicazioni commerciali non richieste. In numerosi casi, inoltre, le telefonate provenivano da numerazioni non registrate al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) oppure risultavano alterate attraverso tecniche di spoofing, pratica che consente di mascherare il numero telefonico effettivamente utilizzato.
Proprio queste anomalie hanno spinto il Garante ad avviare verifiche approfondite, culminate in ispezioni e accertamenti che hanno consentito di ricostruire il funzionamento del sistema utilizzato da alcuni operatori della filiera commerciale.
Come funzionava il meccanismo contestato
L’Autorità descrive un modello operativo costruito per conferire una parvenza di legittimità a contatti che, nella loro fase iniziale, risultavano invece effettuati in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali.
Il primo passaggio consisteva nella telefonata promozionale effettuata da operatori che utilizzavano numerazioni alterate oppure non ufficialmente riconducibili alla rete di vendita autorizzata. Durante la conversazione, gli utenti venivano indotti a credere di parlare con un incaricato di TIM interessato a presentare nuove offerte commerciali.
Successivamente, qualora il cliente mostrasse interesse, riceveva un SMS contenente un collegamento ipertestuale verso una pagina web appartenente a un partner ufficiale della rete commerciale. Attraverso quel modulo online veniva richiesto all’utente di compilare una richiesta di ricontatto, generando quella che nel linguaggio del marketing viene definita una lead.
Il passaggio finale prevedeva una nuova telefonata proveniente questa volta da una numerazione regolarmente registrata al ROC. In questo modo l’intero iter appariva formalmente conforme alle procedure previste, nonostante l’origine del contatto fosse riconducibile a una telefonata iniziale effettuata con modalità ritenute illecite.
Secondo il Garante, questo sistema consentiva di “ripulire” il percorso commerciale facendo apparire spontanea una richiesta di informazioni che, in realtà, risultava generata da un contatto promozionale non conforme alla normativa.
Il nodo dei consensi e della responsabilità del titolare del trattamento
Uno degli aspetti più rilevanti evidenziati nel provvedimento riguarda il principio di responsabilizzazione previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). L’Autorità ricorda infatti che il titolare del trattamento non può limitarsi ad affidare attività a soggetti esterni senza verificare concretamente il rispetto delle regole lungo tutta la filiera.
Nel caso esaminato, le giustificazioni fornite da TIM non si considerano sufficienti. In particolare, il Garante ha chiarito che l’adesione a un codice di condotta rappresenta certamente uno strumento utile per promuovere comportamenti conformi alla normativa, ma non sostituisce gli obblighi di vigilanza e controllo imposti direttamente dal GDPR.
Ciò significa che un’azienda deve essere in grado di verificare costantemente il comportamento di agenzie, partner commerciali e call center, adottando sistemi efficaci per prevenire eventuali utilizzi illeciti dei dati personali.
Le difficoltà incontrate dagli utenti nell’esercizio dei propri diritti
Nel corso dell’istruttoria è emerso anche un ulteriore profilo di criticità riguardante la gestione delle richieste presentate dagli interessati.
Il Garante ha infatti accertato una diffusa inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa europea relativamente all’esercizio dei diritti privacy. In particolare sono stati contestati ritardi oppure mancate risposte alle richieste di accesso ai dati personali, di cancellazione delle informazioni detenute dalla società e di opposizione ai trattamenti per finalità promozionali.
Secondo quanto rilevato dall’Autorità, anche le procedure predisposte per consentire agli utenti di revocare il consenso o interrompere le comunicazioni commerciali risultavano eccessivamente articolate e, in alcuni casi, addirittura non funzionanti.
Questi elementi hanno contribuito ad aggravare il quadro complessivo delle violazioni contestate, incidendo sulla determinazione dell’importo finale della sanzione.
Non solo multa: arrivano nuovi obblighi per l’azienda
Il provvedimento del Garante non si limita alla sola sanzione economica. Oltre al pagamento di oltre nove milioni e mezzo di euro, TIM dovrà infatti adottare una serie di interventi organizzativi destinati a rafforzare la tutela dei dati personali e a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.
Tra le principali prescrizioni figura la revisione delle modalità di generazione delle lead, con particolare attenzione alla verifica dell’effettiva provenienza dei consensi e della liceità delle richieste di ricontatto.
L’azienda dovrà inoltre intensificare i controlli sull’intera rete di vendita, predisporre sistemi di vigilanza più efficaci nei confronti dei partner commerciali e rivedere le procedure attraverso cui gli utenti esercitano i diritti riconosciuti dal GDPR.
Un segnale per tutto il settore del telemarketing
La decisione dell’Autorità rappresenta un richiamo che va oltre il singolo caso. Il telemarketing continua infatti a essere uno degli ambiti nei quali il Garante riceve il maggior numero di reclami da parte dei cittadini, spesso esasperati da telefonate insistenti, numeri sconosciuti o chiamate provenienti da operatori che sembrano ignorare l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il provvedimento conferma un principio ormai consolidato: le imprese non possono limitarsi a delegare l’attività commerciale a soggetti esterni confidando esclusivamente in accordi contrattuali o in dichiarazioni di conformità. La responsabilità sul corretto trattamento dei dati personali rimane in capo al titolare, che deve dimostrare di avere adottato controlli concreti, costanti ed efficaci.
Per i consumatori, invece, la vicenda rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza dei diritti riconosciuti dal GDPR. Ogni cittadino può infatti chiedere di conoscere quali dati risultano trattati, ottenerne la cancellazione quando ne ricorrono i presupposti e opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo delle proprie informazioni per finalità di marketing diretto.
La sanzione inflitta a TIM assume quindi un valore che va oltre l’importo economico: ribadisce che la protezione dei dati personali non costituisce un adempimento formale, ma un obbligo sostanziale che deve accompagnare ogni fase delle attività commerciali, dalla raccolta dei consensi fino alla gestione delle richieste avanzate dagli utenti.
Il testo del provvedimento
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