CCNL diverso da quello indicato nel bando: i chiarimenti del TAR Sicilia

Maggio 05, 2026 - 08:24
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CCNL diverso da quello indicato nel bando: equivalenza, oneri dichiarativi e verifica istruttoria. La lezione del TAR Sicilia 1335/2025. Focus a cura di Luca Leccisotti.


Quando la lex specialis individua un CCNL di riferimento (ad esempio «Commercio, distribuzione e servizi»), l’operatore può decidere di applicarne uno diverso (ad esempio «Metalmeccanica‑industria») solo se ne dimostra l’equivalenza in termini di tutele economiche e normative; specularmente, la stazione appaltante ha l’onere di verificare tale equivalenza e di motivare le proprie conclusioni.

L’art. 11, comma 2, d.lgs. 36/2023 colloca questo obbligo nel quadro dei principi del Codice (tutela del lavoro e dei CCNL di settore), mentre i commi 3‑4 ne declinano le implicazioni procedimentali allorché l’operatore indichi un contratto diverso da quello richiesto.

La sentenza del TAR Sicilia sul CCNL diverso da quello indicato nel bando

La sentenza TAR Sicilia, 24 aprile 2025, n. 1335 ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione disposta in assenza sia della dichiarazione di equivalenza resa dall’operatore sia della verifica da parte della stazione appaltante, in una fornitura in cui la lex specialis richiamava espressamente l’art. 11, comma 2. La ricostruzione giornalistica dedicata al caso rende chiaro il punto: doppio onere (dichiarazione e verifica), pena la vulnerabilità dell’esito.

La ratio è evidente: impedire che la competizione si sposti sul terreno del dumping retributivo, mantenendo comparabili le offerte sul piano delle tutele del lavoro. La concorrenza si misura su qualità tecnica, organizzazione, innovazione, efficienza; non sulla compressione delle tutele minime garantite dai CCNL. La “neutralità” del CCNL è una falsa premessa: il prezzo offerto riflette la struttura del costo del lavoro; se cambiano minimi tabellari, inquadramenti, istituti contrattuali, cambia la sostenibilità dell’offerta e la qualità del servizio nel medio periodo.

Regole pratiche

Operativamente, il doppio onere chiede regole pratiche semplici. All’operatore: una dichiarazione motivata che spieghi, punto per punto, perché il CCNL proposto assicura tutele equivalenti a quello indicato in bando (minimi, orario, progressioni, istituti principali). Alla stazione appaltante: un’istruttoria che non si limiti a recepire l’asserto, ma lo verifichi con dati oggettivi (tabelle ministeriali, accordi nazionali, pareri dell’ufficio del personale o di esperti), dando conto in motivazione del percorso logico seguito. L’omissione della dichiarazione o della verifica rende l’offerta non seriamente comparabile; il vizio è sostanziale e può portare alla caducazione dell’aggiudicazione.

La lezione del TAR Sicilia riguarda anche il rapporto con l’anomalia. L’uso di un CCNL “più leggero” spesso anticipa una sottostima del costo della manodopera che esplode nella fase di verifica della congruità. Per questo la valutazione dell’equivalenza deve dialogare con il controllo del costo orario e con gli oneri della sicurezza: tre stanze dello stesso appartamento. La commissione e il RUP dovrebbero lavorare “a specchio”, evitando che l’equivalenza sia un timbro formale e che la congruità sia un calcolo avulso dal contratto collettivo dichiarato.

Un’ultima questione è processuale. In presenza di omissioni, l’aggiudicazione è esposta a censure per violazione dell’art. 11, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. La stazione appaltante può difendersi solo con una motivazione che mostri di aver preso sul serio l’equivalenza. Diversamente, il giudice non potrà che constatare l’incompletezza della comparazione. Il contributo giornalistico ricorda che la mancata dichiarazione e la mancata verifica avrebbero dovuto determinare l’esclusione dell’offerta, soprattutto quando la componente manodopera incide in misura elevata sul costo totale del servizio.

Equivalenza non significa identità letterale

Per evitare derive formalistiche, è utile chiarire che equivalenza non significa identità letterale. Il confronto deve misurare l’esito in termini di tutela: se il CCNL B garantisce almeno il medesimo livello di protezione economico‑normativa del CCNL A, l’opzione è compatibile con la lex; se, invece, produce un arretramento sensibile, l’offerta è inammissibile o incongrua. Ciò sposta l’attenzione dalla Cavillosità notarile alla ragionevolezza tecnico‑giuridica dell’istruttoria.

Il principio del risultato non legittima scorciatoie. Verificare bene l’equivalenza prima dell’aggiudicazione evita contenziosi che allungano i tempi più di qualche giorno di istruttoria in più. Programmare il controllo, standardizzare le griglie, coinvolgere per tempo gli uffici competenti sono investimenti di efficienza, non burocrazia: restituiscono al mercato un terreno di gioco equo e prevedibile. In questo, la giurisprudenza amministrativa non si oppone al risultato: lo incanala perché sia conforme alle regole e sostenibile nel tempo.

In conclusione, CCNL ed equivalenza non sono temi di “politica del lavoro” estranei alla gara, ma fattori di legalità sostanziale della concorrenza. L’amministrazione che li presidia tutela, insieme, i diritti dei lavoratori, la qualità del servizio e la par condicio tra gli operatori. È il modo migliore per dare attuazione all’art. 11 del Codice e per evitare che il prezzo diventi una voce drogata da risparmi indebitamente scaricati sulle tutele collettive. E per i RUP, è anche una responsabilità personale: perché una aggiudicazione che crolla su questi presupposti lascia sul campo tempo, risorse e, talvolta, profili erariali che si sarebbero potuti prevenire con un’istruttoria fatta bene.

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