L'ostensione integrale degli atti concorsuali e i limiti del sindacato sull'accesso difensivo
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In questo approfondimento, curato dalla Dott.ssa Katia Carcone, si analizza una recente sentenza del Consiglio di Stato che mira a fare luce sull’ostensione integrale degli atti concorsuali e sui limiti del sindacato sull’accesso difensivo.
Introduzione
Con sentenza n. 3406 del 30 aprile 2026 la Settima Sezione del Consiglio di Stati torna ad esprimersi in materia di concorsi pubblici, affermando che è illegittimo il diniego parziale opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso documentale promossa ai sensi dell’artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 formulata dal candidato escluso e volta ad ottenere copia di tutti gli elaborati scritti dei candidati ammessi.
Poiché la selezione concorsuale è una procedura in cui si instaura un inevitabile giudizio di relazione tra gli esaminati, è pienamente consentito l’accesso alle prove degli altri concorrenti per esigenze di tutela giurisdizionale.
A tal fine, infatti, né l’Amministrazione detentrice del documento né il giudice amministrativo nel giudizio di accesso devono svolgere alcuna valutazione preventiva sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto ai fini del giudizio principale instaurato, competendo tale apprezzamento unicamente all’autorità giudiziaria investita della questione di merito.
Pertanto, il diritto di accesso documentale non può essere in alcun modo limitato qualificando la richiesta ostensiva come ‘massiva e sproporzionata‘.
Il principio giurisprudenziale, già precedentemente affermato dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, che legittima il rigetto di richieste manifestamente onerose, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro interferente con il buon andamento della Pubblica Amministrazione, trova infatti applicazione esclusivamente nella diversa ipotesi dell’accesso civico generalizzato, e non può essere richiamato per limitare il diritto di accesso documentale difensivo.
Il quadro fattuale e processuale
La controversia in esame trae origine dall’impugnazione del diniego parziale opposto dall’Amministrazione a un’istanza di accesso agli atti presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. Due candidate, risultate escluse in esito alle prove scritte di un concorso, richiedevano l’ostensione e l’estrazione di copia degli elaborati redatti da tutti i concorrenti ammessi alla successiva fase procedimentale. Detta richiesta era motivata dalla stretta strumentalità della documentazione ai fini della tutela dei propri interessi in un giudizio già incardinato presso il T.A.R. del Lazio.
L’Amministrazione resistente accoglieva l’istanza in parte qua, limitando la visione e l’estrazione a soli tre elaborati, eccependo la necessità di operare un equo contemperamento tra l’interesse ostensivo e il principio costituzionale del buon andamento dell’attività amministrativa.
Il giudice di prime cure, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, adito con ricorso ex art. 116 c.p.a., respingeva con sentenza n. 1555/2025 il gravame, qualificando l’istanza come “sproporzionata e massiva” fondando la decisione su due ordini di ragioni: in primis l’ingente numero di partecipanti ben giustificava una limitazione dell’accesso; inoltre, il raffronto con un ristretto campione di elaborati, di norma, risulta essere più che sufficiente ai fini di un proficuo controllo giurisdizionale sulle determinazioni della commissione.
Il “giudizio di relazione” nelle prove concorsuali
Il Consiglio di Stato, riformando completamente la sentenza appellata, accoglie l’appello ritenendo sussistente il dedotto error in iudicando in relazione all’erronea applicazione del principio di proporzionalità e della disciplina recata dalla Legge n. 241/1990.
La Sezione Settima ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la ratio dell’accesso agli atti nei concorsi pubblici riguardante il curriculum, gli elaborati, le prove [1] e i verbali è intimamente connessa alla facoltà di operare un legittimo controllo sulla regolarità della procedura. Essendo la procedura concorsuale connotata dall’inevitabile instaurazione di un “giudizio di relazione” che coinvolge non soltanto il rapporto bilaterale tra candidato e Amministrazione, ma anche la comparazione fra gli esaminati, il diritto ad accedere alle prove degli altri concorrenti non subisce compressioni.
Il nesso di strumentalità e il divieto di valutazioni prognostiche sull’esito del giudizio di merito
Preliminarmente, in merito al nesso di strumentalità tra l’istanza ostensiva e la situazione giuridica finale, consistente nella necessità, ovvero nella stretta indispensabilità, della conoscenza del documento amministrativo, la sentenza richiama i principi statuiti dalla celebre Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021. Secondo detti approdi giurisprudenziali, la legittimazione all’accesso documentale difensivo postula che l’ostensione dell’atto venga vagliata sulla scorta di un giudizio prognostico ex ante. Il documento amministrativo si configura, pertanto, quale veicolo istruttorio strumentale all’acquisizione degli elementi di prova relativi ai fatti, siano essi principali o secondari, integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio.
A tal precipuo riguardo, il Consiglio di Stato enuncia un fondamentale principio di riparto delle competenze istruttorie e giurisdizionali: né la Pubblica Amministrazione detentrice dell’atto, né il giudice amministrativo adito nello speciale rito dell’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., detengono la prerogativa di operare ultronee e preventive valutazioni relative all'”influenza o decisività” del documento richiesto ai fini della futura risoluzione della lite. Qualsiasi apprezzamento prognostico sul merito della controversia compete in via esclusiva all’autorità giudiziaria che sarà investita della questione.
Inapplicabilità del diniego per istanza massiva: distinzione dall’accesso civico generalizzato
I giudici di Palazzo Spada censurano completamente l’operato del T.A.R. laddove aveva qualificato l’istanza come “massiva e sproporzionata”, applicando in maniera palesemente distorta i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020.
La pronuncia, infatti, precisa come il limite dell’inammissibilità delle richieste “manifestamente onerose“, suscettibili di arrecare un carico di lavoro irragionevole idoneo a paralizzare il buon andamento amministrativo, debba considerarsi una clausola di sbarramento circoscritta esclusivamente alla differente ed autonoma species dell’accesso civico generalizzato. Tale limite preclusivo si palesa del tutto inapplicabile all’accesso documentale e difensivo, disciplinato dagli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990. Per ottemperare efficacemente alla richiesta minimizzando l’impatto burocratico, l’Amministrazione intimata ben avrebbe potuto limitarsi a consentire la previa ostensione visiva della documentazione, demandando alle stesse appellanti l’onere di individuare gli elaborati di loro effettivo interesse per la successiva estrazione di copia.
Note
[1] Si ricorda che a mente dell’art. 24 comma 1 lett. d) della Legge n. 241 del 1990, nei procedimenti selettivi il diritto di accesso rimane comunque escluso nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
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